Testo della delibera del consiglio regionale che consente il prelievo in deroga della specie storno (Sturnus vulgaris):
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la Direttiva comunitaria n°79/409 concernente la conservazione degli uccelli ed in particolare il primo comma dell'art. 9 relativo alle deroghe consentite dalla direttiva stessa agli stati membri;
comma 2 omissis; comma 3 omissis; comma 4 omissis; comma 5 omissis;
VISTA la legge regionale 11.08.97 n°70 recante "Applicazione deroghe art. 9 della direttiva comunitaria 2.4.79 n°409" con la quale si regolamenta il prelievo in deroga ai sensi della direttiva stessa;
comma 7 omissis;
CONSIDERATO che le Organizzazioni Professionali Agricole regionali hanno con propria nota espressamente richiesto che sia reso possibile il prelievo della specie storno, al fine di ridurre i danni alle colture agricole;
comma 9 omissis; comma 10 omissis; comma 11 omissis; comma 12 omissis;
CONSIDERATO che il presente atto ha la finalità di ridurre, a mezzo di prelievo in deroga della specie storno, i danni alle colture agricole nonché il numero eccessivo di soggetti presenti nel periodo riproduttivo che operando in competizione alimentare sottraggono risorse ad altre specie necessarie di particolare attenzione e protezione.
RITENUTO, in considerazione delle argomentazioni precedentemente addotte, di disciplinare il regime di deroga relativo al prelievo dello storno con riferimento ai mezzi e modalità di prelievo, alle quantità prelevabili, ai territori il cui prelievo è consentito, alla individuazione del periodo di prelievo;
DELIBERA
ai sensi della
legge regionale 21.08.97 n°70, ai fini di ridurre i danni alle colture
agricole, il prelievo a carico della specie storno è consentito:
ai cacciatori con i mezzi di cui all’art. 31, primo comma, della
L.R.12.01.94 n°3, per un massimo di 15 capi giornalieri complessivi per
ogni cacciatore, nel periodo dal 21/12/2000 al 07/01/2001;
i capi abbattuti
devono essere segnati giornalmente sul tesserino regionale ed il loro
quantitativo totale riportato al termine della stagione venatoria 2000/2001
sulla pag. n°14 del tesserino , recante il prospetto riepilogativo degli
abbattimenti di selvaggina migratoria;
Omissis
è fatto
divieto, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 12.01.94 n°3, del commercio
della fauna prelevata;
la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto disposto dal presente atto è affidata agli agenti e guardie di cui all’art. 51 della L.R. 12.1.94 n°3
Sospensiva
alla deliberazione di Consiglio Regionale N.184 del 27/09/2000 che consentiva di autorizzare il prelievo in deroga delle specie
Passero e Passera Mattugia.
Con ordinanza n.1335 del 25.10.2000, in corso di notifica, il T.A.R. della Toscana ha
accolto la richiesta di sospensiva della deliberazione di Consiglio Regionale
n.184 del 27 Settembre 2000, che consentiva alle Province di autorizzare il
prelievo in deroga delle specie passero e passera mattugia. Tali specie, per le
quali era stato richiesto un intervento di contenimento numerico da parte delle
Associazioni Agricole e delle Province in considerazione dei danni causati alle
coltivazioni, non sono pertanto più prelevabili.
_________________________________0______________________0___________________________
TESTO DELLA DELIBERA CHE CONSENTIVA IL PRELIEVO IN DEROGA PER LE SPECIE PASSERO
E PASSERA MATTUGIA SOSPESA con ordinanza n.1335 del 25.10.2000
Vista la L.R. 70/97 "Applicazioni deroghe della direttiva comunitaria
4.4.1997 n.409" con le quali si regola il prelievo in deroga ai sensi della
direttiva stessa;
Vista la richiesta inoltrata alla Regione Toscana in data 27 Giugno 2000
inerente l'abbattimento in deroga delle specie passero e passera mattugia per la
stagione venatoria 2000-2001,
Visto l'atto della Regione Toscana approvato dal Consiglio Regionale in data
27/09/2000 che al punto 1) del deliberato recita "che le province possono
consentire ai sensi della L.R. 70/97, ai fini di ridurre i danni alle colture
agricole, il prelievo delle specie passero e passera mattugia.
Di consentire in deroga ai sensi della L.R. 70/97 ai fini di ridurre i danni
alle colture agricole il prelievo delle specie passero e passera mattugia sul
territorio della Provincia di Firenze:
a)ai cacciatori con i mezzi dell'art.31, primo comma della L.R. 3/94;
b)da appostamento per un massimo di n.20 capi giornalieri complessivi per ogni
caccciatore;
c)nel periodo 1-10-2000 al 31-12-2000
Il prelievo delle specie passero e passera mattugia non è consentito nelle
superfici boscate.
I capi abbattuti vanno segnati giornalmente sul tesserino regionale e il totale
dovrà essere riportato al termine della stagione venatoria 2000/2001 sulla
pagina 14 del tesserino, recante il prospetto riepilogativo degli abbattimenti
di selvaggina migratoria.
I cacciatori che intendono partecipare alle operazioni di riduzione di passero e
passera mattugia, devono comunicare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Provincia di residenza la propria disponibilità.