Tecnici,
Amministratori e politicanti sono ancora convinti di riuscire a devastare il
"paesaggio" ecc.ecc. senza che la società civile faccia
sentire la sua voce.
Firenze,
21 marzo 2001
Alla cortese attenzione di
Egregio Signor Sindaco
Comune di Radicondoli (Si)
Egregio Signor Sindaco
Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)
e per conoscenza
Egr. Sig. Presidente della Regione Toscana
Egr. Sig. Presidente della Provincia di Siena
Al Nucleo Tecnico di valutazione territoriale della Provincia di Siena
Egr. Sig. Difensore Civico della Regione Toscana
Al Co.Re.Co.
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dei siti di cava della Regione Toscana
Al Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Toscana
Al Genio Civile di Pisa
Al Genio Civile di Livorno
Alla Comunità Montana di Pomarance (PI)
Aziende USL competenti per
le Provincie di Pisa e Siena
Al Corpo Forestale dello Stato di Siena
Alle Soprintendenze BB.AA. di Siena e Pisa
Oggetto : Osservazioni alla Determinazione dell’Area
Tecnica del Servizio di Pianificazione Territoriale del Comune di Radicondoli
n.30 del 31/10/00 in merito al “progetto preliminare di coltivazione e
ripristino ambientale della cava di conglomerati posta in località San
Pierino”
Visti:
a) la comunicazione del 16/2/2001 affissa all'Albo Pretorio del Comune di Radicondoli, nella quale il Responsabile del Servizio, Geom. Bassi Antonio, rende nota la disponibilità per la visione al pubblico del progetto preliminare di coltivazione e ripristino ambientale della cava di S. Pierino richiamato in oggetto;
b) il Progetto preliminare di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di conglomerato posta in località San Pierino, finalizzato alla attivazione delle procedure di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Legge 79/98, presentato dalla Ditta Iniziativa Bi.Gi con pratica di cui al Prot. 4919 del 14.08.2000;
c) la Determinazione in oggetto, che, sulla base del Progetto preliminare sopra citato, “determina di escludere il progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava in località San Pierino dalla procedura di VIA”;
d) il Verbale della Commissione di Supporto della struttura operativa comunale, nel quale si specifica che “non vi siano impatti critici” e che pertanto non è ritenuto necessario “procedere a VIA o effettuare prescrizioni, misure di mitigazione o monitoraggio”.
Si espongono le seguenti Osservazioni:
1.
La Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non
considerano il rilevante impatto ambientale relativo alla viabilità di cava
Si evidenzia al proposito quanto segue: che, ai sensi della Legge 79/89, la Valutazione di Impatto Ambientale va effettuata in riferimento all’intero ciclo dell’attività estrattiva, prendendo quindi in considerazione la viabilità impegnata dalla cava in località San Pierino fino all’impianto di frantumazione posto in località Ponte alla Spineta, Comune di Castelnuovo V.C. (PI); che, allo stato attuale, tale viabilità di collegamento non esiste; che la predisposizione della viabilità di collegamento San Pierino – Ponte alla Spineta da parte di mezzi pesanti presuppone una serie consistente di opere da realizzarsi su terreni demaniali e acque pubbliche con la previsione, oltre tutto, del passaggio del fiume Cecina e del torrente Vetrialla in almeno tre punti.
Ciò premesso, si contesta quanto riportato nel Programma
di Attuazione del Progetto preliminare il quale prevede che saranno necessari
soltanto “interventi di manutenzione della viabilità esistente” assumendo
che “non vi sono incrementi di traffico sulla viabilità ordinaria”.
2.
La Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non
considerano l’inquinamento acustico derivante dalle attività estrattive (di
cava, di trasporto, di lavorazione)
Va tenuto in considerazione che
i consistenti livelli di emissione sonora generati dall’attività estrattiva:
sono di concreto disturbo alle attività agricole ed agrituristiche presenti
nelle vicinanze per le quali il silenzio è merce preziosa ed inalienabile per
potere garantire la presenza di turismo di qualità in pieno sviluppo nella
zona; sono in aperto contrasto con la vocazione agro-silvo-pastorale e con la
qualità ambientale degli ecosistemi naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatica presenti sul territorio; sono prodotti in campo aperto ed
hanno quindi un maggiore irraggiamento; devono comunque essere compatibili con
le Norme in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge R.T. 89/98 e
conformi alle sue indicazioni.
Si ritiene pertanto che i
Comuni di Radicondoli e di Castelnuovo V.C. debbano esprimersi in merito.
3.
La Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non
considerano l’impatto ambientale della cava sul patrimonio naturale e storico
del territorio
La Determinazione dell’Area
Tecnica ed il Progetto preliminare non considerano l’impatto delle attività
estrattive sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione
delle zone che possono essere danneggiate (zone turistiche o agricole),
richiesto dall’art. 11 comma 6 Legge 79/98; la zona appare invece qualificata
dalla presenza di numerose emergenze quali: l’abitato di Mensano, classificato
ai sensi del PTC (art. L8) di valore architettonico-urbanistico intrinseco
ECCEZIONALE e di valore paesistico ECCEZIONALE, al centro di “rapporti
strutturali e prospettici con l’intorno territoriale Monteguidi, Radicondoli,
Pieve a Scuola, Casole d’Elsa”; il centro di Monteguidi, classificato ai
sensi del PTC (art. L8) di valore architettonico-urbanistico ECCEZIONALE e di
valore paesistico BUONO, al centro di “rapporti strutturali e prospettici con
l’intorno territoriale Casole d’Elsa, Mensano, Radicondoli, Montecastelli,
Pomarance”; l’abitato di Calvaiano, riconpreso tra i “centri minori,
aggregati, nuclei e beni storico-architettonici del territorio aperto come
aggregato di case coloniche e chiesa suffraganea di San Michele”, di cui
all’articolo L8 comma5 del PTC (tra l’altro oggetto di un vasto progetto di
riqualificazione come centro ricettivo per il turismo ambientale con
valorizzazione della sentieristica attorno al torrente Vetrialla); la Foresta di Berignone, classificata come
Sito di Interesse Comunitario [pSIC 66IT51600006, con specie di interesse
prioritario – perimetrazione Riserva naturale provinciale (PI) “Foresta di
Berignone” e area contigua, collegato alla Direttiva Habitat (Del. C.R.
10.11.98 n. 342)]. Si ricorda che le attività realizzate nell’alto bacino del
Fiume Cecina potranno avere forti ripercussioni sulla qualità delle acque e
degli ecosistemi fluviali più a valle, all’interno di detti pSIC e Aree
Protette. Tale situazione è già evidente con i fenomeni di inquinamento fisico
delle acque all’interno di dette aree conseguenti alle attività estrattive
situate presso il ponte di Monteguidi.
Si sottolinea altresì che il
bosco di San Pierino, secondo la Relazione del Dipartimento di Biologia
Ambientale dell’Università di Siena, è “un bosco ceduo in buono stato di
conservazione, pregiato per il suo valore naturalistico, nel quale sono state
rilevate anche due emergenze floristiche (Pulmonaria
saccarata, Digitalis micrantha)”.
Ciò premesso, si contesta
quanto riportato nel Programma di Attuazione del Progetto preliminare il quale
specifica che “l’ubicazione della cava non interferisce con il patrimonio
architettonico, archeologico e con altri beni materiali” .
4.
La Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non
tengono conto della illegittimità dell’impianto di frantumazione in loc.
Ponte della Spineta
L’impianto di frantrumazione,
inserito nel progetto in oggetto in quanto addetto alla lavorazione dell'inerte
estratto nella cava prevista nel bosco di San Pierino, è situato in località
Ponte della Spineta, sulla riva sinistra del fiume Cecina in Comune di
Castelnuovo Val Di Cecina (PI), al confine tra le provincie di Siena e Pisa.
L’insediamento produttivo e l’impianto di trattamento delle acque si trovano
sul limitare dell’attuale alveo naturale del fiume Cecina in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.
Si sottolinea al proposito: che
le strutture edilizie sono state concessionate in sanatoria con pratica n.119
prot.n. 5104 del 24/12/86 rilasciata dal Comune di Castelnuovo V.C. in data
16/10/90; che tale sanatoria è illegittima in quanto manchevole del parere
della Commissione Edilizia Integrata e delle Soprintendenze ai BB.AA. di Siena e
di Pisa, obbligatori per aree vincolate.
5.
La Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non
tengono conto del rischio idrogeologico
Si sottolinea: che il PTC della Provincia di Siena
classifica la porzione del fiume Cecina interessata dal progetto in oggetto tra
le “Aree soggette ad esondazioni fluviali” (e in questo caso appare evidente
che l’impianto di frantumazione sia di intralcio al libero deflusso delle
acque), tra le “Aree golenali” e tra le “Aree sensibili di Classe 2”;
che la Commissione di Supporto della struttura operativa comunale da una parte
individua il fatto che il progetto nella sua globalità ricade all’interno di
“Aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche”,
di cui alla categoria g), e in “Aree a rischio di esondazione”, di cui alla
categoria h), ma dall’altra non prende nessun provvedimento cautelativo al
riguardo.
Si sottolinea altresì: che le vasche di decantazione,
complementari all’impianto di frantumazione, poste a valle dello stesso, sono
state realizzate, a seguito di una specifica ordinanza da parte del Genio Civile
di Pisa, senza il prescritto utilizzo di membrana geotessile con il pericolo di
interconnessioni profonde tra le acque di lavaggio e quelle relative sotterranee
e di inquinamento delle falde acquifere.
Al proposito, dati gli elevati rischi idrogeologici e di inquinamento ambientale riscontrati, si ritiene necessario il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Cecina, anche in vista di assicurare il deflusso minimo vitale alla qualità delle acque e alla sopravvivenza degli ecosistemi seriamente compromesso dal massiccio utilizzo di acque da parte dell’impianto di frantumazione.
Si sottolinea inoltre quanto segue: che gli stessi terreni interessati dall’insediamento della cava, descritti al F. 13 partt. 14, 22, 23, 24, 32, 33, 38, 39, 40, 52, 55, 56, del Catasto Terreni del Comune di Radicondoli, sono sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del r.d.l. 30.12.23 n. 3267; che tali terreni presentano diffusi fenomeni di erosione e che, in particolare, le zone esondabili sottostanti l’area boscata di San Pierino sono sottoposti a pericolosi fenomeni di ricircolo delle acque con allagamenti e ristagno; che la Ditta Iniziativa Bi.Gi ha più volte richiesto l’abbattimento di detto vincolo; che l’abbattimento del vincolo idrogeologico in oggetto è stato negato dalla Giunta Regionale con Delibera 2409/92; che la stessa Relazione del Progetto preliminare rileva che “la zona è composta geologicamente da materiali alterabili ed erodibili e soggetti a fenomeni franosi, scoscendimento e smottamento” e “i conglomerati danno luogo a pendii con notevoli pendenze con angoli quasi verticali, dalle altezze di decine di metri. Il versante nord possiede una pendenza di oltre il 70% (35°) dove l’erosione porta a franamenti delle scarpate”.
Al proposito, si ritiene che la
Determinazione dell’Area Tecnica ed il Progetto preliminare non tengano conto
dell’elevato rischio idrogeologico e si fa formale opposizione a qualsiasi
ipotesi di abbattimento del vincolo idrogeologico nella zona, ai sensi del
r.d.l. 30.12.23 n. 3267.
6.
Osservazioni sui rischi ambientali, operativi ed economici
Il progetto presenta evidenti rischi ambientali, operativi d economici.
La stessa Relazione del Progetto preliminare, a nome del direttore di cava geologo Simone Lisi, riporta che “la presenza di un versante con acclività sensibile rende estremamente difficoltoso progettare e realizzare una viabilità adeguata all’accesso dei camion sulle parti più alte della cava. Vi sono numerose problematiche di soluzione difficile se non impossibile, quali: eccessive pendenze per la discesa a pieno carico dei mezzi; pericolosità per il transito dovuta alla presenza di scarpate; difficoltà a creare spazi di manovra e carico ampi e sicuri; necessità di massicciate consistenti per garantire la stabilità, la percorribilità e l’aderenza del fondo delle piste di arroccamento”.
Le considerazioni riportate evidenziano chiaramente la presenza di difficoltà operative e di rischi ambientali accompagnati dalla necessità di consistenti opere provvisionali e di sostegno e di lavorazioni altamente diseconomiche: tali considerazioni contrastano in modo disarmante con le conclusioni della Commissione di Supporto della struttura operativa comunale, nel cui Verbale si specifica che “non vi siano impatti critici” e che pertanto non è ritenuto necessario “effettuare prescrizioni, misure di mitigazione o monitoraggio”.
In relazione ai rischi ambientali, operativi ed
economici insiti nel progetto – e sollevati tra l’altro dallo stesso
direttore di cava - si ritiene invece che si debba procedere quanto prima: ad
approfondite valutazioni circa i rischi ambientali, operativi ed economici
assunti; all’approfondito esame del progetto da parte delle ASL di Pisa e
Siena in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in attuazione alla Direttiva
9291 CEE; alla preliminare individuazione dei piazzali di stoccaggio e dei
metodi impiegati per il ripristino della cava, proprio in considerazione delle
“numerose problematiche di soluzione difficile se non impossibile”.
Si richiede inoltre: la
esatta individuazione catastale delle particelle interessate dal progetto di
cava, sottolineando fin d’ora che la inclusione di una superficie di oltre 18
ha nel contratto di locazione a favore della Iniziativa Bi.Gi con la dicitura
“sfruttamento per attività di cava” suscita non poche perplessità e
preoccupazioni; che la documentazione fotografica allegata al progetto è
largamente insufficiente (i campi visivi sono oltretutto estremamente ridotti e
non danno assolutamente l’idea dell’insieme panoramico dell’area).
Concludendo si ritiene indispensabile, per le motivazioni
di cui sopra, sottoporre detta cava e tutte le opere connesse alla procedura di
VIA ai sensi della L.R. 79/98 al fine di valutarne i reali impatti sulle
componenti fisiche, biologiche, paesistiche e socio-economiche dell’area in
oggetto, gli eventuali rapporti di negativo condizionamento su limitrofi sistemi
di interesse naturalistico (in particolare pSIC), individuando le eventuali
alternative (ivi compresa l’alternativa zero) e gli opportuni interventi di
compensazione e mitigazione.
Distinti saluti
Dr. Guido Scoccianti
Presidente
Sezione WWF Toscana
e
![]()
In relazione all'affisso
presso il Comune di Radicondoli (SI) in data 16/02/01 come da L.R.78/98
inerente:
Progetto di coltivazione e ripristino ambientale di cava
proponente Ditta Bi.Gi.
Visti :
·
Determinazione area tecnica n.30 del 31/10/00
numero registro generale 199
·
Procedura di Verifica L.R.79/98.
·
Progetto di coltivazione e ripristino ambientale di
cava proponente Ditta Bi.Gi.
·
LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 22
Delega delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico per
l'attività’ di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto
dall’art. 11 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. Modif.
Considerato
che le norme di legge (L. R.7
/03/1994, n. 22) coordinano il procedimento amministrativo relativo
all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con il rilascio
dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 6 della LR 30-4-1980, n. 36 e
succ. modif.
E che le funzioni amministrative
concernenti il rilascio dell’autorizzazione sono delegate alle province.
Visto che: " Il Comune accerta
l'ammissibilità’ dell'attività’ estrattiva per cui e’ richiesta
l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in rapporto ai vigenti
strumenti urbanistici e paesistici."
Si apportano, alla
decisione di escludere il progetto di coltivazione e ripristino ambientale in
loc. S.Pierino dalla procedura di valutazione di cui alla L.R.79/98, le
seguenti osservazioni da intendersi anche e soprattutto come opposizioni,
dell'abbattimento del vincolo idrogeologico dal bosco digradante verso il
torrente Vetrialla, affluente del fiume Cecina.
Osservazione n.1
I terreni di cui all'oggetto sono sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all art.1 del r.d.l. 30.12.23 n.3267; Si legge da progetto "la zona sebbene marginalmente interessata è composta di gessi ed argille che sono alterabili ed erodibili e soggetti a fenomeni di creeping delle coperture che con facilità danno luogo a frane di scoscendimento e smottamento.
I conglomerati danno luogo a pendii con notevoli pendenze con angoli quasi verticali dalle altezze di decine di metri. "Il versante nord possiede una pendenza di oltre il 70% (35°) dove l'erosione porta a franamenti delle scarpate".
|
Relativamente
alla movimentazione al punto
1.6.2. del progetto preliminare si legge che la presenza di un versante con acclività sensibile
rende estremamente difficoltoso
progettare e realizzare una viabilità adeguata all'accesso dei camions
sulle parti più alte della cava vi sono numerose problematiche di
soluzione difficile Quali eccessive
pendenze per la discesa a pieno carico dei mezzi. -
pericolosità per il
transito dovuta alla presenza di scarpate. -
Difficoltà di creare spazi
di manovra e carico ampi e sicuri -
Necessità di massicciate consistenti per garantire la
stabilità, la percorribilità e l'aderenza del fondo delle piste di
arroccamento, quindi con investimenti considerevoli a fronte di tempi di
utilizzo ridotti a pochi mesi di vita(Le piste di cantiere vengono
eliminate e ricostruite in posizioni diverse con l'avanzare della
coltivazione)…….. Anche
potendo risolvere i problemi esposti , resterebbe la difficoltà insormontabile di accedere con i mezzi di carico nelle
fasi iniziali di coltivazione di un lotto quando gli spazi non possono
essere creati……. |
Osservazione
n.2
Sottostimato
Dlgs 25 novembre 1996, n. 626
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee
Leggendo il
progetto al punto dedicato alla movimentazione si rimane piuttosto interdetti e
non si può fare a meno di osservare che la sicurezza sui luoghi di lavoro deve
essere ben scarsa in simili situazioni.
Osservazione n.3
Ma
se tale parere si confronta con i pareri
negativi , già espressi dagli organi competenti in passato in merito
all'abbattimento del VINCOLO IDROGEOLOGICO sul bosco di San Pierino, si può
dedurre che abbattere il vincolo idrogeologico dal bosco di S.Pierino e
approvare un progetto dallo stesso Direttore di Cava definito
"IMPOSSIBILE" è assai grave per le conseguenza che ne possono
derivare.
A quanto ammonta la
superficie di cava che presenta la caratteristica di essere dichiarata di
difficile se non impossibile realizzazione per franosità, scoscendimenti e
smottamenti?
Osservazione n.4
Relativamente
al bosco di S.Pierino, è stata redatta una valutazione naturalistica da parte
del Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università’ degli Studi di Siena
che rileva “Trattasi di bosco ceduo in buono stato di conservazione, nel quale
sono state inoltre rilevate anche due emergenze
floristiche (Pulmonaria saccarata, Digitalis micrantha) pertanto il bosco in
oggetto risulta essere pregiato per il suo valore naturalistico”.
Osservazione n.5
|
Il PRAE ha inserito il bosco di San Pierino fra le cave nuove ma i fenomeni di erosione furono già evidenziati dagli organi competenti (Corpo Forestale e regione Toscana) per questo non fu concesso l'abbattimento del vincolo idrogeologico per la zona relativamente a passati progetti di cava in loc. San Pierino. |
Infatti,
in data 06//07/82 la Società’ Draga Ponte alla Cecina aveva ricevuto
"concessione edilizia" per l’apertura di una cava di materiale
litoide in Loc. San Pierino (Radicondoli/Si.) Dal momento della prima
autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, ai fini del vincolo
idrogeologico nel 1981, non furono avviati i lavori.
L’autorizzazione
è stata poi sospesa a seguito di provvedimento negativo adottato dal Ministero
dei beni ambientali, ex art.1, L.n.431/85 emesso in data 31/10/88 emanato su
parere conforme della Sovrintendenza dei Beni Ambientali di Siena che così
cita: “Considerato che l’autorizzazione rilasciata dal comune di Radicondoli
se attuata sarebbe suscettibile di cancellare i tratti paesistici ambientali
caratterizzanti l’attuale morfologia del territorio. L’autorizzazione non ha
tenuto conto dell’irreversibilità delle modifiche che andava ad assentire e
non ha precisato se e come l’alterazione delle località potesse considerarsi
compatibile con il perdurare del vincolo ex lege sulla località medesima".
Ma
il Sindaco di Radicondoli di allora, ritenendo che il provvedimento negativo
adottato dal ministero dei beni ambientali fosse fondato su errore, ha proceduto
alla revoca del provvedimento sospensivo precedentemente disposto, ripristinando
l’originario provvedimento autorizzatorio con ordinanza n°5 del 31/03/1990
In
occasione della successiva proroga regionale del 1988, furono dettate
prescrizioni cautelative dal Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione
Toscana. "Tali prescrizioni consistevano nell’impostazione di gradoni di
dimensioni assai diverse da quelle di progetto, con dimezzamento dell’altezza
massima ......
ma, riprende il documento regionale n.2409
del 23/03/92, “ l’istanza di proroga presentata dalla ditta non si tiene
alcun conto di tali prescrizioni essendo stati presentati gli elaborati
ricalcanti le previsioni di escavazione del 1981”
|
La Giunta della Regione Toscana con delibera ordinaria n. 2409 del
23/03/92, vista l’istruttoria condotta dal Corpo Forestale dello Stato,
che ha accertato che i fenomeni di instabilità’ della pendice si erano
manifestati non appena avviati i lavori di estrazione al piede oggetto il
vincolo idrogeologico su istanza della ditta Bi.Gi. S.R.L. non autorizza a
voti unanimi, la proroga di cava in loc. San Pierino - |
Nella delibera di
C.C. del 13 / 08/ 90 il Comune di Radicondoli, stesso dichiara “erronea la
concessione edilizia” rilasciata antecedentemente.
Risalgono
però a quegli anni lo spellicciamento del bosco di S.Pierino (Verb.CFS di
Monticiano, SI.) lo sbancamento della pendice e la creazione di un piazzale, che
ha portato allo spostamento del corso del torrente Vetrialla.
Attualmente a causa dei fenomeni di ricircolo di acqua
nelle falde si creano allagamenti della zona che è stata soggetta alle
escavazioni. A seguito di
questi interventi il Corpo Forestale dello Stato ha redatto Verbale ed i lavori
sono stati interrotti anche perché per tale località oltre a non esser tenuti
indebito conto i vincoli relativi ai beni quali boschi ,fiumi e paesaggi, non
era stata redatta variante allo strumento urbanistico generale, ed era scaduta
l’autorizzazione e relative prescrizioni ai fini del parere sul vincolo
idrogeologico.
L’attività’
estrattiva è stata avviata, senza che il Comune di Radicondoli attuasse
variante alla destinazione d’uso, come prevedono le Normative di Zona per le
aree a bosco esistente: ” in tali aree deve realizzarsi la protezione e la
salvaguardia integrale del patrimonio boschivo e di vegetazione esistente”
art.20 (del titolo III° Normative di zona).
A seguito di
sopralluoghi effettuati dai funzionari della Comunità Montana in data 12/07/90
si evince che: “ lungo l’asta del fiume Cecina a monte del ponte di
Monteguidi, è stata rilevata presenza di numerosi mezzi per il movimento terra
alcuni dei quali in attività di escavazione di inerti nell’alveo e nelle
immediate vicinanze del fiume Cecina e del Torrente Vetrialla.
La
Comunità’
Montana, della Zona F Val di Cecina denuncia la problematica che riveste in relazione al
dissesto idrogeologico, all approvvigionamento idrico ed ai danni di natura
ambientale, l’attività’ di escavazione ed asporto degli inerti lungo il
corso del Cecina e dei sui affluenti.
La Comunità Montana Zona ”F ” redige
i documenti relativi a tali opere nelle date 30/04/92; 31/07/92; 13/10/92;
osservazione N.6
Relativamente
allo studio idrogeologico di dettaglio:
a) Schema
complessivo della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
Non valutata per quanto si attiene l'attività di
cava, la parte bassa della località che sarà destinata alla viabilità di
cantiere, ma che a seguito dei lavori effettuati in passato risulta ormai come
una palude con fenomeni di ricircolo delle acque. Come si intende procedere in
tale situazione considerato anche che il "piazzale" realizzato con gli
antecedenti lavori (in difformità dalla legislazione anche allora vigente per i
corsi d'acqua ed i boschi) è pienamente in area di pertinenza fluviale?
b) Presenza
e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo. Elusa totalmente dalla
valutazione di progetto per quanto si attiene appunto la parte bassa della zona
estrattiva in prossimità del torrente Vetrialla cosi come manca da progetto il
piazzale dove sarà depositato il materiale a causa della difficoltà che
vengono menzionate nella fase movimentazione.
c) Presenza
di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno
al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell’anno)..
d) Definizione
dei rapporti fiume-falda (direzioni del flusso delle acque sotterranee) nel
caso di cave ubicate in prossimità’ di corsi d’acqua.
e) Utilizzazioni, anche potenziali, delle
acque sotterranee.
f)
Per le cave di fondovalle studio
idraulico mirato ad accertare la mancanza di interferenze tra l'attività’
estrattiva e la dinamica fluviale nonché’ l’assenza di influenza
dell’intervento sul bilancio del trasporto solido.
![]()
N.d.R. Amministratori e tecnici del servizio PUBBLICO siamo costretti a ricordarVi che molti cittadini aspettano una CHIARA risposta. Grazie
Dimenticavo, corre l'obbligo di ricordarVi che Radicondoli e le sue frazioni non hanno ancora depuratore......
Intanto il numero dei residenti CALA.....
insieme ai servizi,
magari un giorno caleranno anche .....
i posti di lavoro nel pubblico impiego!
[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].
Ultimo aggiornamento 23/06/01