Leggi Regionali n 000020 del 10/06/2002 (Boll. n 13 del 19/06/2002, parte Prima , SEZIONE I )

  

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

  

          IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

          IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

          la seguente legge:

           CAPO I

          STAGIONE VENATORIA

 

          Art. 1

          Stagione venatoria e giornate di caccia

 

          1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre

          e termina il 31 gennaio di ogni anno.

 

          2. Per  l`intera stagione  venatoria la  caccia e` consentita tre

          giorni per  ogni settimana,  che il  titolare della  licenza puo`

          scegliere fra  quelli di  lunedi`, mercoledi`, giovedi`, sabato e

          domenica.

 

          3. Nel  periodo dal  1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo

          restando il  divieto di caccia nei giorni di martedi` e venerdi`,

          e` consentito  ad ogni  cacciatore, per la caccia da appostamento

          alla  selvaggina   migratoria,  di   usufruire  anche   in   modo

          continuativo delle  giornate di caccia a propria disposizione per

          l`intera stagione venatoria.

 

          Art. 2

          Giornata venatoria

 

          1. L`esercizio  venatorio  e`  consentito  da  un`ora  prima  del

          sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la

          terza domenica  di settembre  e il  31 gennaio  sono  indicati  i

          seguenti specifici orari:

 

          a) dal  15 al  30 settembre:  dalle ore  6,00 alle ore 19,00 (ora

             legale);

          b) dal  1 ottobre  al 15  ottobre: dalle  ore 6,30 alle ore 18,30

             (ora legale);

          c) dal 16 ottobre all`ultimo giorno di validita` dell`ora legale:

             dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

          d) dal  giorno di ripristino dell`ora solare al 31 ottobre: dalle

             ore 5,45 alle ore 17,15;

          e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

          f) dal 16 novembre al 30 novembre: dale ore 6,15 alle ore 16,45;

          g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;

          h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

          i) dal 1 gennaio al  15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

          l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

 

          Fanno eccezione:

 

          a) la  caccia di  selezione agli ungulati che termina un`ora dopo

             il tramonto;

          b) la  caccia alla  beccaccia che inizia un`ora dopo gli orari di

             cui sopra.

 

          CAPO II

          ESERCIZIO DELLA CACCIA

 

          Art. 3

          Modalita` e forme di caccia

 

          1. L`esercizio  venatorio dalla terza domenica di settembre al 31

          gennaio di ogni anno e` consentito, anche con l`ausilio del cane,

          in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

 

          2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il

          1 gennaio  ed il  31 gennaio, la caccia vagante e l`uso del cane.

          La Provincia  puo` altresi`  regolamentare, nel  periodo compreso

          fra l`8 dicembre ed il 31 gennaio l`uso del cane da seguita.

 

          3. E` vietato, per l`installazione degli appostamenti temporanei,

          utilizzare materiale  fresco proveniente  da colture  arboree sia

          agricole che  forestali e  da piante  destinate  alla  produzione

          agricola.   Puo`   essere   utilizzata   vegetazione   spontanea,

          esclusivamente arbustiva  o erbacea,  appartenente a  specie  non

          tutelate dalla normativa vigente.

 

          4. Gli  appostamenti temporanei  devono essere rimossi a cura dei

          fruitori al  momento dell`abbandono  e comunque al  termine della

          giornata venatoria.  Le postazioni  per la  caccia agli  ungulati

          possono  essere   lasciate  in   essere  con   il  consenso   del

          proprietario  e   del  conduttore  del  fondo.  Gli  appostamenti

          temporanei possono  essere installati un`ora prima dell`orario di

          caccia.

 

          5.  L`accesso   agli  appostamenti   fissi  o  agli  appostamenti

          temporanei nelle  zone dove  non e`  permessa la caccia vagante o

          nel caso  di fruizione  continuativa di giornate di caccia di cui

          all`articolo 1 comma 3, e` consentito solo con il fucile smontato

          o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

 

          6. Il  cacciatore e`  tenuto  alla  raccolta  dei  bossoli  delle

          cartucce sparate.

 

          7. Non  e` consentita  la posta  alla beccaccia  ne` la caccia da

          appostamento al beccaccino.

 

          8. La  caccia alla lepre in battuta puo` essere effettuata con un

          massimo di 7 partecipanti.

 

          Art. 4

          Carniere giornaliero

 

          1. Per  ogni giornata  di caccia il carniere complessivo non puo`

          superare i  due capi  di selvaggina  stanziale ed i venti capi di

          selvaggina migratoria.

 

          2. Il  prelievo giornaliero  di ogni cacciatore non puo` superare

          per specie le seguenti quantita`:

 

          a) lepre: un capo;

          b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

          c) beccaccia: tre capi;

          d) tortora: dieci capi.

 

          3. I  limiti giornalieri  di carniere  relativi  alla  selvaggina

          stanziale di  cui ai  commi 1  e 2 non si applicano nelle aziende

          faunistico-venatorie  e   agrituristico-venatorie   nelle   quali

          valgono  i   piani  di   abbattimento  annuali   approvati  dalla

          Provincia.

 

          4. Per  gli ungulati il cui prelievo avvenga nell`ambito di piani

          di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i

          capi vengono registrati nelle apposite schede.

 

          Art. 5

          Allenamento ed addestramento cani

 

          1. L`allenamento  dei cani  e` consentito, nei giorni fissati dal

          comma 10  dell`articolo 30  della legge regionale 12 gennaio 1994

          n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per

          la protezione  omeoterma e  per il  prelievo  venatorio"),  dalla

          terza domenica di agosto al giovedi` precedente la terza domenica

          di settembre,  dal sorgere  del sole  alle ore  11.00 e dalle ore

          14.00  alle   ore  19.00  (ora  legale),  sull`intero  territorio

          regionale non  soggetto a  divieto di  caccia. Negli ultimi dieci

          giorni del  periodo, l`allenamento  ed addestramento  dei cani e`

          consentito ai soli cacciatori iscritti all`Ambito territoriale di

          caccia  (ATC).   L`allenamento  non   e`  consentito  nelle  aree

          interessate dalle  produzioni agricole  di  cui  all`articolo  42

          comma 2  della LR  3/1994  e  alla  deliberazione  consiliare  20

          dicembre 1994  n. 588,  anche se  prive di  tabellazione.  Per  i

          cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani

          l`accesso e` consentito solo in regime di reciprocita`.

 

          Art. 6

          Tesserino venatorio

 

          1. Il  cacciatore deve  essere munito  del  tesserino  venatorio,

          valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di

          residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del

          cedolino attestante  la riconsegna  del tesserino  della stagione

          precedente.  I  cacciatori  che  hanno  cambiato  residenza  dopo

          l`inizio  della  precedente  stagione  venatoria  ritireranno  il

          tesserino al Comune di provenienza.

 

          2. Il  cacciatore,  all`inizio  della  giornata  venatoria,  deve

          marcare, con  un segno  (I) o  (X), mediante  penna indelebile di

          colore  scuro,  preferibilmente  nero,  gli  appositi  spazi  del

          tesserino venatorio  in corrispondenza  della data della giornata

          di caccia, dell`Ambito territoriale di caccia o istituto privato.

          Deve  inoltre  indicare  l`eventuale  mobilita`  e  la  fruizione

          continuativa delle  giornate di caccia alla selvaggina migratoria

          da appostamento.

 

          Deve essere  altresi` indicato, dopo l`abbattimento, ogni capo di

          selvaggina stanziale.  Per la  selvaggina migratoria, deve essere

          indicato negli  appositi spazi,  al  termine  della  giornata  di

          caccia, il  numero dei  capi abbattuti.  Il  tesserino  venatorio

          consente l`effettuazione  di un  numero complessivo  di  giornate

          pari a  quelle a  disposizione di  ogni cacciatore  per  l`intera

          stagione venatoria  (terza domenica  di settembre  - 31 gennaio).

          Tutte le  giornate di  caccia effettuate ai sensi dell`articolo 1

          comma 3,  dell`articolo 7  comma 5,  dell`articolo 8 comma 1 o in

          altre regioni sono cumulabili.

 

          3. Il  deposito dei  capi  di  stanziale  abbattuti  deve  essere

          indicato sul  tesserino venatorio  mediante l`apposizione  di  un

          cerchio  attorno  alla  segnatura  (I)  o  (X)  che  contrassegna

          l`abbattimento  del  capo,  cosi`  come  indicato  nel  tesserino

          venatorio.

 

          4. Il  tesserino e`  mezzo di  controllo delle  quantita` e delle

          specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre

          il 20  marzo di  ogni anno  al Comune  di residenza  o in caso di

          cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

 

          CAPO III

          CALENDARIO VENATORIO

 

          Art. 7

          Periodi di caccia e specie cacciabili

 

          1. Dalla  terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia e`

          consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa,

          quaglia, starna,  tortora (Streptopelia  turtur). Per  la pernice

          rossa e  la starna  le Province  possono determinare  limitazioni

          relative ad  aree e  periodi di  caccia. Tali  limitazioni non si

          applicano nelle  aziende  faunistico  venatorie  nelle  quali  la

          Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

 

          2. Dalla terza domenica di settembre all`8 dicembre e` consentita

          la caccia  alla lepre  comune. Le  Province possono, per motivate

          ragioni  legate   alla  consistenza  faunistica,  posticipare  la

          chiusura al 31 dicembre.

 

          3. Dalla  terza domenica  di settembre al 31 gennaio la caccia e`

          consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino,

          canapiglia,  cesena,   codone,  colombaccio,  cornacchia  grigia,

          fagiano, fischione,  folaga, frullino, gallinella d`acqua, gazza,

          germano  reale,   ghiandaia,   marzaiola,   mestolone,   moretta,

          moriglione,  pavoncella,   porciglione,  tordo  bottaccio,  tordo

          sassello, volpe.

 

          4. Dalla  terza domenica di settembre al 31 ottobre e` consentita

          la caccia al combattente.

 

          5. Dal  1 novembre  al 31  gennaio e`  consentita  la  caccia  al

          cinghiale  secondo   le  modalita`   stabilite  dal   regolamento

          regionale 15  luglio 1996,  n. 4  "Regolamento  per  la  gestione

          faunistico  venatoria   degli  ungulati".   Le  Province  possono

          individuare i  territori nei  quali la  caccia al  cinghiale puo`

          essere anticipata  a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell`arco

          temporale di  cui all`articolo  18 comma 2 legge 11 febbraio 1992

          n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e

          per il prelievo venatorio).

 

          6. Nel  rispetto delle  indicazioni dei piani di cui all`articolo

          30 comma  6 della  LR  3/1994  le  Province,  sentito  l`Istituto

          nazionale per  la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire

          dal 1  agosto fino  al 15  marzo di  ogni anno, forme di prelievo

          sulla  base   di  piani  di  assestamento  delle  popolazioni  di

          capriolo, daino,  muflone  e  cervo.  In  assenza  del  piano  di

          assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa,

          nelle  Aziende   Faunistico  Venatorie,   piani  di  assestamento

          presentati dal concessionario. L`autorizzazione e` subordinata al

          parere favorevole  dell`INFS. Il prelievo puo` avvenire anche nel

          caso di  terreno coperto  da neve.  Nei periodi  1 agosto - terza

          domenica di  settembre e  1 febbraio  - 15  marzo il  prelievo e`

          consentito per  cinque giorni  la settimana escluso il martedi` e

          il venerdi`.

 

          Art. 8

          Deroghe

 

          1. La  Giunta regionale  puo` consentire, sulla base delle scelte

          effettuate  nei   piani   faunistico-venatori   provinciali,   su

          richiesta delle  Province, nel  primo giorno utile di settembre e

          nella domenica successiva la caccia da appostamento all`alzavola,

          al germano  reale, alla  marzaiola,  alla  tortora  (Streptopelia

          turtur), al  colombaccio e  al merlo. Nei giorni di cui sopra, il

          prelievo giornaliero  del colombaccio  non puo` superare i cinque

          capi, del  merlo da  appostamento temporaneo  non puo` superare i

          quattro capi  e per  i palmipedi non puo` superare i quattro capi

          complessivi. La  Giunta  regionale  nell`atto  di  autorizzazione

          individua gli  orari di  caccia e  i territori  ove  questa  puo`

          essere  svolta,   nel  rispetto   dell`arco  temporale   di   cui

          all`articolo 18  comma 2  della l.  157/1992. La Giunta regionale

          puo` altresi`  consentire, su richiesta delle Province, nei laghi

          artificiali o  altre superfici allagate artificialmente la caccia

          solo da appostamento fisso, all`alzavola, al germano reale e alla

          marzaiola.

 

          2. L`allenamento  e l`addestramento  dei cani  e`  vietato  nelle

          giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

 

          3. Nelle  aziende agrituristico-venatorie  ai sensi dell`articolo

          16 della  L. 157/1992  e` ulteriormente  consentito, nel rispetto

          dei piani  di abbattimento  approvati dalle Province, il prelievo

          delle seguenti  specie provenienti da allevamento: germano reale,

          pernice  rossa,   starna,  quaglia,  lepre  e  ungulati  in  aree

          recintate, fino  al  31  gennaio.  Per  gli  ungulati,  in  dette

          aziende, il  prelievo venatorio  e` consentito  a  partire  dalla

          terza domenica di settembre e anche in caso di terreno coperto da

          neve.

 

          4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC,

          vietare la  caccia al  fagiano, fatta  eccezione per  le  aziende

          faunistico-venatorie  e   agrituristico-venatorie,  nel   periodo

          compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

 

          CAPO IV

          MODIFICA ALLA  LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 "Recepimento

          della Legge  11 febbraio  1992, n.  157 "Norme  per la protezione

          della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

 

          Art. 9

          Modifiche all`articolo 28 della LR 3/1994

 

          1. All`articolo  28 della  legge regionale 3/1994 dopo il comma 3

          sono aggiunti i seguenti commi:

 

             "3 bis.  Non sono  considerati fissi, ai sensi dell`opzione di

             cui al  comma 3, gli appostamenti per la caccia agli ungulati,

             ai colombacci,  agli acquatici  nei  laghi  artificiali  e  di

             quelli installati  su superfici allagate di proprieta` privata

             e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all`articolo 14,

             comma 12 della legge 157/1992.

 

             3 ter.  In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui

             alla lettera  b) del  comma 3  e` consentito lo svolgimento di

             dieci giornate  annue di  caccia alla selvaggina migratoria da

             appostamento temporaneo  negli ATC  toscani a  partire  dal  1

             ottobre".

 

          Art. 10

          Modifiche all`articolo 30 della LR 3/1994

 

          Il comma  5 dell`articolo  30 della  LR 3/1994  e` sostituito dal

          seguente:

 

             "5.  Il  calendario  venatorio  regionale  deve  contenere  le

             disposizioni relative  ai tempi,  ai giorni,  alle specie,  al

             numero dei  capi da  abbattere, ai  luoghi e  modi di caccia e

             alla durata della giornata venatoria."

 

          Art. 11

          Modifiche all`articolo 34 della LR 3/1994

 

          1. L`articolo 34 della LR 3/1994 e` sostituito dal seguente:

 

             "Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

 

             1. La  detenzione di  uccelli di cattura, ai fini di richiamo,

             e` consentita  solo per  le seguenti specie: allodola, cesena,

             tordo  sassello,   tordo  bottaccio,   merlo,   pavoncella   e

             colombaccio.

 

             2. Ogni  cacciatore puo`  detenere fino  a  dieci  uccelli  di

             cattura delle specie di cui al comma 1. I cacciatori che hanno

             optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento

             fisso  possono   detenere  complessivamente  fino  a  quaranta

             uccelli di  cattura con  il limite massimo di dieci per ognuna

             delle specie di cui al comma 1.

 

             3. Il  numero massimo  di uccelli  da richiamo,  detenibili da

             ogni cacciatore,  compresi quelli  di  allevamento,  non  puo`

             superare le  venti unita`.  Per i  cacciatori che hanno optato

             per la  forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso

             tale numero  e` elevato  a 80 unita`, di cui non piu` di 40 di

             cattura.

 

             4. Dalla  data di  entrata in  vigore della  presente legge, i

             richiami possono  essere tenuti  privi di  anello. Per la loro

             legittima detenzione  fa fede,  per i  richiami di cattura, la

             documentazione esistente  presso la Provincia e per i richiami

             di allevamento la documentazione propria del cacciatore.

 

             5. I cacciatori che detengono un numero di uccelli superiore a

             quanto fissato  ai commi  2 e 3 li mantengono in possesso fino

             ad esaurimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

             6. Gli uccelli da richiamo, detenibili nelle qualita` indicate

             ai commi  2 e 3 sono utilizzabili nel numero e nei modi di cui

             al  regolamento   regionale  del   21  febbraio   1995  n.   1

             (Regolamento degli appostamenti).

 

             7. Chi  intenda praticare  la caccia  con richiami  vivi fuori

             dalla Toscana  dovra` utilizzare richiami secondo la normativa

             propria della Regione ospitante.

 

             8. Le  Province autorizzano  gli appostamenti  a fini venatori

             secondo le norme del regolamento regionale 1/95.

 

             9. La  cattura di  uccelli da  richiamo  per  la  cessione  e`

             disciplinata dal regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n.

             4 (Regolamento  per la  cattura degli  uccelli da utilizzare a

             scopo richiamo).  Le Province  assegnano i  richiami catturati

             negli impianti  gestiti ai  sensi  del  regolamento  regionale

             4/1995 sulla base della documentazione in loro possesso.

 

          Art. 12

          Modifiche all`articolo 41 della LR 3/1994

 

          1. L`articolo 41 della LR 3/1994 e` sostituito dal seguente:

 

             "Art. 41 - (Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari)

 

             1.  Ai   fini  dello   sviluppo   di   attivita`   zootecniche

             alternative, anche per il recupero di potenzialita` produttive

             in aree  marginali,  e`  consentito  l`allevamento  di  specie

             selvatiche destinate all`alimentazione.

 

             2. Il  titolare dell`allevamento  a scopo alimentare e` tenuto

             alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee

             ad evitare la fuoriuscita degli animali.

 

             3. La  costituzione degli  allevamenti a  fini  alimentari  e`

             autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Qualora

             l`allevamento sia  esercitato  dal  titolare  di  una  impresa

             agricola, questo e` tenuto a darne semplice comunicazione alla

             Provincia.

 

             4. Il  titolare dell`allevamento  e`  tenuto  a  riportare  su

             apposito registro  a pagine numerate e vistate dalla Provincia

             il movimento dei capi.

 

             5. Gli  animali allevati  a scopo  alimentare  possono  essere

             commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

 

             6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto

             dal titolare  dell`allevamento e  approvato  dalla  Provincia;

             inoltre i  soggetti sono sottoposti a controllo dell`autorita`

             sanitaria  secondo   le  vigenti   disposizioni   in   materia

             alimentare.

 

             7. Negli  allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la

             caccia e`  vietata. L`esercizio  di tale attivita` comporta la

             revoca dell`autorizzazione.

 

             8. Gli  allevamenti  a  scopo  alimentare  sono  segnalati  da

             tabelle recanti  la scritta  "Allevamento di fauna selvatica a

             fini alimentari"  conformi a  quanto indicato dall`articolo 26

             della presente legge.

 

             9. Le  Province possono  autorizzare  persone  nominativamente

             indicate dal  titolare dell`allevamento  per l`abbattimento di

             soggetti    ungulati,     diversamente    non    recuperabili.

             L`abbattimento  deve   essere  eseguito   alla  presenza   del

             personale di  vigilanza delle  Province o  di altre  pubbliche

             amministrazioni.".

 

          CAPO V

          NORME GENERALI

 

          Art. 13

          Immissioni

 

          1. Nei  territori degli  ATC le  immissioni  di  selvaggina  sono

          consentite dalla  data di  chiusura della  caccia alla  specie da

          immettere fino  al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per

          le strutture  di ambientamento  o zone  di rispetto appositamente

          predisposte dove la caccia e` vietata.

 

          Art. 14

          Sanzioni

 

          1.  Per  le  violazioni  alle  norme  della  presente  legge  non

          espressamente previste  dalla LR  3/1994 e  dalla l.  157/1992 si

          applicano le  sanzioni di  cui alla  lettera q)  dell`articolo 58

          della LR 3/1994.

 

          2. Per  la mancata  riconsegna del tesserino venatorio si applica

          una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

 

          Art. 15

          Norma finale

 

          1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le

          disposizioni vigenti in materia.

 

          2. La  Giunta regionale,  nell`attivazione degli  accordi di  cui

          all`articolo 12  comma 3  del regolamento regionale 3 maggio 1996

          n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali

          di caccia)  determina le  forme e  le modalita`  di caccia tenuto

          conto delle condizioni di reciprocita`.

 

          Art. 16

          Abrogazione

 

          1. La  legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio

          2001- 2002) e` abrogata.

 

          -----

          La presente  legge e`  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della

          Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

          osservare come legge della Regione Toscana.

 

          Firenze, 10 giugno 2002

 

          Martini

           La presente legge e` stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2002.

 

 

Condividi i contenuti? Dai un contributo anche tu! Inserisci questo banner nel tuo sito. GRAZIE

 

[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].

Ultimo aggiornamento 23/08/02