La caccia passa alle Regioni
in un roveto di norme
Caccia Pensieri a cura
della FEDERCACCIA
La Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre ha pubblicato la Legge n. 3 del
18.10.2001 che modifica diversi articoli della Costituzione e delinea le
nuove competenze delle Regioni. La legge, entrata in vigore l'8 novembre, si
regge sull'innovativo principio generale che la potestà legislativa è
attribuita allo Stato solamente per le materie espressamente indicate al 2°
comma del nuovo art. 117, mentre tutte le altre rientrano nella competenza
esclusiva delle Regioni. Inoltre, però, al comma 3° sono elencate quelle
dove è prevista potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni,
materie nelle quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato»: ne consegue che le Regioni nelle materie di loro competenza
esclusiva possono legiferare in via autonoma e i relativi provvedimenti
legislativi adottati non devono più essere sottoposti al visto del Governo.
Il Governo può tuttavia, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione. Dal testo normativo deriva sicuramente che tutta la materia
caccia è di competenza esclusiva della Regione, con l'avvertenza però che
tra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato figurano i
rapporti internazionali dello Stato e quelli con l'Unione Europea, oltre
alla tutela dell¹ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, sicché in
queste materie non è escluso un intervento diretto dello Stato. A
completezza del quadro, va aggiunto che il 5° comma dell'art. 117 precisa
che «le Regioni... nelle materie di loro competenza (e dunque anche in
materia di caccia), partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all¹esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell¹Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato...». Vigente la riforma
costituzionale, è legittimo chiedersi se la Legge quadro 157/92 sia da
ritenersi ormai superata e se le Regioni abbiano il potere di regolamentare
direttamente anche le deroghe ovviamente nel rispetto dei principi della
normativa comunitaria. Pare che sia intenzione del Governo o dei ministri
competenti proporre schemi legislativi per fissare i principi fondamentali
riservati allo Stato. Occorrerà particolare attenzione perché lo Stato non
sia tentato, cosa non nuova, di sottrarre competenze alle Regioni
attribuendosi poteri di intervento in campi non più di sua spettanza.
Azzardando una qualche ipotesi, pare di poter affermare che lo Stato
obbligatoriamente dovrà riscrivere la 157, sostituendola con una nuova
legge quadro più snella, dove potranno trovare spazio soltanto principi
generali limitati alla sfera di competenza statale, cioè alla tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema e ai rapporti con l'Unione Europea. Non è certo facile
individuare quali saranno questi principi fondamentali. Si può pensare alla
regolamentazione della caccia nei parchi o nelle zone riservate, all'elenco
delle specie cacciabili, ai tempi di caccia, al sistema sanzionatorio
penale, con esclusione tassativa della disciplina e delle modalità
dell'esercizio venatorio quanto alle forme di caccia, ai modi e ai prelievi
o all'organizzazione territoriale, che sono sicuramente di stretta
competenza regionale. In questo contesto, non pare utile dar corso oggi alla
«vecchia» ipotesi di modifica della Legge regionale lombarda sulla caccia n.
26/93, salvo limitare le modifiche alle parti di sicura esclusiva competenza
regionale. Ancor più complesso appare il tema delle «deroghe». Invero,
trattandosi di materia disciplinata da norme comunitarie, essa pare
riservata alla competenza dello Stato. Cosicché sembrerebbe necessaria una
legge nazionale di recepimento della direttiva comunitaria, tale da
garantire, come più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale, da un lato
la salvaguardia di interessi generali che non sono certamente soltanto
connessi all'esercizio venatorio e dall'altro assicurare l'uniformità di
atti di deroga sull'intero territorio del Paese, evitando interventi
regionali in ordine sparso. Il principio non è però assoluto, perché l'art.
117 prevede ora che le Regioni provvedano all'attuazione e all'esecuzione
degli atti dell'Ue, sicché potrebbe anche ritenersi che le singole Regioni
possano, nel rispetto della norma comunitaria, disciplinare le deroghe in
via diretta e autonoma. Qualche difficoltà può derivare dal fatto che il 5°
comma dell'art. 117 prevede il rispetto delle norme di procedura stabilita
da legge dello Stato, ma la norma di procedura incide solo sul procedimento
da adottare, legislativo o amministrativo, non sul potere sostanziale che
spetta alle Regioni. Occorrerà insomma un attento approfondimento:
essenziale però è che tutta la disciplina della caccia è ora di competenza
regionale. a. g.
Tratto da: il giornale di brescia 12/12/2001
Per consultare la legge di cui sopra clicca qui sotto
|
|
|
Se avete maggiori e dettagliate informazioni sull'argomento sarebbe interessante darne maggiore diffusione, INVIATE la VOSTRA OPINIONE E LA PUBBLICHEREMO.
Condividi i contenuti? Dai un contributo anche tu! Inserisci questo banner nel tuo sito. GRAZIE
Ultimo aggiornamento 25/01/02
[GAV-
SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].