Raccolta di opinioni a cura di 

Luca Robustelli

  

sulla "fantastica storia delle deroghe.

Ultimo aggiornamento 01/11/02 

PRELIEVO IN DEROGA DEL  FRINGUELLO (Fringilla coelebs) clicca qui per info su passeri e storni.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n°1164 del 21/10/2002 è consentito il prelievo in deroga del fringuello (Fringilla coelebs) nel periodo compreso fra il 23 ottobre ed il 10 novembre 2002.

Il prelievo è consentito:

  •  esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana; 

  • nel solo A.T.C. di residenza venatoria;

  • per un massimo di 5 capi giornalieri e 15 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo;

  • su tutto il territorio regionale fatta eccezione per le superfici boscate e il territorio sottoposto a divieto di caccia;

  • I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli spazi bianchi presenti in ogni pagina;

  • è vietata la vendita dei fringuelli prelevati;

  • è vietato l'uso di richiami vivi della specie Fringilla coelebs.

 

Premessa

Nome scientifico:
Fringilla Coelebs

Uccello passeriforme (Fringilla coelebs) della famiglia dei Fringillidi, è noto per il canto melodioso. In estate è comune in Europa fino al Circolo Artico, sverna in Africa settentrionale. In Italia è comune anche come stazionario. Frequenta le zone boscose nutrendosi in prevalenza di bacche e insetti.

E' lungo 17 cm per un peso di 25 gr.

Il maschio ha dei tratti caratteristici inconfondibili come il piumaggio del petto tendente al ruggine, il groppone verdognolo, la testa color carta da zucchero con fronte nera, le ali nere con striature giallo-verdognole, una macchia bianca all’altezza della spalla.

La femmina ha tonalità più spente, il petto color crema, il groppone e le spalle di un bruno olivastro,  la testa e la fronte marroni con una leggerissima velatura,  una accentuata barratura bianca sulle ali, caratteristica che permette di distinguerla facilmente anche in volo.


La migrazione avviene da fine settembre a fine novembre, mentre la risalita dura da fine febbraio a metà aprile.
Già dai primi di marzo, se il periodo è climaticamente favorevole, il maschio sceglie il proprio  territorio, cantando dalla cima di un albero. L’inizio del periodo di riproduzione coincide con il mese d’aprile quando il maschio inizia a cantare ininterrottamente per attirare la femmina.

Costruisce il nido usualmente alla biforcazione dei rami, a mezza altezza, prediligendo piante molto verdi come pini, olmi, frassini.   Il maschio è  molto indipendente infatti non contribuisce alla costruzione del nido e la coppia si  separa appena i nidiacei sono in grado di nutrirsi da soli. La femmina provvede  a costruire il nido da sola con fili d’erba, muschio e materiali che sottrae all’ambiente circostante.

Nel nido, costruito con molta cura, vengono deposte cinque uova di color verdastro che vengono covate per dodici o tredici giorni dopo i quali avviene la schiusa. I piccoli impiegano circa due settimane per lasciare il nido, nel primo tempo rimangono però sulla pianta dove i genitori li nutrono per qualche giorno ancora.

In condizioni climatiche favorevoli i fringuelli riescono a  portare a termine tre cove.

 

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2297

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 628)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro per le politiche
comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione
(BOSSI)


Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,
in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE


Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 febbraio 2002



DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        "Art. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
        2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
        3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
        5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".

E adesso diamo il via al DIBATTITO:

SPECIE CACCIABILI IN DEROGA : POCA ATTINENZA COL FEDERALISMO…..

Alcuni esempi dalle normative estere.

a cura di Augusto Atturo, rappresentante dell’associazione Italia Nostra nella Commissione faunistico-venatoria della Regione Liguria.

  L’ 11 aprile 2002 la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati  ha iniziato l'esame del ddl C. 2297 (già C. 628 del Senato) Deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio”,

con l’esame congiunto delle proposte di legge:
C. 2297 Governo, approvato dal Senato, C. 881 Vascon, C. 1182 Beccalossi, C. 1290 Romele, C. 1338 Alboni, C. 1422 Moroni e C. 1434 Benedetti Valentini.

  Piccoli uccelli, anche migratori, oggi protetti, potrebbero venire inclusi nell’elenco di quelli cacciabili per volontà delle singole amministrazioni regionali.

Ma l’attribuzione alle Regioni italiane della facoltà di rendere cacciabili specie di uccelli considerate protette dalla legge statale 157/92 e dalla Direttiva CEE 79/409 risponde ad esigenze di tipo federale ?

Certamente no, visto che il patrimonio faunistico, e in special modo l’insieme delle popolazioni di specie di uccelli migratori, necessita di forme di salvaguardia e gestione basate su una più ampia visione di insieme, non assoggettabile a capricci di tipo localistico, che spesso nulla hanno a che spartire con l’ambito di applicazione dell’art. 9 della Direttiva europea sulla protezione dell’avifauna.

L’apertura generalizzata della caccia a specie incluse negli elenchi di quelle considerate da tutelare,sia a livello nazionale che comunitario, come più volte già verificatosi con provvedimenti regionali emanati negli scorsi anni (e frequentemente riconosciuti illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale), esula completamente dal dettato e dallo spirito del suddetto art. 9 della Direttiva CEE 79/409.

  La “ratio” di questa norma sembra più la possibilità,per gli Stati membri dell’Unione europea, di prevedere eccezioni circostanziate e localizzate, da determinarsi in base a gravi stati di necessità, e non certo la generalizzata inclusione di una specie protetta in un elenco locale di specie cacciabili, visto che tantopiù l’esercizio venatorio non è neppure espressamente citato tra le modalità di attuazione della deroga comunitaria stessa.

A conforto di tale tesi si legga,ad esempio, il rapporto EUR 12835 FR della Commissione delle Comunità Europee “Information sur l’application de la directive 79/409/CEE”, pubblicato nel 1990, ossia 11 anni dopo l’emanazione della Direttiva in questione.

Relativamente alle specie maggiormente interessate dalle istanze di deroga delle Regioni italiane,il cosiddetto “sfruttamento giudizioso di piccole quantità” è stato motivo di emanazione di deroghe che non hanno mai interessato gli altri Paesi europei per quanto riguarda le specie di passeri, e con un solo riferimento alla Germania per alcune specie di fringillidi (ma non nel senso di un’apertura generalizzata della caccia )

  E’ di tutta evidenza che l’abbattimento a scopo ludico di decine di migliaia di esemplari di una determinata specie non rientra nella casistica dello “sfruttamento giudizioso di piccole quantità di animali sotto stretto controllo”, visto che con l’attuale assetto e dimensione del sistema di vigilanza venatoria lo stretto controllo della caccia in forma vagante è a priori impossibile, e che il requisito delle “piccole quantità” è incompatibile con l’alto numero di cacciatori (praticamente tutti) che annualmente le Regioni autorizzano ,spesso illegittimamante, ad abbattere esemplari di “specie in deroga”.

  L’argomentazione fondamentale utilizzata per giustificare la proposta ,attualmente in discussione alla Camera, di attribuire alle Regioni la facoltà di stabilire deroghe agli elenchi delle specie cacciabili è quella dell’attuazione di generali principi di tipo federale.

E’ un dato di fatto ,però, che in grandi Paesi ad assetto autenticamente federale le cose non funzionano affatto così.

Ecco una sintetica panoramica:

 

STATI UNITI

Nonostante la presenza, in ognuno dei 50 singoli Stati, di appositi dipartimenti per la gestione della fauna e l’organizzazione della caccia, il Governo federale si avvale dell’US Fish & Wildlife Service per importanti compiti di tutela degli habitat ,protezione delle specie in pericolo e disciplina della caccia alle specie migratrici.

Questa agenzia federale , tra l’altro, gestisce infatti tutto l’ampio sistema dei rifugi nazionali per la fauna selvatica (National Wildlife Refuge System)  ,con superficie complessiva di vari milioni di acri

(vedi : http://refuges.fws.gov/ ),

ed è responsabile dell’applicazione di importanti leggi federali per la tutela dei migratori e la disciplina dell’attività venatoria ad un ampio numero si specie animali.

Tra queste:

il Migratory Bird Treaty Act, consultabile in Internet alla pagina web:

http://www4.law.cornell.edu/uscode/16/ch7.html

  che comprende un elenco di specie protette a livello federale, riportato sul sito:

http://migratorybirds.fws.gov/intrnltr/mbta/mbtandx.html 

In sostanza la caccia di esemplari di specie incluse in questa lista nazionale è sotto il controllo del Governo federale,in applicazione del Migratory Bird Treaty Act, con periodici imput dai singoli Stati in relazione ai limiti di carniere e ai periodi, anche se la decisione finale resta in capo al Governo federale stesso,che fissa parametri per i periodi massimi di caccia.Deroghe vengono approvate solo col consenso del Governo federale.

Per l’applicazione di queste leggi l’ US Fish & Wildlife Service si avvale altresì di un proprio Dipartimento di vigilanza composto da agenti federali distribuiti in tutti gli USA, e che si aggiungono agli organi di vigilanza venatoria dei 50 singoli Stati. 

(vedi : http://www.le.fws.gov/).

 

CANADA

  Il Canada è un altro Paese federale per antonomasia.

Del Ministero  Federale dell’Ambiente (Environment Canada) fa parte il Canadian Wildlife Service  (http://www.cws-scf.ec.gc.ca/index_e.cfm) ,

che gestisce i compiti in campo faunistico di competenza federale, tra cui la protezione e la gestione degli uccelli migratori,la tutela degli habitat di preminente interesse naturalistico e la protezione delle specie minacciate.

Già a partire dal 1916, a seguito della stipula di un trattato di cooperazione con gli Stati Uniti,il parlamento canadese, approvando il Migratory Birds Convention Act, attribuiva al Governo federale i compiti di tutela di molte specie migratrici, incluse quelle di interesse venatorio.Il Canadian Wildlife Service ha oggi la responsabilità di formulare proposte per la stagione di caccia e per i limiti di carniere relativi alle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio,con consultazioni preliminari delle singole Provinces (gli stati federali).

Di competenza federale anche la regolamentazione dell’uso di munizioni non tossiche nelle zone umide e nelle cacce agli acquatici.

Le Province e i Territori non hanno la facoltà di dichiarare cacciabili specie protette a livello federale, né di incrementare i limiti di carniere delle specie migratrici rispetto alle limitazioni nazionali.

Calendari venatori

http://www.cws-scf.ec.gc.ca/publications/reg/index_e.cfm

Elenco normativa nazionale canadese in materia faunistico-venatoria:

http://www.cws-scf.ec.gc.ca/th07_e.cfm

Migratory Birds Convention Act, 1994

http://www.cws-scf.ec.gc.ca/legis/laws1_e.html

Anche in Canada,in aggiunta ai servizi di vigilanza venatoria delle Province e dei Territori,esiste un servizio federale di polizia specializzato presso il Ministero dell’Ambiente,anche per i compiti di applicazione delle disposizioni interstatali in campo faunistico,incluso il rispetto del Migratory Birds Convention Act.

http://www.ec.gc.ca/enforce/homepage/english/wild.htm

 

AUSTRALIA

Molte specie migratrici   australiane incluse in convenzioni internazionali (compresa la Convenzione di Bonn, ratificata anche dall’Italia, Ed altri trattati con Cina e Giappone) sono ora protette attraverso l’ Environment Protection & Biodiversity Conservation Act

(testo su : http://www.ea.gov.au/epbc/)

E’ previsto un elenco federale di specie di uccelli protette

http://www.ea.gov.au/biodiversity/migratory/list.html#birds  

Le specie incluse in tale elenco nazionale costituiscono materia di competenza federale.

 

 

Deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio (C. 2297 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

 

La VIII Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2297, considerato che:
l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio", che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica;
il principio ispiratore della legge 157/92 è che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale; lo Stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta "licenza di caccia") al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa; ne consegue l'inesistenza, in Italia, di un "diritto alla caccia": l'esercizio dell'attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge;
La legge 157, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio; inoltre la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale;
nonostante l'applicazione della legge sulla caccia sia ormai piuttosto uniforme, restano regioni che periodicamente emanano calendari venatori o piani faunistico-venatori in parziale difformità con la stessa, causando grave danno alla fauna e mettendo in pericolo diverse specie protette sia con il prolungamento della stagione venatoria sia con l'apertura della caccia a tali specie;
tenuto conto che:
la Direttiva comunitaria n. 409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, contiene norme di immediata applicazione sul territorio nazionale che proibiscono la caccia di alcune specie di avifauna ritenute di rilevante interesse naturalistico (es: passero, storno); detta Direttiva è stata attuata in Italia con l'articolo 1 della Legge 157/92;
la possibilità prevista all'articolo 9 della direttiva per gli Stati membri di derogare, in determinate circostanze, al generale divieto di cattura e detenzione o di impieghi misurati di suddette specie è subordinata, in maniera tassativa e precisa, ad un elenco di circostanze e di condizioni in cui si può ricorrere alla deroga: solo i casi di estrema gravità quali la tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, la protezione della flora e della fauna; a questi casi tassativi si deve aggiungere l'altra condizione essenziale perché la deroga sia conforme alla Direttiva, ovvero che "non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" per ovviare ai problemi sopra elencati;
la direttiva stabilisce inoltre, al comma 2, che le deroghe devono menzionare: le specie che formano oggetto della deroga, quindi a temporaneo regime di caccia, i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio di predetti metodi, le circostanze di luogo e di tempo per le quali vige la deroga, l'autorità che gestisce il regime di deroghe ed effettua i controlli;
ancora la Direttiva non permette l'esercizio della deroga per usi venatori, intendendo questa attività come esercizio ricreativo. Se la deroga, infatti, fosse attivabile per questi motivi, si avrebbe il paradosso che tutte le specie potrebbero essere oggetto di caccia, purché in piccole quantità;
ritenuto che:
il testo proposto, pur presentandosi come norma che traspone il testo comunitario dell'articolo 9 della direttiva uccelli, risulta del tutto insufficiente a spiegare alcuni degli elementi di base della direttiva stessa, che si configura come una generale devoluzione alle singole regioni dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva per le specie, mentre, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, spetta allo Stato decidere della gestione della fauna selvatica protetta, ma lascia che siano le regioni a decidere, comunque liberamente, sulla "piccola quantità" di cui si vuole autorizzare il prelievo;
col totale trasferimento alle regioni del potere di definire le modalità del "prelievo in deroga", verrebbe meno il controllo che lo Stato deve garantire sulla tutela della fauna selvatica;
è opportuno sottolineare che la deroga non fa riferimento all'apertura della caccia a specie protette, ma solo di concedere, in casi tassativi, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati;
il disegno di legge in questione rappresenta recepisce impropriamente l'articolo 9 della direttiva che consente ai soli Stati membri la possibilità di derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva;
pur in presenza di un trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed enti locali, lo Stato non può delegare alle regioni materie come l'ambiente la cui protezione per sua natura ha rilevanza di carattere nazionale e, nel caso specifico, addirittura internazionale;
nel testo del disegno di legge in esame, allorquando vengono elencate le misure e le specifiche che le Regioni devono indicare nel provvedimento di deroga in violazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della Direttiva 409/79/CEE non sono previste: a) l'individuazione dell'Autorità "abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone"; b) la determinazione del concetto di "piccola quantità" di cui al comma 1, lett. c), articolo 9 Direttiva CEE;
il disegno di legge non indica con completezza ed in maniera inequivocabile i motivi in grado di legittimare il ricorso alle deroghe ex articolo 9 Dir. CEE; ciò costituisce una grave violazione della norma comunitaria che obbliga gli Stati a dare una puntuale attuazione della stessa; d'altra parte, anche il mero rinvio alle disposizioni ex articolo 9 Dir. CEE (indicanti i presupposti che consentono le deroghe) non seguito da chiare norme nazionali che provvedano a dare reale e concreta contezza dei medesimi, risulta illegittimo in relazione alla direttiva citata;
la finalità del provvedimento legislativo in esame, invero, sembra solo quella di estendere il normale esercizio venatorio anche alle specie che ricevono una protezione dall'UE; nessuna cautela viene adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 Dir. CEE, in particolare in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere fatte (le Regioni potrebbero applicarle tutto l'anno e anche nei territori sottratti alla caccia, come parchi e riserve, zone abitate, ecc.); le ragioni particolari ed imperative che possono giustificare una deroga non sono state analizzate ed evidenziate in maniera appropriata, poiché ci si è limitati a parafrasare la norma comunitaria;
la formulazione del testo risulta ambigua, posto che - non escludendola esplicitamente ma prevedendo il non meglio specificato "prelievo" - assume la possibilità anche di abbattere dei capi di uccelli nell'ambito della lett. c) dell'articolo 9 della direttiva, stabilendo una specie di continuità logica con le prescrizioni delle lett. a) e b) della direttiva, che risulta del tutto illegittima.
nell'attuale formulazione, infine, il disegno di legge non tiene conto dell'illegittima introduzione di procedure di deroga, nella normativa nazionale sulla caccia, senza alcun riferimento alla Convenzione di Berna sulla vita selvatica del 19 settembre 1979 e relativi allegati (recepita dalla Repubblica italiana con Legge n. 503 del 1981). Detta Convenzione, infatti, si applica alla fauna vivente anche in Italia (sia mammiferi sia uccelli) e, analogamente alla Dir. CEE, prevede all'articolo 9 uno speciale regime di deroga del quale è necessario dare attuazione nel nostro ordinamento;
la generica formulazione dei testi usata nel provvedimento, inoltre, risulta tale da concedere una vera e propria "delega in bianco" alle Regioni ed alle Province, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria su tutto il territorio nazionale;
oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea ed agli Stati membri; in Italia, invece, tutto viene ora demandato al libero arbitrio di regioni e province;
Il potere di annullamento governativo prefigurato al comma 4 del Ddl, infatti, risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale, a tutela di un patrimonio nazionale ed internazionale che necessita - appunto - di misure di tutela estese territorialmente;
il meccanismo previsto sembra voler garantire comunque la caccia agli uccelli protetti nell'arco della stagione venatoria, col solo rischio di essere formalmente dichiarato illegittimo, a seguito della conclusione della procedura burocratica tra Governo e Regione;
l'approvazione di questo provvedimento rischia di aprire un nuovo e pesante contenzioso presso la Commissione europea, aumentando il numero dei procedimenti di infrazione avviati; l'Italia, infatti, ha già accumulato ben quattro condanne della Corte di Giustizia europea: una volta nel 1987, due volte nel 1991 e, recentemente, nel maggio 2001, sempre per violazione della Direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli;
secondo l'INFS risulta "opportuno che il prelievo venatorio si concluda entro la metà dell'inverno; in questo modo la caccia, se giustamente dimensionata all'entità e alla dinamica delle popolazioni, non si ripercuote negativamente sul loro status e non rischia di ridurne il potenziale riproduttivo";
numerose sono le ragioni per le quali è importantissimo mantenere al 31 gennaio la data ultima di chiusura della stagione venatoria in Europa:
1. il disturbo arrecato dalla caccia nei mesi di febbraio e marzo espone maggiormente gli uccelli (anche quelli di specie per le quali la caccia è già chiusa) all'inclemenza del tempo;
2. il disturbo venatorio ostacola l'accumulo delle riserve di grasso, in quanto gli uccelli sarebbero impegnati a sfuggire ai cacciatori piuttosto che ad alimentarsi. Ciò comporterebbe negli animali uno stato di debilitazione, influendo negativamente sul successo riproduttivo nella primavera successiva;
3. molte anatre hanno già formato le coppie nel tardo inverno, e se di una coppia viene ucciso dalla caccia un solo partner, quello in vita resterà non appaiato e non potrà riprodursi, con grave danno per il bilancio complessivo nascite/morti della popolazione;
4. il disturbo arrecato da una prolungata attività venatoria invernale procura nelle popolazioni animali una situazione continua di stress a causa della pressione venatoria, ancorché limitata a poche specie;
5. la massima mortalità naturale negli uccelli si concentra proprio nell'arco temporale della stagione di caccia in Europa, ovvero nel periodo che va dalla fine della stagione riproduttiva alla metà dell'inverno; alla già forte mortalità naturale ed al prelievo venatorio dell'ordinaria stagione venatoria si aggiunge anche l'uccisione di milioni di esemplari in Europa nel periodo della migrazione pre-nuziale; si determina una disastrosa riduzione delle popolazioni ornitiche tale da comprometterne sicuramente l'esistenza nell'arco di pochi anni.

Di seguito riporto una intrevista del relatore della proposta di legge:

Attività venatoria: autonomia apparente.
La doppietta dell’Esecutivo a caccia
col pretesto del federalismo... romano

di Luigino Vascon*

Indirizzo di posta elettronica VASCON_L@camera.it

Con le recenti sentenze della Corte Costituzionale le quali, nella sostanza, annullano il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, ed alcune leggi regionali inerenti la regolamentazione del "prelievo venatorio in deroga" ed in attuazione della cosiddetta direttiva Uccelli 409/79 , si apre uno scenario che per l’Associazione Cacciatori Padani è da tempo atteso e, per certi aspetti, assolutamente scontato. Di fatto l’Associazione Venatoria Padana sostiene da sempre l’illegittimità del decreto, e ritiene che lo Stato, con una legge ad hoc, debba assegnare alle regioni coerentemente con il quadro della avviata cosiddetta impostazione federalista (Bassanini), tutte le conseguenze e normative in maniera venatoria. D’altronde, più volte l’Ue ha fatto sapere in vari modi alle autorità italiane che il problema non esisteva e non è mai esistito e che non riguarda di certo il livello istituzionale che peraltro ha applicato la direttiva in questione. Discutibile è il modo di farlo, che risulta assolutamente improprio e arbitrario. Federalista? Bassaniniano, è il termine migliore. Ergo: un vago decentramento, un centralisma mascherato che, ancora una volta, in materia venatoria, non lascia margine di autonomia alle regioni. Non solo. Nonostante i ripetuti inviti, l’intera problematica è stata affrontata con una palese e palpabile pregiudiziale anticaccia, col macroscopico errore di assimilare la sentenza della Corte Costituzionale. È giunto il momento insomma di voltare veramente pagina, il governo decida appunto senza dover rendere conto alla continua falsa strumentalità politica elettorale dei Verdi e non solo...L’Associazione Venatoria Cacciatori Padani ovviamente pur con qualche riserva "di fiducia e coerenza" auspica che il Consiglio dei ministri possa definitivamente raccogliere le proposte formulate dal ministro Bellillo e di concerto con i restanti organismi ministeriali formuli un decreto mirato al riordino definitivo della materia con uno specifico disegno di legge governativo. Speriamo, ora, non debbano prevalere i soliti ritardi e tentennamenti che più volte peraltro questo governo ha mostrato ogni qual volta doveva assumere decisioni o iniziative in materia venatoria se non addirittura atteggiamenti al limite della esautorazione come già a suo tempo Prodi fece nei confronti del Senato proprio di deroghe sull’attività venatoria. Speriamo che simili ignominiosi e dequalificanti atteggiamenti siano solo un triste ricordo per tutti i cacciatori che, come sempre, vengono ricordati solo quando debbono profumatamente e pesantemente pagare, sempre in anticipo.

* Commissione Agricoltura Camera deputati

e poi

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