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Raccolta di opinioni a cura di Luca Robustelli sulla "fantastica storia delle deroghe. Ultimo aggiornamento 01/11/02 |
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PRELIEVO IN DEROGA DEL FRINGUELLO (Fringilla coelebs) clicca qui per info su passeri e storni. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n°1164 del 21/10/2002 è consentito il prelievo in deroga del fringuello (Fringilla coelebs) nel periodo compreso fra il 23 ottobre ed il 10 novembre 2002. Il prelievo è consentito:
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Premessa
Nome
scientifico:
Fringilla Coelebs
E' lungo 17 cm per un peso di 25 gr.
Il maschio ha dei tratti caratteristici inconfondibili come il piumaggio del petto tendente al ruggine, il groppone verdognolo, la testa color carta da zucchero con fronte nera, le ali nere con striature giallo-verdognole, una macchia bianca all’altezza della spalla.
La femmina ha tonalità più spente, il petto color crema, il groppone e le spalle di un bruno olivastro, la testa e la fronte marroni con una leggerissima velatura, una accentuata barratura bianca sulle ali, caratteristica che permette di distinguerla facilmente anche in volo.
La migrazione avviene da fine settembre a fine novembre, mentre la risalita dura
da fine febbraio a metà aprile.
Già dai primi di marzo, se il periodo è climaticamente favorevole, il maschio
sceglie il proprio territorio, cantando dalla cima di un albero.
L’inizio del periodo di riproduzione coincide con il mese d’aprile
quando il maschio inizia a cantare ininterrottamente per attirare la femmina.
Costruisce il nido usualmente alla biforcazione dei rami, a mezza altezza, prediligendo piante molto verdi come pini, olmi, frassini. Il maschio è molto indipendente infatti non contribuisce alla costruzione del nido e la coppia si separa appena i nidiacei sono in grado di nutrirsi da soli. La femmina provvede a costruire il nido da sola con fili d’erba, muschio e materiali che sottrae all’ambiente circostante.
Nel nido, costruito con molta cura, vengono deposte cinque uova di color verdastro che vengono covate per dodici o tredici giorni dopo i quali avviene la schiusa. I piccoli impiegano circa due settimane per lasciare il nido, nel primo tempo rimangono però sulla pianta dove i genitori li nutrono per qualche giorno ancora.
In condizioni climatiche favorevoli i fringuelli riescono a portare a termine tre cove.
La caccia in Italia e nella Comunità Europea con allegato le sentenze della Corte di Giustizia UE riguardanti la caccia in Italia. A cura della Lav. (Nella rubrica ATTUALITA')
Adesso consiglierei di leggere:
E adesso diamo il via al DIBATTITO:
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SPECIE CACCIABILI IN DEROGA
: POCA ATTINENZA COL FEDERALISMO….. Alcuni esempi dalle normative estere. a cura di Augusto Atturo, rappresentante dell’associazione
Italia Nostra nella Commissione faunistico-venatoria della Regione
Liguria. con l’esame congiunto delle proposte di legge: Ma l’attribuzione alle
Regioni italiane della facoltà di rendere cacciabili specie di uccelli
considerate protette dalla legge statale 157/92 e dalla Direttiva CEE
79/409 risponde ad esigenze di tipo federale ? Certamente no, visto che il patrimonio faunistico, e in special modo l’insieme delle popolazioni di specie di uccelli migratori, necessita di forme di salvaguardia e gestione basate su una più ampia visione di insieme, non assoggettabile a capricci di tipo localistico, che spesso nulla hanno a che spartire con l’ambito di applicazione dell’art. 9 della Direttiva europea sulla protezione dell’avifauna. L’apertura generalizzata della caccia a specie incluse negli elenchi di quelle considerate da tutelare,sia a livello nazionale che comunitario, come più volte già verificatosi con provvedimenti regionali emanati negli scorsi anni (e frequentemente riconosciuti illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale), esula completamente dal dettato e dallo spirito del suddetto art. 9 della Direttiva CEE 79/409. A conforto di tale tesi si legga,ad esempio, il rapporto EUR 12835 FR della Commissione delle Comunità Europee “Information sur l’application de la directive 79/409/CEE”, pubblicato nel 1990, ossia 11 anni dopo l’emanazione della Direttiva in questione. Relativamente alle specie maggiormente interessate dalle istanze di deroga delle Regioni italiane,il cosiddetto “sfruttamento giudizioso di piccole quantità” è stato motivo di emanazione di deroghe che non hanno mai interessato gli altri Paesi europei per quanto riguarda le specie di passeri, e con un solo riferimento alla Germania per alcune specie di fringillidi (ma non nel senso di un’apertura generalizzata della caccia ) E’ un dato di fatto ,però, che in grandi Paesi ad assetto autenticamente federale le cose non funzionano affatto così. Ecco una sintetica panoramica: STATI UNITI Nonostante la presenza, in ognuno dei 50
singoli Stati, di appositi dipartimenti per la gestione della fauna e
l’organizzazione della caccia, il Governo federale si avvale dell’US
Fish & Wildlife Service per importanti compiti di tutela degli
habitat ,protezione delle specie in pericolo e disciplina della caccia
alle specie migratrici. Questa agenzia federale , tra l’altro,
gestisce infatti tutto l’ampio sistema dei rifugi nazionali per la fauna
selvatica (National Wildlife Refuge System)
,con superficie complessiva di vari milioni di acri (vedi : http://refuges.fws.gov/ ), ed è responsabile dell’applicazione di
importanti leggi federali per la tutela dei migratori e la disciplina
dell’attività venatoria ad un ampio numero si specie animali. Tra queste: il Migratory Bird Treaty Act, consultabile
in Internet alla pagina web: http://www4.law.cornell.edu/uscode/16/ch7.html http://migratorybirds.fws.gov/intrnltr/mbta/mbtandx.html In sostanza la caccia di esemplari di
specie incluse in questa lista nazionale è sotto il controllo del Governo
federale,in applicazione del Migratory Bird Treaty Act, con periodici
imput dai singoli Stati in relazione ai limiti di carniere e ai periodi,
anche se la decisione finale resta in capo al Governo federale stesso,che
fissa parametri per i periodi massimi di caccia.Deroghe vengono approvate
solo col consenso del Governo federale. Per l’applicazione di queste leggi l’ US Fish & Wildlife Service si avvale altresì di un proprio Dipartimento di vigilanza composto da agenti federali distribuiti in tutti gli USA, e che si aggiungono agli organi di vigilanza venatoria dei 50 singoli Stati. (vedi : http://www.le.fws.gov/). CANADA Del Ministero Federale dell’Ambiente (Environment
Canada) fa parte il Canadian Wildlife Service (http://www.cws-scf.ec.gc.ca/index_e.cfm)
, che gestisce i compiti in campo
faunistico di competenza federale, tra cui la protezione e la gestione
degli uccelli migratori,la tutela degli habitat di preminente interesse
naturalistico e la protezione delle specie minacciate. Già a partire dal 1916, a seguito
della stipula di un trattato di cooperazione con gli Stati Uniti,il
parlamento canadese, approvando il Migratory Birds Convention Act, attribuiva
al Governo federale i compiti di tutela di molte specie migratrici,
incluse quelle di interesse venatorio.Il Canadian Wildlife Service ha oggi
la responsabilità di formulare proposte per la stagione di caccia e per i
limiti di carniere relativi alle specie di uccelli selvatici di interesse
venatorio,con consultazioni preliminari delle singole Provinces
(gli stati federali). Di competenza federale anche la
regolamentazione dell’uso di munizioni non tossiche nelle zone umide e
nelle cacce agli acquatici. Le Province e i Territori non
hanno la facoltà di dichiarare cacciabili specie protette a livello
federale, né di incrementare i limiti di carniere delle specie migratrici
rispetto alle limitazioni nazionali. Calendari venatori http://www.cws-scf.ec.gc.ca/publications/reg/index_e.cfm Elenco normativa nazionale canadese in materia
faunistico-venatoria: http://www.cws-scf.ec.gc.ca/th07_e.cfm Migratory Birds Convention Act,
1994 http://www.cws-scf.ec.gc.ca/legis/laws1_e.html Anche in Canada,in aggiunta ai
servizi di vigilanza venatoria delle Province e dei Territori,esiste un
servizio federale di polizia specializzato presso il Ministero
dell’Ambiente,anche per i compiti di applicazione delle disposizioni
interstatali in campo faunistico,incluso il rispetto del Migratory
Birds Convention Act. http://www.ec.gc.ca/enforce/homepage/english/wild.htm
AUSTRALIA Molte specie migratrici
australiane incluse in convenzioni internazionali (compresa la Convenzione
di Bonn, ratificata anche dall’Italia, Ed altri trattati con Cina e
Giappone) sono ora protette attraverso l’ Environment Protection
& Biodiversity Conservation Act (testo su :
http://www.ea.gov.au/epbc/) E’ previsto un elenco federale di specie
di uccelli protette http://www.ea.gov.au/biodiversity/migratory/list.html#birds Le specie incluse in tale elenco
nazionale costituiscono materia di competenza federale.
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Deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio (C. 2297 Governo).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
La VIII Commissione, esaminato il
disegno di legge n. 2297, considerato che:
l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 "Norme
per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio", che
rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e
tutela della fauna selvatica;
il principio ispiratore della legge 157/92 è che la fauna selvatica
appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale e internazionale; lo Stato può
derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge,
rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta "licenza di
caccia") al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei
periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa; ne consegue
l'inesistenza, in Italia, di un "diritto alla caccia": l'esercizio
dell'attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non
vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda
tutti i requisiti richiesti dalla legge;
La legge 157, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e
quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le
modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi
regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione
del territorio; inoltre la normativa regionale può regolamentare la materia
solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione
nazionale;
nonostante l'applicazione della legge sulla caccia sia ormai piuttosto
uniforme, restano regioni che periodicamente emanano calendari venatori o
piani faunistico-venatori in parziale difformità con la stessa, causando
grave danno alla fauna e mettendo in pericolo diverse specie protette sia con
il prolungamento della stagione venatoria sia con l'apertura della caccia a
tali specie;
tenuto conto che:
la Direttiva comunitaria n. 409 del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, contiene norme di immediata
applicazione sul territorio nazionale che proibiscono la caccia di alcune
specie di avifauna ritenute di rilevante interesse naturalistico (es: passero,
storno); detta Direttiva è stata attuata in Italia con l'articolo 1 della
Legge 157/92;
la possibilità prevista all'articolo 9 della direttiva per gli Stati membri
di derogare, in determinate circostanze, al generale divieto di cattura e
detenzione o di impieghi misurati di suddette specie è subordinata, in
maniera tassativa e precisa, ad un elenco di circostanze e di condizioni in
cui si può ricorrere alla deroga: solo i casi di estrema gravità quali la
tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la
prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed
alle acque, la protezione della flora e della fauna; a questi casi tassativi
si deve aggiungere l'altra condizione essenziale perché la deroga sia
conforme alla Direttiva, ovvero che "non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti" per ovviare ai problemi sopra elencati;
la direttiva stabilisce inoltre, al comma 2, che le deroghe devono
menzionare: le specie che formano oggetto della deroga, quindi a temporaneo
regime di caccia, i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o uccisione, le
condizioni di rischio di predetti metodi, le circostanze di luogo e di tempo
per le quali vige la deroga, l'autorità che gestisce il regime di deroghe ed
effettua i controlli;
ancora la Direttiva non permette l'esercizio della deroga per usi venatori,
intendendo questa attività come esercizio ricreativo. Se la deroga, infatti,
fosse attivabile per questi motivi, si avrebbe il paradosso che tutte le
specie potrebbero essere oggetto di caccia, purché in piccole quantità;
ritenuto che:
il testo proposto, pur presentandosi come norma che traspone il testo
comunitario dell'articolo 9 della direttiva uccelli, risulta del tutto
insufficiente a spiegare alcuni degli elementi di base della direttiva stessa,
che si configura come una generale devoluzione alle singole regioni
dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva per le specie, mentre,
come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, spetta allo Stato
decidere della gestione della fauna selvatica protetta, ma lascia che siano le
regioni a decidere, comunque liberamente, sulla "piccola quantità"
di cui si vuole autorizzare il prelievo;
col totale trasferimento alle regioni del potere di definire le modalità del
"prelievo in deroga", verrebbe meno il controllo che lo Stato deve
garantire sulla tutela della fauna selvatica;
è opportuno sottolineare che la deroga non fa riferimento all'apertura della
caccia a specie protette, ma solo di concedere, in casi tassativi, la cattura,
la detenzione o altri impieghi misurati;
il disegno di legge in questione rappresenta recepisce impropriamente
l'articolo 9 della direttiva che consente ai soli Stati membri la possibilità
di derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva;
pur in presenza di un trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed
enti locali, lo Stato non può delegare alle regioni materie come l'ambiente
la cui protezione per sua natura ha rilevanza di carattere nazionale e, nel
caso specifico, addirittura internazionale;
nel testo del disegno di legge in esame, allorquando vengono elencate le
misure e le specifiche che le Regioni devono indicare nel provvedimento di
deroga in violazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della Direttiva
409/79/CEE non sono previste: a) l'individuazione dell'Autorità
"abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a
decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali
limiti, da quali persone"; b) la determinazione del concetto di
"piccola quantità" di cui al comma 1, lett. c), articolo 9
Direttiva CEE;
il disegno di legge non indica con completezza ed in maniera inequivocabile i
motivi in grado di legittimare il ricorso alle deroghe ex articolo 9 Dir. CEE;
ciò costituisce una grave violazione della norma comunitaria che obbliga gli
Stati a dare una puntuale attuazione della stessa; d'altra parte, anche il
mero rinvio alle disposizioni ex articolo 9 Dir. CEE (indicanti i presupposti
che consentono le deroghe) non seguito da chiare norme nazionali che
provvedano a dare reale e concreta contezza dei medesimi, risulta illegittimo
in relazione alla direttiva citata;
la finalità del provvedimento legislativo in esame, invero, sembra solo
quella di estendere il normale esercizio venatorio anche alle specie che
ricevono una protezione dall'UE; nessuna cautela viene adottata ai sensi del
comma 2 dell'articolo 9 Dir. CEE, in particolare in ordine alle circostanze di
tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere fatte (le Regioni potrebbero
applicarle tutto l'anno e anche nei territori sottratti alla caccia, come
parchi e riserve, zone abitate, ecc.); le ragioni particolari ed imperative
che possono giustificare una deroga non sono state analizzate ed evidenziate
in maniera appropriata, poiché ci si è limitati a parafrasare la norma
comunitaria;
la formulazione del testo risulta ambigua, posto che - non escludendola
esplicitamente ma prevedendo il non meglio specificato "prelievo" -
assume la possibilità anche di abbattere dei capi di uccelli nell'ambito
della lett. c) dell'articolo 9 della direttiva, stabilendo una specie
di continuità logica con le prescrizioni delle lett. a) e b)
della direttiva, che risulta del tutto illegittima.
nell'attuale formulazione, infine, il disegno di legge non tiene conto
dell'illegittima introduzione di procedure di deroga, nella normativa
nazionale sulla caccia, senza alcun riferimento alla Convenzione di Berna
sulla vita selvatica del 19 settembre 1979 e relativi allegati (recepita dalla
Repubblica italiana con Legge n. 503 del 1981). Detta Convenzione, infatti, si
applica alla fauna vivente anche in Italia (sia mammiferi sia uccelli) e,
analogamente alla Dir. CEE, prevede all'articolo 9 uno speciale regime di
deroga del quale è necessario dare attuazione nel nostro ordinamento;
la generica formulazione dei testi usata nel provvedimento, inoltre, risulta
tale da concedere una vera e propria "delega in bianco" alle Regioni
ed alle Province, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza
di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria su
tutto il territorio nazionale;
oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce
un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea ed agli
Stati membri; in Italia, invece, tutto viene ora demandato al libero arbitrio
di regioni e province;
Il potere di annullamento governativo prefigurato al comma 4 del Ddl, infatti,
risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione
concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento
centrale, a tutela di un patrimonio nazionale ed internazionale che necessita
- appunto - di misure di tutela estese territorialmente;
il meccanismo previsto sembra voler garantire comunque la caccia agli uccelli
protetti nell'arco della stagione venatoria, col solo rischio di essere
formalmente dichiarato illegittimo, a seguito della conclusione della
procedura burocratica tra Governo e Regione;
l'approvazione di questo provvedimento rischia di aprire un nuovo e pesante
contenzioso presso la Commissione europea, aumentando il numero dei
procedimenti di infrazione avviati; l'Italia, infatti, ha già accumulato ben
quattro condanne della Corte di Giustizia europea: una volta nel 1987, due
volte nel 1991 e, recentemente, nel maggio 2001, sempre per violazione della
Direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli;
secondo l'INFS risulta "opportuno che il prelievo venatorio si concluda
entro la metà dell'inverno; in questo modo la caccia, se giustamente
dimensionata all'entità e alla dinamica delle popolazioni, non si ripercuote
negativamente sul loro status e non rischia di ridurne il potenziale
riproduttivo";
numerose sono le ragioni per le quali è importantissimo mantenere al 31
gennaio la data ultima di chiusura della stagione venatoria in Europa:
1. il disturbo arrecato dalla caccia nei mesi di febbraio e marzo espone
maggiormente gli uccelli (anche quelli di specie per le quali la caccia è già
chiusa) all'inclemenza del tempo;
2. il disturbo venatorio ostacola l'accumulo delle riserve di grasso, in
quanto gli uccelli sarebbero impegnati a sfuggire ai cacciatori piuttosto che
ad alimentarsi. Ciò comporterebbe negli animali uno stato di debilitazione,
influendo negativamente sul successo riproduttivo nella primavera successiva;
3. molte anatre hanno già formato le coppie nel tardo inverno, e se di una
coppia viene ucciso dalla caccia un solo partner, quello in vita resterà non
appaiato e non potrà riprodursi, con grave danno per il bilancio complessivo
nascite/morti della popolazione;
4. il disturbo arrecato da una prolungata attività venatoria invernale
procura nelle popolazioni animali una situazione continua di stress a causa
della pressione venatoria, ancorché limitata a poche specie;
5. la massima mortalità naturale negli uccelli si concentra proprio nell'arco
temporale della stagione di caccia in Europa, ovvero nel periodo che va dalla
fine della stagione riproduttiva alla metà dell'inverno; alla già forte
mortalità naturale ed al prelievo venatorio dell'ordinaria stagione venatoria
si aggiunge anche l'uccisione di milioni di esemplari in Europa nel periodo
della migrazione pre-nuziale; si determina una disastrosa riduzione delle
popolazioni ornitiche tale da comprometterne sicuramente l'esistenza nell'arco
di pochi anni.
Di seguito riporto una intrevista del relatore della proposta di legge:
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Attività venatoria: autonomia apparente. Indirizzo di posta elettronica VASCON_L@camera.it |
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Con le recenti sentenze della Corte Costituzionale le quali, nella sostanza, annullano il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, ed alcune leggi regionali inerenti la regolamentazione del "prelievo venatorio in deroga" ed in attuazione della cosiddetta direttiva Uccelli 409/79 , si apre uno scenario che per l’Associazione Cacciatori Padani è da tempo atteso e, per certi aspetti, assolutamente scontato. Di fatto l’Associazione Venatoria Padana sostiene da sempre l’illegittimità del decreto, e ritiene che lo Stato, con una legge ad hoc, debba assegnare alle regioni coerentemente con il quadro della avviata cosiddetta impostazione federalista (Bassanini), tutte le conseguenze e normative in maniera venatoria. D’altronde, più volte l’Ue ha fatto sapere in vari modi alle autorità italiane che il problema non esisteva e non è mai esistito e che non riguarda di certo il livello istituzionale che peraltro ha applicato la direttiva in questione. Discutibile è il modo di farlo, che risulta assolutamente improprio e arbitrario. Federalista? Bassaniniano, è il termine migliore. Ergo: un vago decentramento, un centralisma mascherato che, ancora una volta, in materia venatoria, non lascia margine di autonomia alle regioni. Non solo. Nonostante i ripetuti inviti, l’intera problematica è stata affrontata con una palese e palpabile pregiudiziale anticaccia, col macroscopico errore di assimilare la sentenza della Corte Costituzionale. È giunto il momento insomma di voltare veramente pagina, il governo decida appunto senza dover rendere conto alla continua falsa strumentalità politica elettorale dei Verdi e non solo...L’Associazione Venatoria Cacciatori Padani ovviamente pur con qualche riserva "di fiducia e coerenza" auspica che il Consiglio dei ministri possa definitivamente raccogliere le proposte formulate dal ministro Bellillo e di concerto con i restanti organismi ministeriali formuli un decreto mirato al riordino definitivo della materia con uno specifico disegno di legge governativo. Speriamo, ora, non debbano prevalere i soliti ritardi e tentennamenti che più volte peraltro questo governo ha mostrato ogni qual volta doveva assumere decisioni o iniziative in materia venatoria se non addirittura atteggiamenti al limite della esautorazione come già a suo tempo Prodi fece nei confronti del Senato proprio di deroghe sull’attività venatoria. Speriamo che simili ignominiosi e dequalificanti atteggiamenti siano solo un triste ricordo per tutti i cacciatori che, come sempre, vengono ricordati solo quando debbono profumatamente e pesantemente pagare, sempre in anticipo. * Commissione Agricoltura Camera deputati |
e poi
Leggi anche "La caccia passa alle Regioni in un roveto di norme"