La Fauna selvatica è una risorsa esauribile ? Scrivici cosa ne pensi.
Ultimo aggiornamento 26/02/02
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
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Prologo della redazione di
LEGAMBIENTE SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE.
Cari amici, care amiche vicini e lontani quale è il problema VERO delle proposte di INTEGRAZIONE in materia di protezione della fauna?
L'opinione personale è come sempre la stessa: si promulga una legge non per migliorare quella esistente o per dare gli eventuali ADEGUATI strumenti agli organi demandati alla gestione (leggi INFS), ma per TIRARE FUORI LE REGIONI D'ITALIA dalle continue e ormai inevitabili procedure di infrazione che la Commissione Europea ci commina!!!!
Il peggio è che della protezione della fauna selvatica non importa un fico secco al legislatore, infatti all'Art.1 comma 3 si legge:
"Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica."
Quasi nessuno sa che l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica ancora NON ha un sito internet, che le carenze di organico lo costringono a svolgere il lavoro in regime di costante EMERGENZA E dedicandosi solo alle "PRIORITA'".
- Questa nuova proposta di legge evita di risolvere il problema poiché NON indica chi e come DOVREBBE dichiarare la forte diminuzione della consistenza numerica di una specie!!!
- NON indica chiaramente la eventuale possibilità di diminuire le specie cacciabili in caso ne sia accertata la forte "diminuzione numerica" ma prevede esclusivamente la possibilità di AUMENTARE LE SPECIE CACCIABILI in DEROGA alle normative comunitarie!!!
Questa proposta di legge è VERGOGNOSA poiché non tenta nemmeno di salvare il salvabile faunisticamente parlando, è FATTA solo per parare il culo agli uomini. (e scusate il termine)
L.R.
IN ALLEGATO IL "DISEGNO" di legge
SENATO DELLA REPUBBLICA
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DISEGNO DI LEGGE
N. 628
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
dal Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
e dal Ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)
col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)
e col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2001
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Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
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Onorevoli Senatori. – 1. La direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, si
prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne
disciplina lo sfruttamento. Tale disciplina avviene tramite la previsione di
alcuni divieti generali:
proibizione di uccidere,
catturare, distruggere le specie di uccelli elencate nell’allegato I (articolo
4);
divieti
e limitazioni nel commercio delle specie suddette (articolo 6 e allegato III);
indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e di periodi di
caccia (articolo 7 e allegato II);
proibizione di
alcuni mezzi e metodi di caccia (articolo 8, allegato IV).
Al sistema di limiti così posto,
gli Stati membri possono derogare per le ragioni elencate dall’articolo 9,
paragrafo 1, lettere a), b), c), e più precisamente:
a) nell’interesse della
salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi
danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
b)
ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della
reintroduzione, nonchè per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura,
la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
Secondo il paragrafo 2 dello
stesso articolo 9, le deroghe devono menzionare le specie che ne formano
oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono
essere fatte, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite
sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere
utilizzati, entro quali limiti e da quali persone ed infine i controlli che
saranno effettuati. La direttiva prevede altresì che le misure di conservazione
debbano tener conto anche delle esigenze economiche e ricreative (articolo 2).
Disposizioni analoghe sono contenute nella Convenzione di Berna del 19 settembre
1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente
naturale in Europa, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.
2. La legge nazionale sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, all’articolo 1, comma 4, dichiara esplicitamente che la
direttiva 79/409/CEE e la Convenzione di Berna «sono integralmente recepite ed
attuate nei modi e nei termini previsti» dalla legge stessa, ma non contiene
una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga sopraindicate.
Per di più,
l’articolo 18, comma 1, elenca tra le specie cacciabili anche specie non
incluse nell’allegato II della direttiva comunitaria sopracitata
(inconveniente a cui si è ovviato con decreto del Presidente del Consiglio di
ministri 21 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 1997), mentre gli articoli 4 e 5 includono specie protette tra quelle
utilizzabili come richiami vivi.
Pertanto la disposizione comunitaria
sulle deroghe non risulta attualmente recepita a livello nazionale, come
riconosciuto dalla Corte costituzionale secondo cui «la disposizione di cui
trattasi può considerarsi sì operativa, ma solo nel senso di legittimare le
Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle
norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni
ipotizzate dall’articolo 9» (sentenza 22 luglio 1996, n. 272).
3. Tale vuoto normativo non solo ha esposto lo Stato italiano a due richiami da parte della Commissione europea (uno del 7 agosto 1997 sui richiami vivi e un altro più recente proprio sul mancato recepimento della disposizione relativa alla facoltà di deroga) ma sta ponendo in grave difficoltà le varie regioni impossibilitate a derogare alla normativa comunitaria in difetto di una normativa nazionale quadro.
Invero,
l’esigenza di una disciplina specifica delle deroghe discende fra l’altro
dalla necessità di attivare quelle dirette a prevenire i gravi danni allegati
alle colture agricole dalla sovrappopolazione di alcune specie selvatiche che si
verifica in alcune regioni, attraverso un contenimento numerico di tali
popolazioni anche mediante la normale attività venatoria, pur sottoposta a
controlli e limitazioni.
Il tentativo di ovviare a tale vuoto
mediante l’approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254
del 30 ottobre 1997) recante modalità di esercizio delle deroghe di cui
all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, a carattere spiccatamente
centralistico (le deroghe potevano essere adottate dalle regioni solo previa
intesa con i Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole) si è
rilevato infruttuoso.
Infatti, su ricorsi per conflitto di
attribuzioni proposti da alcune regioni (in particolare Toscana, Veneto, Emilia
Romagna, Umbria e Lombardia) la Corte costituzionale, con sentenza n. 169
del 14 maggio 1999, ha annullato detto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, per illegittimità dello strumento adottato «attesa la necessità di
un idoneo fondamento legislativo, consistente nella previa determinazione con
legge dei princìpi ai quali il Governo deve attenersi».
Nel contempo, la Corte ha precisato che,
allo stato della legislazione vigente, le regioni non possono attivare
autonomamente le deroghe, in quanto tale potere coinvolge una varietà di
interessi per lo più di pertinenza dello Stato, non compiutamente
identificabili con l’attività venatoria (di competenza regionale ex articolo
117 della Costituzione) e che «la disposizione dell’articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva comunitaria richiede, per la sua concreta
attuazione nell’ordinamento interno, una legge nazionale che valuti e ponderi
i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono certamente soltanto
quelli connessi all’esercizio venatorio».
Si tratta, secondo la Corte, di «regole
che spetta in primis allo Stato di dettare (...) per evidenti esigenze di
uniformità di assetto e di organicità del sistema».
Tali principi sono stati ribaditi nella
coeva sentenza della Corte costituzionale n. 168, secondo cui l’esercizio
del potere di deroga «non può quindi prescindere da una previa disciplina di
carattere nazionale... idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un
uniforme e adeguato livello di salvaguardia».
Si segnala, infine, che la possibilità
di ricomprendere, tra le attività consentite in deroga, anche quella venatoria,
si ricava dalle sentenze della Corte di giustizia 8 luglio 1987, in causa
262/85, 27 aprile 1988, in causa 252/85 e 7 marzo 1996, in causa 118/94, ed è
stata espressamente affermata, in risposta a specifico quesito, con nota della
Commissione UE – DG XI del 9 settembre 1997.
4. Il presente disegno di legge intende consentire alle regioni di attivare i poteri di deroga ai divieti concernenti le specie protette, nel rispetto dei pronunciamenti della Corte costituzionale ed è diretto ad adeguare l’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria, superando così anche le infrazioni in corso.
La scelta di
affidare l’attuazione delle deroghe alle regioni e province autonome, nel
quadro della disciplina generale dettata dallo Stato a tutela dell’interesse
unitario e transnazionale della conservazione delle specie migratorie protette,
non solo corrisponde agli indirizzi di Governo volti ad attribuire il maggior
numero di funzioni alle istituzioni territoriali e al principio di sussidiarietà,
ma si inserisce nella linea direttrice delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e
15 maggio 1997, n. 227, ed è direttamente riconducibile alle istanze
regionalistiche e, oggi, federaliste.
Non si può dubitare infatti che la
disciplina delle specifiche deroghe rientri nell’interesse differenziato di
ciascuna regione, essendo i vari casi rapportabili alle diverse situazioni
locali e territoriali (danni alle colture locali, tutela della salute e
sicurezza pubblica regionale, ripopolamento e così via) e quindi apprezzabili
meglio a livello regionale, pur nel rispetto dell’interesse unitario.
Non apparirebbe quindi più giustificata
l’interferenza in ciascuna deroga del potere statale, mentre permane
l’esigenza di definire a livello nazionale il quadro applicativo generale
delle stesse, anche per evitare attuazioni disomogenee e contraddittorie tra
regione e regione.
Si ricorda in proposito che le regioni,
nel tempo e con diversa fortuna, hanno provato e tuttora provano a dare
attuazione alla disciplina delle deroghe, per cui è ormai necessario e urgente
intervenire nella materia anche al fine di assicurare omogeneità al sistema.
5. Il disegno di legge si compone di un articolo unico che inserisce l’articolo 19-bis alla legge n. 157 del 1992; il comma 1 dell’articolo 19-bis, pertanto, attribuisce alle regioni e province autonome la funzione di disciplinare nel proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, nel rispetto dei princìpi della citata legge n. 157 del 1992.
Si tratta in
particolare del richiamo a princìpi dall’appartenenza della fauna selvatica
al patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 1, comma 1), dell’esigenza
di tutela del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione
agricola (articolo 1, comma 2), della programmazione venatoria su tutto il
territorio nazionale (articolo 14), della risarcibilità dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (articolo 26).
Il comma 2 dell’articolo 19-bis
recepisce integralmente i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 della direttiva
comunitaria in questione, circa le finalità che possono consentire le deroghe e
le condizioni specifiche per la loro attuazione, con le opportune precisazioni.
Il comma 3 dell’articolo aggiuntivo, al
fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, demanda
all’Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) il compito di esprimere il
proprio parere sulla sussistenza delle condizioni per la deroga, quale autorità
abilitata ai sensi del medesimo articolo 9 della direttiva citata.
Esso prevede inoltre un limite
invalicabile al potere di deroga nel caso che sia dichiarata la forte
diminuzione della consistenza numerica della specie protetta.
Il comma 4 dell’articolo 19-bis
riconduce sotto il regime, concreto e puntuale, del potere di deroga, la
possibilità di cattura a fine di richiami vivi di esemplari di specie protette,
incluse nell’articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992. Si tratta
in particolare del passer italiae e del passer montanus di cui
alla procedura di infrazione, che resta pertanto così superata.
Il comma 5 dell’articolo introdotto dal
presente disegno di legge, infine, prevede che ciascuna regione invii una
relazione sull’attuazione delle deroghe disposte nel proprio territorio, al
Presidente del Consiglio e ai Ministri direttamente interessati.
Sulla base di tali elementi, e degli
altri forniti dai Ministeri ed enti interessati, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea la relazione
prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 9 della direttiva.
Resta fermo quanto previsto dai princìpi
generali e dall’articolo 36 della legge n. 157 del 1992 sull’obbligo
delle regioni di adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.
Sul presente disegno di legge, dichiarato
di assoluta urgenza, sarà assunto il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Dal presente disegno di legge non
derivano maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato e pertanto
non si redige la relazione tecnica.
Il presente disegno di legge modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Aspetti
tecnico-normativi: il provvedimento è diretto a dare attuazione
all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Valutazione dell’impatto
amministrativo: l’attuazione del provvedimento da parte delle regioni e
delle province autonome richiederà il ricorso agli strumenti ordinari di
produzione normativa, mentre i compiti di controllo e vigilanza sono già svolti
da queste ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e dal Corpo
forestale dello Stato in base al proprio ordinamento.
Drafting e linguaggio
normativo: l’impostazione del provvedimento ripete quella consolidata in
casi analoghi.
Il provvedimento aggiunge un nuovo articolo (articolo 19-bis) al testo originario della legge n. 157 del 1992, con il quale si apportano integrazioni anche all’articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 157 del 1992, al fine di superare una procedura di infrazione comunitaria.
Scheda allegata alla analisi tecnico-normativa
1. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di eventuali giudizi in corso.
Sulla materia sono intervenute, in modo puntuale, le sentenze della Corte costituzionale n. 168 e 169 del 14 maggio 1999, nonché la sentenza del 22 luglio 1996, n. 272, tutte citate nella relazione illustrativa, nonchè la sentenza 17 maggio 2001, n. 135.
2. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.
Risultano
attualmente presentati i seguenti progetti di legge recanti modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, concernenti norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio:
Atto
Camera n. 1417 d’iniziativa dell’onorevole Onnis
Atto
Camera n. 291 d’iniziativa dell’onorevole
Massidda
Atto
Camera n. 27 d’iniziativa
dell’onorevole Stefani
Atto
Senato n. 378 d’iniziativa del senatore
Magnalbò
Atto
Senato n. 351 d’iniziativa del senatore
Agoni ed altri
Atto
Senato n. 215 d’iniziativa del senatore
Cozzolino.
Atto
Senato n. 525 d’iniziativa del senatore
Brunale ed altri.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell’ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei princìpi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.
2. Le
deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e
devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e
di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli
organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.
3. Le deroghe possono essere
disposte solo previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di
assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere
per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della
consistenza numerica.
4. La disciplina delle condizioni
e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si
applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai
fini di richiamo di cui all’articolo 4, comma 4.
5. Entro il 30 giugno di ogni
anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche
agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonchè
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla
Commissione europea la relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 79/409/CEE».
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