La valutazione di incidenza nel quadro normativo della Toscana
Quella che segue è la mia relazione, alla Giornata di studi su "Siti di
interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone
(Udine) il 16 novembre 2002.
"La
valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana", in cui
riprendo sinteticamente, aggiornandole, le informazioni trattate nel convegno di
Monte Bondone (Trento) e poi tratto con maggiore dettaglio la valutazione
d'incidenza nel quadro delle norme regionali (legge regionale di
tutela degli habitat, legge regionale per il governo del territorio,
legge regionale sulla valutazione d'impatto ambientale).
Dott.
Roberto Rossi
Dirigente dell'UOC Tutela della diversità ecologica
Regione Toscana - Dip. Politiche territoriali e ambientali
Area Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Tel. 055.438.3699 - Fax 055.438.3898
e-mail: ro.rossi@mail.regione.toscana.it
Nella giornata di studi su "Siti di interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone (Udine) il 16 novembre 2002, è stata presentata anche una relazione di Leonardo Lombardi, consulente della Regione Toscana,su "La valutazione d'incidenza di piani e progetti in Toscana: alcuni casi di studio", in cui vengono presentati una valutazione dell'adeguamento di una linea elettrica ad alta tensione, una valutazione preliminare del piano regionale delle attività estrattive per le pietre ornamentali e un piano faunistico provinciale, che viene qui proposta alla fine de "La valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana".
La legge regionale toscana 6 aprile del 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)" attua la Direttiva Habitat e il d.p.r. n. 357/1997, ampliandone il quadro di azioni previste per la conservazione della natura, nei modi seguenti:
1)
la definizione di un elenco di specie e di habitat d'interesse regionale,
più ampio di quello d'interesse comunitario, per i quali è possibile
individuare Siti di Importanza Regionale (SIR. Oltre 153 ulteriori specie, tra
vegetali, invertebrati e vertebrati);
2)
l’applicazione immediata in tutti i SIR di quanto richiesto da
direttiva e d.p.r. per i siti della rete Natura 2000: salvaguardie, valutazione
d'incidenza, misure di conservazione, monitoraggio;
3)
l’ampliamento ai Geotopi di Importanza Regionale dell'insieme di aree e
beni naturali destinati alla conservazione in situ;
4)
il completamento degli interventi di conservazione con l'individuazione
dei Centri per la conservazione e la riproduzione ex situ delle specie
faunistiche e floristiche d'interesse conservazionistico;
5)
l’affidamento alle province delle competenze per l'attuazione della
legge, oltre a varie competenze affidate agli enti gestori di aree protette.
3. La rete ecologica regionale
La rete ecologica regionale che si realizza con la legge è una rete "senza buchi", cioè non è una rete "complementare" alla parte di rete europea presente in Toscana: i SIR che la compongono sono tutti i siti individuati, a suo tempo, nel progetto Bioitaly, compresi i siti della rete Natura 2000 (pSIC e ZPS), oltre che i nuovi siti che si sono aggiunti.
Ciò sottolinea il fatto che la Regione intende considerare e intervenire contestualmente sia nei siti della rete europea Natura 2000 sia nei siti di importanza regionale che non ne fanno parte.
Le norme di attuazione della legge, che sono approvate dalla Giunta Regionale, sono in avanzata fase di redazione. Esse riguardano gli aspetti riportati nelle sezioni seguenti.
Sono definiti, sito per sito, i principali
obiettivi e le principali misure di conservazione necessarie. Nell’allegato 1
è riportata, come esempio, la scheda di un Sito di Importanza Regionale, il
Monte Orsaro, dell’Appennino della Lunigiana (Toscana settentrionale),
parzialmente compreso nel parco di nuova istituzione, Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano.
La pronta definizione di questi aspetti è utile
per evidenziare il livello "minimo" delle misure di conservazione da
attuare, per chiarire a tutti i soggetti, dei vari settori, quale sia l'oggetto
di conservazione.
Ciò è importante anche per avere un’idea più
chiara di quali siano gli aspetti per cui effettuare la valutazione
d’incidenza e, nel caso, di quali possano essere le misure di mitigazione e
compensazione possibili.
La norma, che andrà in approvazione all'inizio del prossimo anno, naturalmente, è soggetta a futuri aggiornamenti, dovuti alle maggiori conoscenze che si potranno acquisire, alla dinamica dei fenomeni e dei processi presenti sul terreno, e ai successi e insuccessi delle misure di conservazione stesse.
Sono definiti e articolati concetti e criteri per
la valutazione d'incidenza.
Molto sinteticamente, la legge prevede:
§
per tutti
i progetti di cui al d.p.r 357/97, la valutazione d'impatto da parte del
soggetto competente in base alla normativa della VIA;
§
per i
piani, la valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di
una relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione
del piano.
La valutazione di incidenza è effettuata prendendo in considerazione tutte le specie e gli habitat che hanno determinato la classificazione del Sito di Importanza Regionale e, cioè, sia quelli di interesse comunitario, che quelli di interesse solo regionale.
Dopo la recente discussione in Conferenza Stato-Regioni, è prossima l’approvazione di un d.p.r. di modifica del d.p.r. 357/97, per il quale è in atto una procedura d'infrazione, proprio per l'insufficiente attuazione delle previsioni della direttiva Habitat in materia di valutazione d'incidenza.
Sulla base delle nuove norme, che estendono ad
altri tipi d'intervento e di attività la necessità di effettuare una
valutazione, saranno adeguate anche quelle previste dalla legge regionale e
saranno definite le norme di attuazione relative alla valutazione d'incidenza.
3.3. Le principali misure di
conservazione dei geotopi di importanza regionale
Sono definiti i criteri per la loro
individuazione e le principali misure di conservazione necessarie, queste ultime
nella prima fase sono articolate per tipologia di geotopo.
Una volta individuato il GIR, le misure di conservazione saranno specificate in modo mirato.
La legge prevede che, analogamente a quanto avviene per i SIR, anche per i GIR sia effettuata una valutazione d’incidenza la quale, naturalmente, sarà riferita ai beni "geologici" che ne hanno determinato l'individuazione.
3.4. I
centri per la conservazione ex situ
Sono definiti i requisiti strutturali e
gestionali che i centri per la conservazione ex situ per la flora (CESFL) e
quelli per la fauna (CESFA) devono soddisfare per essere riconosciuti come tali.
Per quanto riguarda le aree di collegamento ecologico, che sono indispensabili per l’efficiente funzionamento della rete ecologica, la legge prevede che gli indirizzi normativi debbano essere approvati dal Consiglio Regionale, nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT).
La prima parte del lavoro impostato, relativa alle “Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”, che è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1.148 del 21 ottobre 2002, è destinata in particolare alle Province, cui la legge dà la facoltà di individuarle anche in assenza dei citati indirizzi normativi.
Successivamente, sulla base delle indicazioni
tecniche, saranno sviluppati gli aspetti normativi complessivi. Essi non
riguardano solo gli aspetti ricollegabili all'urbanistica, ma riguardano anche
tutti i collegamenti da cercare nell'ambito delle varie normative di settore.
Dal punto di vista dei contenuti, nelle
indicazioni tecniche l'analisi strutturale, che nell'approccio di tipo
urbanistico attualmente prevalente è considerata il punto d'arrivo (i
"corridoi verdi"), rappresenta solo il punto di partenza, dando
particolare enfasi alla fase dell'analisi funzionale. Occorre, infatti, definire
per quali specie siano necessarie le aree di collegamento ecologico, evitare che
esse favoriscano il diffondersi di specie o malattie indesiderate e chiarire
quali caratteristiche esse debbano avere per funzionare veramente.
Oltre agli altri strumenti conoscitivi che fanno
parte del sistema informativo territoriale regionale (SIT), per l’attuazione
della legge è prevista la realizzazione del “Repertorio Naturalistico
Toscano” (RENATO).
Il repertorio è uno strumento articolato di
conoscenza, per il quale sono previsti (e in parte già finanziati,
nell’ambito del Piano Regionale di Tutela Ambientale), tramite l’Agenzia
Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo in Agricoltura (ARSIA):
§ il completamento della "banca dati" georeferenziata di tutte le segnalazioni di specie ed habitat d'interesse conservazionistico (copertura dell'intera regione a dicembre 2002), della quale è prevista la manutenzione e l'estensione delle informazioni;
§
la
progettazione e il primo finanziamento del "monitoraggio habitat",
interrelato con la banca dati; l'impostazione del monitoraggio, infatti, si basa
sulle conoscenze della banca dati, la quale, a sua volta, si arricchisce anche
con i dati provenienti da esso;
§
l'avvio
della redazione sperimentale di una "carta geoecologica" (che descrive
l'ecologia del paesaggio); la prima funzione di questa carta è la
stratificazione e l'interpretazione delle informazioni puntuali della banca dati
di flora e fauna.
Per i piani, in sintesi, la legge prevede una
valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di una
relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione del
piano.
In base all’art. 15, comma 2, della l.r. n.
56/2000, infatti, “Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di
settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i
quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai
sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano
suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui
all’allegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11,
devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza
di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione
di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge
regionale 5/1995, ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione
degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei
principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o
sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli
stessi”.
La l.r. n. 5 del 16-1-1995 “Norme per il governo del territorio” (modificata con l.r. n. 23/2001) è la legge che regolamenta la pianificazione territoriale della Toscana.
In base alla legge (art. 8 comma 1) “Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali”.
Inoltre (art. 32 comma1), “Gli atti di pianificazione territoriale del Comune (…) contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del PTC (…) , la valutazione degli effetti ambientali (…)”, tali valutazioni (comma 3) “ riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici”.
Per quanto riguarda gli altri atti di pianificazione, in base alla l.r. n. 56/2000, la valutazione d’incidenza è approvata, contestualmente, dai soggetti competenti all’approvazione del piano (art. 15 comma 3): “Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi”.
Per gli altri aspetti della valutazione d’incidenza (integrità del sito, specie e habitat prioritari, incidenza negativa, ecc.), sia per i piani, sia per i progetti, la legge regionale ripercorre quanto stabilito dal d.p.r. n. 357/1997.
La legge, infine, prevede che (comma 7) “Fino all’approvazione della deliberazione prevista (…) [norme di attuazione relative alla valutazione d’incidenza] si applica quanto disposto dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Per i progetti, tutti quelli di cui al d.p.r
357/1997, in sintesi, è prevista la valutazione d'impatto ambientale.
La legge n. 56/2000 prevede infatti che (art. 15
comma 1) “I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed
aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla
procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso
articolo”.
In base alla legge richiamata, “Norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”, modificata con l.r.
n. 79/2000, per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) tale valutazione è obbligatoria (saltando l'eventuale fase
di verifica) e con soglie dimezzate (se pertinenti), rispetto ai progetti che
non interessano SIR, e viene effettuata da parte del soggetto competente in base
alla stessa legge.
La legge n. 56/2000 estende la valutazione a tutti i Siti di Importanza Regionale, che comprendono i siti citati, i siti classificabili di importanza comunitaria (o "SIC proposti", pSIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
A questi ultimi, oltre a svariate tipologie
progettuali da assoggettare alla fase di verifica (allegato B3), riguardanti
l'agricoltura, le infrastrutture e altro, la legge attribuisce la competenza
(art. 11 comma 1) della fase di valutazione (completa) per “Cave e torbiere
con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata
superiore a 20 ha” (allegato A3).
Sulla base dell’esperienza acquisita e delle,
presumibili, previsioni del nuovo d.p.r., la Regione Toscana integrerà le
previsioni della propria normativa, relativa alla valutazione d’incidenza, ma
non solo).
A tal riguardo è possibile elencare i principali
aspetti, relativi alla valutazione d'incidenza, che dovranno essere presi in
considerazione. Le ipotesi avanzate, al momento, sono proposte tecniche non
ancora verificate con l'assessore competente.
Sembra opportuno estendere la valutazione
d'incidenza a piani e progetti che interessano le aree di collegamento
ecologico.
Altrettanto opportuno sembra che per la
valutazione d'impatto (completa) di progetti che interessano i siti della rete
ecologica e le aree di collegamento, individuate ai sensi della normativa, la
competenza attualmente attribuita ai Comuni sia affidata alle Province o agli
Enti Parco.
Per i progetti sottoposti a verifica di
competenza comunale, sembra opportuno sia richiesto un parere obbligatorio della
Provincia.
Per quanto riguarda i piani, sembra opportuno
specificare nell’articolato che l’atto di approvazione del piano debba fare
specifica menzione della valutazione d’incidenza”.
Per i progetti, invece, sembra utile imporre che
lo studio d’impatto contenga la parte relativa all’incidenza in una sezione
specifica (che, all’occorrenza, possa essere anche enucleata dallo studio
complessivo).
Per i progetti soggetti a procedura di VIA
(completa), che possono avere effetti su un SIR ma non vi ricadono, sembra
opportuno mantenere le (eventuali) soglie dimezzate, come previsto per quelli
che vi ricadono.
Per quelli, invece, che non sono soggetti a tale
procedura completa, sembra opportuno assoggettarli alla procedura di verifica.
Per gli altri interventi, in linea di massima si
pensa di ricalcare, con eventuali modeste modifiche, quanto previsto
nell’allegato G (secondo il nuovo d.p.r.). All’elenco dell’allegato si
pensa, inoltre, di aggiungere la valutazione d’incidenza per “le
manifestazioni sportive con impiego di veicoli”.
Nelle norme di attuazione, infine, oltre a
includere alcuni chiarimenti esemplificativi, si pensano di recuperare,
adeguandoli al contesto toscano, i contenuti del documento tecnico della
Commissione Europea “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida
all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 'Habitat' 92/43/CEE",
reperibile sul sito WEB della Direzione Generale Environment http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm.
Dopo l'elencazione delle ipotesi di adeguamento
delle norme, è opportuno soffermarsi sull'aspetto giuridico.
Ritenendo quella di oggi un'occasione di lavoro, desidero concludere interagendo su alcune delle cose dette.
In effetti, nel caso in questione in realtà
s'intende la "messa in sicurezza dal fiume", cosa che può
essere giustificata allorquando insediamenti e manufatti hanno invaso, in modo
ritenuto irreversibile, l'ambito fluviale.
Nell'ambito
della direttiva esiste un habitat di interesse comunitario "Tratti di corsi
d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (…)" (cod. Natura 2000 3210) e
nell'elencazione dei siti presenti nel Friuli Venezia Giulia ne ho notati tre
con la denominazione "Greti del …", "Anse del …" e
"Torrente …".
E' evidente che
nei casi elencati uno degli obiettivi di conservazione e, quindi, uno degli
aspetti di riferimento di una valutazione d'incidenza è, differentemente dal
primo caso, veramente la "messa in sicurezza del fiume".
9.2. E' stato affermato con
enfasi, da mr. Neumann, che "La valutazione d'incidenza va al di là
della valutazione d'impatto ambientale".
Non sono
d'accordo. Ritengo che l'obiettivo di una pubblica amministrazione continui a
essere quello di fare effettuare una buona (completa) valutazione d'impatto per
i progetti e una buona valutazione di compatibilità ambientale dei piani (per
chi la prevede) e/o una loro buona valutazione strategica (quando essa sarà
recepita nella normativa).
La valutazione
d'incidenza, infatti, riguarda solo il settore naturalistico, anzi solo una
parte degli aspetti naturalistici, trascurando gli aspetti non biologici e, tra
quelli biologici, le specie e gli habitat che non sono di interesse comunitario
(per la Toscana essa si spinge oltre, ma solo fino alle specie e agli habitat
d'interesse regionale).
Gli altri due
tipi di valutazione, invece, sono complessivi e riguardano gli aspetti
naturalistici, nel loro complesso, gli aspetti fisici e quelli estetici,
sociali, economici e culturali.
Ciò che porta
di nuovo la valutazione d'incidenza è il peso affidato agli aspetti
naturalistici, peso che è pari a quello degli aspetti tecnologici, finanziari e
socioeconomici e che, in alcuni casi, è anche predominante.
9.3. Dal modo di illustrare la
valutazione d'incidenza, si nota una certa tendenza ad affidare ad essa tutta
l'importanza e tutto il peso che, in molti casi, invece, appartiene ad altri
strumenti, che continuano a esistere, che devono essere utilizzati e che,
pertanto, riportano la valutazione d'incidenza a dimensioni meno "invadenti".
Nell'ambito del
comitato tecnico di coordinamento del progetto LIFE-Natura del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Verifica della Rete Natura
2000 in Italia e Modelli
di Gestione", insieme al qui presente dott. Antonino Morabito (responsabile
nazionale per la biodiversità di Legambiente), siamo riusciti a far passare nel
comitato il criterio che non si dovesse proporre un metodo e uno schema teorico
"perfetto" da imporre come tale in qualsiasi situazione.
Infatti sia
nelle "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000" (pubblicate
nella G.U. n. 224, parte prima, del 24-9-2002), sia nel manuale di orientamenti
gestionali, il cui testo è in corso di revisione finale, non sono previsti
"mostri teorici" onnicomprensivi, di applicazione obbligatoria, ma è
fornito uno schema logico completo, da adattare di volta in volta alle diverse
situazioni, sia relativamente alla complessità delle risorse naturali e dei
problemi presenti, sia relativamente alla disponibilità di conoscenze, di
risorse umane, di risorse finanziarie e di tempo disponibile per approntare una
risposta operativa.
Almeno nella
prima fase di lavoro, se necessario, è bene concentrarsi sulle cose importanti,
piuttosto che sulla definizione di tutti i minimi dettagli.
9.4. E' stato riportato,
erroneamente, che "la valutazione d'incidenza è uno strumento temporaneo
di salvaguardia, fino all'adozione dei piani di gestione".
La valutazione
d'incidenza è il principale strumento di salvaguardia dei beni naturali
presenti in un sito. Infatti in materia non è possibile coprire adeguatamente
la rete ecologica con salvaguardie "generali" e quindi
"generiche", che non si adattino alle varie e variegate esigenze
presenti nei diversi siti.
Questo
strumento, però, continua a svolgere il suo ruolo anche nella fase a regime,
per verificare le legittime richieste di utilizzazione del territorio e delle
sue risorse, rispetto alla loro sostenibilità, cioè rispetto agli effetti che
esse hanno nei confronti delle
specie e degli habitat per cui è stata costruita la rete ecologica, la quale,
ricordiamo ancora, è nata per garantire la sostenibilità complessiva dello
sviluppo economico nel nostro paese.
Infine, la
redazione di un piano di gestione di un sito non è l'esito obbligatorio per la
conservazione di tutti i siti. La cosa importante, e anche l'obbligo, è
l'adozione delle "misure di conservazione" necessarie per un sito.
Ad esempio, in
Toscana abbiamo almeno un sito descritto come "ecosistema forestale ben
gestito". In questo caso, oltre ai sempre possibili miglioramenti, a
esempio favorendo un'ulteriore apertura di radure o l'adozione di altri
accorgimenti per favorire alcune specie floristiche o faunistiche, l'unica
misura di conservazione necessaria è l'attuazione di un monitoraggio delle
condizioni dell'ecosistema.
ALLEGATO
1
SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR)
2 Monte
Orsaro (IT5110002)
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione
1980
ha
Sito in gran parte compreso nel Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Sito in gran parte compreso nella Zona di
Protezione “Crinale Appenninico”.
Versanti alto montani acclivi, con pareti
rocciose silicee, ghiaioni detritici e cenge erbose. Valli montane con boschi
mesofili (faggete, castagneti, cerrete), impluvi con vegetazione ripariale e
prati da sfalcio.
Brughiere culminali (prevalentemente vaccinieti),
praterie primarie e secondarie (brachipodieti, nardeti).
|
|
Cod. Corine |
Cod. Nat.2000 |
All. Dir. 92/43/CEE |
|
Praterie acidofitiche del piano subalpino e
montano a dominanza di Nardus
stricta (Nardion strictae;
Violo-Nardion). |
35,1 |
6230 |
AI* |
|
Pareti rocciose verticali su substrato
siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione Eurosiberiana e
Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio
billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii). |
62,2 |
8220 |
AI |
|
Torbiere di transizione e torbiere alte
instabili (Scheuchzeretalia
palustris; Caricetalia fuscae). |
54,5 |
7140 |
AI |
|
Creste dell’Appennino tosco-emiliano con
formazioni erbacee discontinue primarie del piano alpino a dominanza di
erbe perenni (Caricion curvulae). |
36,317 |
|
|
FITOCENOSI
Fitocenosi igrofile dei prati di Logarghena (Lunigiana).
Rare specie dei versanti rocciosi, delle torbiere
e dei prati umidi montani.
SPECIE ANIMALI
Bombina pachypus (ululone,
Anfibi).
Aquila chrysaetos
(aquila reale, Uccelli) – Gli ambienti non boscati del sito costituiscono
potenziali aree di caccia per la specie.
Canis lupus (lupo,
Mammiferi).
Presenza di piccole zone umide con ricchi
popolamenti di anfibi.
Popolamenti di specie ornitiche rare legate agli
ambienti di altitudine e alle praterie secondarie.
Altre emergenze
Ecosistemi fluviali di alto corso con formazioni
ripariali a ontano nero, in ottimo stato di conservazione.
Agroecosistemi
montani tradizionali con attività di pascolo e di sfalcio periodico.
-
Abbandono
delle attività di pascolo nelle praterie sommitali e nei crinali secondari,
riduzione delle attività di gestione dei prati permanenti, con processi di
ricolonizzazione arbustiva (ginestreti, calluneti) in atto.
-
Attività
escursionistiche, di campeggio libero e di fuoristrada nell’area dei Prati di
Logarghena.
-
Presenza
di numerose strade sterrate in corso di sistemazione e strutture edilizie
riattivate come residenze estive.
-
Interrimento
delle torbiere.
-
Raccolte
di specie a vistosa fioritura (in particolare Liliaceae e Amarillidaceae nei
prati di Logarghena).
-
Abbandono dei prati permanenti e delle aree di pascolo, con
ricolonizzazione arbustiva e arborea di ampie zone alto montane.
a)
Tutela/ampliamento del paesaggio agricolo montano dei Prati di Logarghena,
con recupero delle tradizionali attività di pascolo e sfalcio (EE).
b)
Conservazione delle numerose torbiere dei Prati di Logarghena (EE).
c)
Conservazione degli elevati livelli di naturalità della porzione
sommitale del sito (E).
d)
Tutela dei popolamenti di passeriformi nidificanti e delle aree di caccia
di Aquila chrysaetos (E).
e)
Tutela delle stazioni di Primula
apennina e delle altre specie di flora delle pareti rocciose e dei detriti
di falda (M).
f)
Conservazione degli ecosistemi fluviali di alto corso (M).
g)
Conservazione dei nardeti sommitali (M).
h)
Approfondimento delle conoscenze vegetazionali e
floristiche delle torbiere dei Prati di Logarghena (M).
-
Esame
della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di
conservazione (in particolare rispetto agli obiettivi a), d), g) e
all’eventuale impatto sulle stazioni di specie rare di flora) e adozione delle
opportune misure contrattuali per il raggiungimento di modalità ottimali di
gestione (E).
-
Verifica
dello stato di conservazione delle torbiere (interrimento, inquinamento a opera
di scarichi civili, evoluzione della vegetazione) ed eventuale adozione di
misure normative (E).
-
Esame
dell’impatto causato dal turismo escursionistico (che potrà aumentare con
l’avvio del Parco Nazionale) e adozione delle misure normative o gestionali
eventualmente opportune (B).
-
Verifica
della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie predate
da Aquila chrysaetos (Lagomorfi, Galliformi) (B).
Necessità di Piano di Gestione specifico del
sito
Media, relativa alla gestione delle aree aperte
(torbiere, pascoli, prati secondari e primari).
Alla data di redazione delle presenti norme di
attuazione, per la sua recente istituzione, il Parco Nazionale è sprovvisto di
piano e regolamento.
Sarebbe opportuna l’elaborazione di un piano di
gestione comune per tutti i SIR di alto crinale appenninico, articolato per
province, in grado di affrontare il tema della conservazione delle aree aperte
sommitali.
L’originario sito del Monte Orsaro è stato
ampliato a comprendere i Prati di Logarghena e i versanti boscati circostanti.
ALLEGATO
2
ALLEGATO G
|
REGIME LEGALE
DELL'INTERVENTO |