La valutazione di incidenza nel quadro normativo della Toscana


Quella che segue è la mia relazione, alla Giornata di studi su "Siti di interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone (Udine) il 16 novembre 2002. 

 "La valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana", in cui riprendo sinteticamente, aggiornandole, le informazioni trattate nel convegno di Monte Bondone (Trento) e poi tratto con maggiore dettaglio la valutazione d'incidenza nel quadro delle norme regionali (legge regionale di
tutela degli habitat, legge regionale per il governo del territorio,
legge regionale sulla valutazione d'impatto ambientale).

Dott. Roberto Rossi
Dirigente dell'UOC Tutela della diversità ecologica

Regione Toscana - Dip. Politiche territoriali e ambientali
Area Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Tel. 055.438.3699 - Fax 055.438.3898
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Nella giornata di studi su "Siti di interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone (Udine) il 16 novembre 2002, è stata presentata anche una relazione di Leonardo Lombardi, consulente della Regione Toscana,su "La valutazione d'incidenza di piani e progetti in Toscana: alcuni casi di studio", in cui vengono presentati una valutazione dell'adeguamento di una linea elettrica ad alta tensione, una valutazione preliminare del piano regionale delle attività estrattive per le pietre ornamentali e un piano faunistico provinciale, che viene qui proposta alla fine de "La valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana".

Introduzione

In questa presentazione, viene prima illustrata, sinteticamente, la struttura della legge con la quale la Regione Toscana norma la materia della tutela della diversità ecologica.

Successivamente, viene trattato con maggior dettaglio l’aspetto della valutazione d’incidenza di piani e progetti.

Il contributo, infine, contiene due allegati che si ritengono utili:

-         Allegato 1 - Esempio di scheda delle “principali misure di conservazione” redatta per ciascun sito, che è utile per comprendere meglio in quale contesto informativo e normativo si collochi (o si collocherà) la valutazione d’incidenza.

-         Allegato 2 - Testo del nuovo Allegato G del DPR 357/1997, secondo la bozza di DPR di modifica approvata dal Consiglio dei Ministri e discussa dalla Conferenza Stato-Regioni, che presumibilmente sarà mantenuto, senza variazioni, nel testo finale.

2. La tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat

La legge regionale toscana 6 aprile del 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)" attua la Direttiva Habitat e il d.p.r. n. 357/1997, ampliandone il quadro di azioni previste per la conservazione della natura, nei modi seguenti:

1)      la definizione di un elenco di specie e di habitat d'interesse regionale, più ampio di quello d'interesse comunitario, per i quali è possibile individuare Siti di Importanza Regionale (SIR. Oltre 153 ulteriori specie, tra vegetali, invertebrati e vertebrati);

2)      l’applicazione immediata in tutti i SIR di quanto richiesto da direttiva e d.p.r. per i siti della rete Natura 2000: salvaguardie, valutazione d'incidenza, misure di conservazione, monitoraggio;

3)      l’ampliamento ai Geotopi di Importanza Regionale dell'insieme di aree e beni naturali destinati alla conservazione in situ;

4)      il completamento degli interventi di conservazione con l'individuazione dei Centri per la conservazione e la riproduzione ex situ delle specie faunistiche e floristiche d'interesse conservazionistico;

5)      l’affidamento alle province delle competenze per l'attuazione della legge, oltre a varie competenze affidate agli enti gestori di aree protette.

3. La rete ecologica regionale

La rete ecologica regionale che si realizza con la legge è una rete "senza buchi", cioè non è una rete "complementare" alla parte di rete europea presente in Toscana: i SIR che la compongono sono tutti i siti individuati, a suo tempo, nel progetto Bioitaly, compresi i siti della rete Natura 2000 (pSIC e ZPS), oltre che i nuovi siti che si sono aggiunti.

Ciò sottolinea il fatto che la Regione intende considerare e intervenire contestualmente sia nei siti della rete europea Natura 2000 sia nei siti di importanza regionale che non ne fanno parte.

Le norme di attuazione della legge, che sono approvate dalla Giunta Regionale, sono in avanzata fase di redazione. Esse riguardano gli aspetti riportati nelle sezioni seguenti.

3.1. Le principali misure di conservazione dei siti di importanza regionale

Sono definiti, sito per sito, i principali obiettivi e le principali misure di conservazione necessarie. Nell’allegato 1 è riportata, come esempio, la scheda di un Sito di Importanza Regionale, il Monte Orsaro, dell’Appennino della Lunigiana (Toscana settentrionale), parzialmente compreso nel parco di nuova istituzione, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

La pronta definizione di questi aspetti è utile per evidenziare il livello "minimo" delle misure di conservazione da attuare, per chiarire a tutti i soggetti, dei vari settori, quale sia l'oggetto di conservazione.

Ciò è importante anche per avere un’idea più chiara di quali siano gli aspetti per cui effettuare la valutazione d’incidenza e, nel caso, di quali possano essere le misure di mitigazione e compensazione possibili.

La norma, che andrà in approvazione all'inizio del prossimo anno, naturalmente, è soggetta a futuri aggiornamenti, dovuti alle maggiori conoscenze che si potranno acquisire, alla dinamica dei fenomeni e dei processi presenti sul terreno, e ai successi e insuccessi delle misure di conservazione stesse.

3.2. La valutazione d'incidenza

Sono definiti e articolati concetti e criteri per la valutazione d'incidenza.

Molto sinteticamente, la legge prevede:

§         per tutti i progetti di cui al d.p.r 357/97, la valutazione d'impatto da parte del soggetto competente in base alla normativa della VIA;

§         per i piani, la valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di una relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione del piano.

La valutazione di incidenza è effettuata prendendo in considerazione tutte le specie e gli habitat che hanno determinato la classificazione del Sito di Importanza Regionale e, cioè, sia quelli di interesse comunitario, che quelli di interesse solo regionale.

Dopo la recente discussione in Conferenza Stato-Regioni, è prossima l’approvazione di un d.p.r. di modifica del d.p.r. 357/97, per il quale è in atto una procedura d'infrazione, proprio per l'insufficiente attuazione delle previsioni della direttiva Habitat in materia di valutazione d'incidenza.

Sulla base delle nuove norme, che estendono ad altri tipi d'intervento e di attività la necessità di effettuare una valutazione, saranno adeguate anche quelle previste dalla legge regionale e saranno definite le norme di attuazione relative alla valutazione d'incidenza.

3.3. Le principali misure di conservazione dei geotopi di importanza regionale

Sono definiti i criteri per la loro individuazione e le principali misure di conservazione necessarie, queste ultime nella prima fase sono articolate per tipologia di geotopo.

Una volta individuato il GIR, le misure di conservazione saranno specificate in modo mirato.

La legge prevede che, analogamente a quanto avviene per i SIR, anche per i GIR sia effettuata una valutazione d’incidenza la quale, naturalmente, sarà riferita ai beni "geologici" che ne hanno determinato l'individuazione.

3.4. I centri per la conservazione ex situ

Sono definiti i requisiti strutturali e gestionali che i centri per la conservazione ex situ per la flora (CESFL) e quelli per la fauna (CESFA) devono soddisfare per essere riconosciuti come tali.

4. Le aree di collegamento ecologico

Per quanto riguarda le aree di collegamento ecologico, che sono indispensabili per l’efficiente funzionamento della rete ecologica, la legge prevede che gli indirizzi normativi debbano essere approvati dal Consiglio Regionale, nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT).

La prima parte del lavoro impostato, relativa alle “Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”, che è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1.148 del 21 ottobre 2002, è destinata in particolare alle Province, cui la legge dà la facoltà di individuarle anche in assenza dei citati indirizzi normativi.

Successivamente, sulla base delle indicazioni tecniche, saranno sviluppati gli aspetti normativi complessivi. Essi non riguardano solo gli aspetti ricollegabili all'urbanistica, ma riguardano anche tutti i collegamenti da cercare nell'ambito delle varie normative di settore.

Dal punto di vista dei contenuti, nelle indicazioni tecniche l'analisi strutturale, che nell'approccio di tipo urbanistico attualmente prevalente è considerata il punto d'arrivo (i "corridoi verdi"), rappresenta solo il punto di partenza, dando particolare enfasi alla fase dell'analisi funzionale. Occorre, infatti, definire per quali specie siano necessarie le aree di collegamento ecologico, evitare che esse favoriscano il diffondersi di specie o malattie indesiderate e chiarire quali caratteristiche esse debbano avere per funzionare veramente.

5. Gli strumenti di conoscenza

Oltre agli altri strumenti conoscitivi che fanno parte del sistema informativo territoriale regionale (SIT), per l’attuazione della legge è prevista la realizzazione del “Repertorio Naturalistico Toscano” (RENATO).

Il repertorio è uno strumento articolato di conoscenza, per il quale sono previsti (e in parte già finanziati, nell’ambito del Piano Regionale di Tutela Ambientale), tramite l’Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo in Agricoltura (ARSIA):

§         il completamento della "banca dati" georeferenziata di tutte le segnalazioni di specie ed habitat d'interesse conservazionistico (copertura dell'intera regione a dicembre 2002), della quale è prevista la manutenzione e l'estensione delle informazioni;

§         la progettazione e il primo finanziamento del "monitoraggio habitat", interrelato con la banca dati; l'impostazione del monitoraggio, infatti, si basa sulle conoscenze della banca dati, la quale, a sua volta, si arricchisce anche con i dati provenienti da esso;

§         l'avvio della redazione sperimentale di una "carta geoecologica" (che descrive l'ecologia del paesaggio); la prima funzione di questa carta è la stratificazione e l'interpretazione delle informazioni puntuali della banca dati di flora e fauna.

6. La valutazione d’incidenza dei piani

Per i piani, in sintesi, la legge prevede una valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di una relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione del piano.

In base all’art. 15, comma 2, della l.r. n. 56/2000, infatti, “Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/1995, ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”.

La l.r. n. 5 del 16-1-1995 “Norme per il governo del territorio” (modificata con l.r. n. 23/2001) è la legge che regolamenta la pianificazione territoriale della Toscana.

In base alla legge (art. 8 comma 1) “Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali”.

Inoltre (art. 32 comma1), “Gli atti di pianificazione territoriale del Comune (…) contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del PTC (…) , la valutazione degli effetti ambientali (…)”, tali valutazioni (comma 3) “ riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici”.

Per quanto riguarda gli altri atti di pianificazione, in base alla l.r. n. 56/2000, la valutazione d’incidenza è approvata, contestualmente, dai soggetti competenti all’approvazione del piano (art. 15 comma 3): “Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi”.

Per gli altri aspetti della valutazione d’incidenza (integrità del sito, specie e habitat prioritari, incidenza negativa, ecc.), sia per i piani, sia per i progetti, la legge regionale ripercorre quanto stabilito dal d.p.r. n. 357/1997.

La legge, infine, prevede che (comma 7) “Fino all’approvazione della deliberazione prevista (…) [norme di attuazione relative alla valutazione d’incidenza] si applica quanto disposto dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

7. La valutazione d’incidenza dei progetti

Per i progetti, tutti quelli di cui al d.p.r 357/1997, in sintesi, è prevista la valutazione d'impatto ambientale.

La legge n. 56/2000 prevede infatti che (art. 15 comma 1) “I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed  aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo”.

In base alla legge richiamata, “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”, modificata con l.r. n. 79/2000, per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) tale valutazione è obbligatoria (saltando l'eventuale fase di verifica) e con soglie dimezzate (se pertinenti), rispetto ai progetti che non interessano SIR, e viene effettuata da parte del soggetto competente in base alla stessa legge.

La legge n. 56/2000 estende la valutazione a tutti i Siti di Importanza Regionale, che comprendono i siti citati, i siti classificabili di importanza comunitaria (o "SIC proposti", pSIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La legge regionale che norma la valutazione d’impatto ambientale, peraltro, elencando le tipologie di progetti nei suoi allegati, individua le tipologie di progetto per le quali è necessario avviare subito una procedura di VIA completa e quelle per le quali si deve avviare una fase di “verifica”. Essa inoltre ripartisce la competenza per la procedura di VIA tra Regione, Province (e Parchi naturali regionali) e Comuni.

A questi ultimi, oltre a svariate tipologie progettuali da assoggettare alla fase di verifica (allegato B3), riguardanti l'agricoltura, le infrastrutture e altro, la legge attribuisce la competenza (art. 11 comma 1) della fase di valutazione (completa) per “Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha” (allegato A3).

8. Ipotesi di adeguamento delle norme previste dalla legge regionale riguardo alla valutazione d’incidenza

Sulla base dell’esperienza acquisita e delle, presumibili, previsioni del nuovo d.p.r., la Regione Toscana integrerà le previsioni della propria normativa, relativa alla valutazione d’incidenza, ma non solo).

A tal riguardo è possibile elencare i principali aspetti, relativi alla valutazione d'incidenza, che dovranno essere presi in considerazione. Le ipotesi avanzate, al momento, sono proposte tecniche non ancora verificate con l'assessore competente.

Sembra opportuno estendere la valutazione d'incidenza a piani e progetti che interessano le aree di collegamento ecologico.

Altrettanto opportuno sembra che per la valutazione d'impatto (completa) di progetti che interessano i siti della rete ecologica e le aree di collegamento, individuate ai sensi della normativa, la competenza attualmente attribuita ai Comuni sia affidata alle Province o agli Enti Parco.

Per i progetti sottoposti a verifica di competenza comunale, sembra opportuno sia richiesto un parere obbligatorio della Provincia.

Per quanto riguarda i piani, sembra opportuno specificare nell’articolato che l’atto di approvazione del piano debba fare specifica menzione della valutazione d’incidenza”.

Per i progetti, invece, sembra utile imporre che lo studio d’impatto contenga la parte relativa all’incidenza in una sezione specifica (che, all’occorrenza, possa essere anche enucleata dallo studio complessivo).

Per i progetti soggetti a procedura di VIA (completa), che possono avere effetti su un SIR ma non vi ricadono, sembra opportuno mantenere le (eventuali) soglie dimezzate, come previsto per quelli che vi ricadono.

Per quelli, invece, che non sono soggetti a tale procedura completa, sembra opportuno assoggettarli alla procedura di verifica.

Per gli altri interventi, in linea di massima si pensa di ricalcare, con eventuali modeste modifiche, quanto previsto nell’allegato G (secondo il nuovo d.p.r.). All’elenco dell’allegato si pensa, inoltre, di aggiungere la valutazione d’incidenza per “le manifestazioni sportive con impiego di veicoli”.

Nelle norme di attuazione, infine, oltre a includere alcuni chiarimenti esemplificativi, si pensano di recuperare, adeguandoli al contesto toscano, i contenuti del documento tecnico della Commissione Europea “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 'Habitat' 92/43/CEE", reperibile sul sito WEB della Direzione Generale Environment http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm.

Dopo l'elencazione delle ipotesi di adeguamento delle norme, è opportuno soffermarsi sull'aspetto giuridico.

Con l'entrata in vigore delle modifiche alla costituzione, la materia ambientale è "di esclusiva competenze statale". Ciò comporta che le Regioni non possono legiferare in materia, se non nell'ambito di un'autonomia speciale.

L'azione della tutela della natura, non solo nel sistema delle aree protette, si può dispiegare coerentemente solo con uno strumento unitario dell'insieme di norme necessarie.

Tale azione, inoltre, sostanzialmente tende all'effettivo ed efficace coordinamento delle politiche settoriali, in particolare di quelle territoriali e delle attività produttive (che comprendono, ad esempio, agricoltura, zootecnia, selvicoltura, caccia e pesca). Essa deve quindi avere una forza pari a quella dei settori da coordinare, che come noto, essendo affidati alla competenza regionale, sono regolamentati con forza legge.

9. Alcune osservazioni su argomenti discussi nel corso della giornata di studi

Ritenendo quella di oggi un'occasione di lavoro, desidero concludere interagendo su alcune delle cose dette.

9.1. Riguardo al Tagliamento, si è parlato della sua "messa in sicurezza". Al di là del gergo tecnico e amministrativo usato, è opportuno chiarire il significato del termine.

In effetti, nel caso in questione in realtà s'intende la "messa in sicurezza dal fiume", cosa che può essere giustificata allorquando insediamenti e manufatti hanno invaso, in modo ritenuto irreversibile, l'ambito fluviale.

Nell'ambito della direttiva esiste un habitat di interesse comunitario "Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (…)" (cod. Natura 2000 3210) e nell'elencazione dei siti presenti nel Friuli Venezia Giulia ne ho notati tre con la denominazione "Greti del …", "Anse del …" e "Torrente …".

E' evidente che nei casi elencati uno degli obiettivi di conservazione e, quindi, uno degli aspetti di riferimento di una valutazione d'incidenza è, differentemente dal primo caso, veramente la "messa in sicurezza del fiume".

9.2. E' stato affermato con enfasi, da mr. Neumann, che "La valutazione d'incidenza va al di là della valutazione d'impatto ambientale".

Non sono d'accordo. Ritengo che l'obiettivo di una pubblica amministrazione continui a essere quello di fare effettuare una buona (completa) valutazione d'impatto per i progetti e una buona valutazione di compatibilità ambientale dei piani (per chi la prevede) e/o una loro buona valutazione strategica (quando essa sarà recepita nella normativa).

La valutazione d'incidenza, infatti, riguarda solo il settore naturalistico, anzi solo una parte degli aspetti naturalistici, trascurando gli aspetti non biologici e, tra quelli biologici, le specie e gli habitat che non sono di interesse comunitario (per la Toscana essa si spinge oltre, ma solo fino alle specie e agli habitat d'interesse regionale).

Gli altri due tipi di valutazione, invece, sono complessivi e riguardano gli aspetti naturalistici, nel loro complesso, gli aspetti fisici e quelli estetici, sociali, economici e culturali.

Ciò che porta di nuovo la valutazione d'incidenza è il peso affidato agli aspetti naturalistici, peso che è pari a quello degli aspetti tecnologici, finanziari e socioeconomici e che, in alcuni casi, è anche predominante.

9.3. Dal modo di illustrare la valutazione d'incidenza, si nota una certa tendenza ad affidare ad essa tutta l'importanza e tutto il peso che, in molti casi, invece, appartiene ad altri strumenti, che continuano a esistere, che devono essere utilizzati e che, pertanto, riportano la valutazione d'incidenza a dimensioni  meno "invadenti".

Nell'ambito del comitato tecnico di coordinamento del progetto LIFE-Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Verifica della Rete Natura 2000 in  Italia e  Modelli di Gestione", insieme al qui presente dott. Antonino Morabito (responsabile nazionale per la biodiversità di Legambiente), siamo riusciti a far passare nel comitato il criterio che non si dovesse proporre un metodo e uno schema teorico "perfetto" da imporre come tale in qualsiasi situazione.

Infatti sia nelle "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000" (pubblicate nella G.U. n. 224, parte prima, del 24-9-2002), sia nel manuale di orientamenti gestionali, il cui testo è in corso di revisione finale, non sono previsti "mostri teorici" onnicomprensivi, di applicazione obbligatoria, ma è fornito uno schema logico completo, da adattare di volta in volta alle diverse situazioni, sia relativamente alla complessità delle risorse naturali e dei problemi presenti, sia relativamente alla disponibilità di conoscenze, di risorse umane, di risorse finanziarie e di tempo disponibile per approntare una risposta operativa.

Almeno nella prima fase di lavoro, se necessario, è bene concentrarsi sulle cose importanti, piuttosto che sulla definizione di tutti i minimi dettagli.

9.4. E' stato riportato, erroneamente, che "la valutazione d'incidenza è uno strumento temporaneo di salvaguardia, fino all'adozione dei piani di gestione".

La valutazione d'incidenza è il principale strumento di salvaguardia dei beni naturali presenti in un sito. Infatti in materia non è possibile coprire adeguatamente la rete ecologica con salvaguardie "generali" e quindi "generiche", che non si adattino alle varie e variegate esigenze presenti nei diversi siti.

Questo strumento, però, continua a svolgere il suo ruolo anche nella fase a regime, per verificare le legittime richieste di utilizzazione del territorio e delle sue risorse, rispetto alla loro sostenibilità, cioè rispetto agli effetti che esse hanno nei confronti  delle specie e degli habitat per cui è stata costruita la rete ecologica, la quale, ricordiamo ancora, è nata per garantire la sostenibilità complessiva dello sviluppo economico nel nostro paese.

Infine, la redazione di un piano di gestione di un sito non è l'esito obbligatorio per la conservazione di tutti i siti. La cosa importante, e anche l'obbligo, è l'adozione delle  "misure di conservazione" necessarie per un sito.

Ad esempio, in Toscana abbiamo almeno un sito descritto come "ecosistema forestale ben gestito". In questo caso, oltre ai sempre possibili miglioramenti, a esempio favorendo un'ulteriore apertura di radure o l'adozione di altri accorgimenti per favorire alcune specie floristiche o faunistiche, l'unica misura di conservazione necessaria è l'attuazione di un monitoraggio delle condizioni dell'ecosistema.

 ALLEGATO 1

Esempio di scheda delle “principali misure di conservazione” redatta per ciascun sito

 

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR)

2 Monte Orsaro (IT5110002)

Tipo di SIR                anche pSIC

CARATTERISTICHE DEL SITO

Estensione                1980 ha

Presenza di area protetta

Sito in gran parte compreso nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Altri strumenti di tutela

Sito in gran parte compreso nella Zona di Protezione “Crinale Appenninico”.

Tipologia ambientale prevalente

Versanti alto montani acclivi, con pareti rocciose silicee, ghiaioni detritici e cenge erbose. Valli montane con boschi mesofili (faggete, castagneti, cerrete), impluvi con vegetazione ripariale e prati da sfalcio.

Altre tipologie ambientali rilevanti

Brughiere culminali (prevalentemente vaccinieti), praterie primarie e secondarie (brachipodieti, nardeti).

Principali emergenze

HABITAT

 

Cod. Corine

Cod.

Nat.2000

All. Dir. 92/43/CEE

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta (Nardion strictae; Violo-Nardion).

35,1

6230

AI*

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii).

62,2

8220

AI

Torbiere di transizione e torbiere alte instabili (Scheuchzeretalia palustris; Caricetalia fuscae).

54,5

7140

AI

Creste dell’Appennino tosco-emiliano con formazioni erbacee discontinue primarie del piano alpino a dominanza di erbe perenni (Caricion curvulae).

36,317

 

 

FITOCENOSI

Fitocenosi igrofile dei prati di Logarghena (Lunigiana).

SPECIE VEGETALI
(AII) Primula apennina, specie endemica dell'Appennino Tosco-Emiliano (stazioni isolate tra il Monte Orsaro e il M. Prado), sporadica in stazioni rupestri presso il crinale, rara sul versante toscano.

Rare specie dei versanti rocciosi, delle torbiere e dei prati umidi montani.

SPECIE ANIMALI

Bombina pachypus (ululone, Anfibi).

Aquila chrysaetos (aquila reale, Uccelli) – Gli ambienti non boscati del sito costituiscono potenziali aree di caccia per la specie.

Canis lupus (lupo, Mammiferi).

Presenza di piccole zone umide con ricchi popolamenti di anfibi.

Popolamenti di specie ornitiche rare legate agli ambienti di altitudine e alle praterie secondarie.

Altre emergenze

Ecosistemi fluviali di alto corso con formazioni ripariali a ontano nero, in ottimo stato di conservazione.

Agroecosistemi montani tradizionali con attività di pascolo e di sfalcio periodico.

Principali elementi di criticità interni al sito

-      Abbandono delle attività di pascolo nelle praterie sommitali e nei crinali secondari, riduzione delle attività di gestione dei prati permanenti, con processi di ricolonizzazione arbustiva (ginestreti, calluneti) in atto.

-      Attività escursionistiche, di campeggio libero e di fuoristrada nell’area dei Prati di Logarghena.

-      Presenza di numerose strade sterrate in corso di sistemazione e strutture edilizie riattivate come residenze estive.

-      Interrimento delle torbiere.

-      Raccolte di specie a vistosa fioritura (in particolare Liliaceae e Amarillidaceae nei prati di Logarghena).

Principali elementi di criticità esterni al sito

-      Abbandono dei prati permanenti e delle aree di pascolo, con ricolonizzazione arbustiva e arborea di ampie zone alto montane.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE

Principali obiettivi di conservazione

a)     Tutela/ampliamento del paesaggio agricolo montano dei Prati di Logarghena, con recupero delle tradizionali attività di pascolo e sfalcio (EE).

b)     Conservazione delle numerose torbiere dei Prati di Logarghena (EE).

c)     Conservazione degli elevati livelli di naturalità della porzione sommitale del sito (E).

d)     Tutela dei popolamenti di passeriformi nidificanti e delle aree di caccia di Aquila chrysaetos (E).

e)     Tutela delle stazioni di Primula apennina e delle altre specie di flora delle pareti rocciose e dei detriti di falda (M).

f)      Conservazione degli ecosistemi fluviali di alto corso (M).

g)     Conservazione dei nardeti sommitali (M).

h)     Approfondimento delle conoscenze vegetazionali e floristiche delle torbiere dei Prati di Logarghena (M).

Indicazioni per le misure di conservazione

-        Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione (in particolare rispetto agli obiettivi a), d), g) e all’eventuale impatto sulle stazioni di specie rare di flora) e adozione delle opportune misure contrattuali per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione (E).

-        Verifica dello stato di conservazione delle torbiere (interrimento, inquinamento a opera di scarichi civili, evoluzione della vegetazione) ed eventuale adozione di misure normative (E).

-        Esame dell’impatto causato dal turismo escursionistico (che potrà aumentare con l’avvio del Parco Nazionale) e adozione delle misure normative o gestionali eventualmente opportune (B).

-        Verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie predate da Aquila chrysaetos (Lagomorfi, Galliformi) (B).

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito

Media, relativa alla gestione delle aree aperte (torbiere, pascoli, prati secondari e primari).

Alla data di redazione delle presenti norme di attuazione, per la sua recente istituzione, il Parco Nazionale è sprovvisto di piano e regolamento.

Necessità di piani di settore

Sarebbe opportuna l’elaborazione di un piano di gestione comune per tutti i SIR di alto crinale appenninico, articolato per province, in grado di affrontare il tema della conservazione delle aree aperte sommitali.

Note

L’originario sito del Monte Orsaro è stato ampliato a comprendere i Prati di Logarghena e i versanti boscati circostanti.

 ALLEGATO 2

Testo del nuovo Allegato G del DPR 357/1997,

secondo la bozza di DPR di modifica approvata dal Consiglio dei Ministri e discussa dalla Conferenza Stato-Regioni

 

ALLEGATO G

 

TIPOLOGIA DI PIANO

CONTENUTI DEGLI ELABORATI DI PIANO FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Piani dei parchi

 

I siti di cui all’art.3 del presente decreto costituiscono valori naturali ambientali la cui tutela è affidata all’Ente Parco ai sensi dell’art.12 della legge 394/91 e vengono considerati in relazione alle finalità di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nell’ambito delle prescrizioni di carattere territoriale, degli indirizzi e dei criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale, disciplinati nel piano del parco ai sensi della L. 394/91.

Lo strumento di pianificazione del parco deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     prescrizioni finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

Piani di Bacino

I siti di cui all’art.3 del presente decreto vengono inserirti in quanto tali nell’ambito del quadro conoscitivo previsto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 18 luglio 1995.

Il Piano di bacino deve contenere:

-     il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione,

-     l’individuazione di eventuali squilibri (punto 2 dell’allegato al D.P.R. 18 luglio 1995) che potrebbero avere conseguenze significative in relazione alle finalità della direttiva 92/4/CEE;

-     l’individuazione di azioni volte alla conservazione, difesa e valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti come uno degli obiettivi da perseguire secondo quanto disposto al punto 3.1 dell’allegato al D.P.R. 18 luglio 1995.

Piani territoriali regionali

(PUT, QRR, …)

Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione devono recepire gli indirizzi di conservazione ai sensi della Direttiva  92/43/CEE e del presente Regolamento di attuazione con esplicito riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

Lo strumento di pianificazione regionale deve contenere:

-     prescrizioni in ordine alla pianificazione con specifica considerazione  della localizzazione dei siti di cui all’art.3 del presente decreto;

-     individuazione delle azioni per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nei siti di cui all’art. 3 del presente decreto.

Piani di settore

(piani di sviluppo rurale, piani di assestamento forestale, piani faunistici, ecc.)

Il piano di settore deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie  contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     descrizione degli interventi di trasformazione previsti, in riferimento agli aspetti specifici del settore, e valutazione della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti.

Piani territoriali di coordinamento provinciale

Il piano territoriale provinciale deve garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE con gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

Il piano territoriale di coordinamento deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     prescrizioni finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

Piani regolatori generali comunali

Gli atti di pianificazione territoriale dei Comuni, in riferimento al sistema di tutela previsto con la rete Natura 2000, devono contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art.3 del presente decreto, presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;

-     analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     Individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     descrizione degli interventi di trasformazione, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;

-     indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

Piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete

-     valutazione preventiva delle alternative;

-     descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività  necessarie alla realizzazione dell’opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;

-     cartografia riportante l’area interessata dall’intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) oggetto della valutazione di incidenza ambientale e di eventuali SIC o ZPS limitrofi e/o viciniori e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale , provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

-     analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIC o nella ZPS.

Piani attuativi

-     descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività  necessarie alla realizzazione dell’opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione

-     cartografia in scala 1:25.000 riportante l’area interessata dall’intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) oggetto della valutazione di incidenza ambientale e di eventuali SIC o ZPS limitrofi e/o viciniori e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale , provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

-     descrizione qualitativa ed una cartografia in scala 1:25.000 degli habitat presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) ovvero nella ZSC che vengono influenzati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti da questi indotti sul loro stato di conservazione;

-     descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS ed una cartografia in scala 1.25.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIC o nella ZPS che direttamente o indirettamente, sono interessate dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti, dalla realizzazione del progetto sul loro stato di conservazione;

-     descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione degli aspetti ecologico-igienico-sanitari.

 


 

REGIME LEGALE DELL'INTERVENTO