BENVENUTO NEL SITO DEL SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE PUBBLICHIAMO QUESTA PAGINA IN FORMATO txt. PER SEMPLIFICARE LA STAMPA PER CONSULTARE LE ALTRE NUMEROSE RUBRICHE DEL NOSTRO SITO http://ecoitaly.net/sva/ Ultimo aggiornamento ore 9.18 del 14/12/00 REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI SIENA ART. 1 Finalita' Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui alla Legge Regionale 23/01/1998 n. 7, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale del 6/04/1998 n. 331, per consentire l'integrazione dell'attività delle GAV, con quella del servizio del Corpo di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Provinciale. Art. 2 Acquisizione della qualità di G.A.V. Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/98, mediante automatica iscrizione in apposito registro, tenuto presso il Corpo di Polizia Provinciale, a seguito di nomina a G.A.V. rilasciata dal Dirigente della competente struttura organizzativa della provincia, unitamente al tesserino ed al distintivo di riconoscimento. La nomina a G.A.V. si consegue previo superamento dell'esame finale al termine del corso di cui all'art. 7 della sopradetta Legge. L'acquisizione della qualità di G.A.V. può avvenire anche attraverso le modalità di cui all'art. 2 secondo comma, per i soggetti che siano già in possesso della qualifica di Agenti di Vigilanza Volontaria, e del riconoscimento di G.G. rilasciata dal Prefetto. Art, 3 Commissione d'esame La provincia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/98 provvede a nominare una commissione per gli esami finali relativi ai corsi di preparazione ed ai corsi di riqualificazione per l'acquisizione della qualità di GAV. La commissione ha sede presso la Provincia e rimane in carica per quattro anni e comunque sino all'insediamento della nuova. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute della Commissione il Membro titolare dovrà darne tempestiva comunicazione al Segretario, in modo da consentire la sostituzione Ai componenti della Commissione sarà corrisposto un gettone di presenza, forfetario e omnicomprensivo per ogni seduta, il cui importo sarà determinato nel provvedimento di nomina. Art. 4 Ambito di Servizio Il servizio è svolto nell'ambito territoriale della provincia di Siena per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali di affezione. Il servizio è espressamente escluso per quelle zone riservate dalla Legge sulle quali operano in via esclusiva gli Enti parco regionali. Art. 5 Compiti della Provincia Ferme restando le funzioni di cui al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 7/98 compete alla Provincia: 1) il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, rilasciate dalle aspiranti G..A.V. in relazione al possesso dei requisiti di cui al comma 5° dell'art. 2 della L.R. 7/98; 2) la fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio; 3) l'assegnazione dei distintivi e le tessere di riconoscimento di cui alla delibera G.R. 613 del 15/06/1998; 4) individuare locali idonei per le riunioni, la tenuta del materiale e l'attività in genere dei vari raggruppamenti; 5) l'adozione degli atti relativi al rimborso delle spese sostenute dalle G.A.V. che partecipino ai programmi di controllo predisposti da settori della Provincia; 6) verificare sull'attuazione del presente Regolamento e l'applicazione della L.R. n. 7/98, nonché adottare specifici provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'incarico di GAV, nei casi previsti dall'art. 9 della suddetta legge; 7) predisporre, di norma, almeno una volta all'anno, i corsi di formazione e le sessioni di esame per la nomina a GAV. Art. 6 Organizzazione delle G.A.V. La Provincia provvede a stipulare apposite convenzioni con i gruppi organizzati, in numero non inferiore a otto unità, di G.A.V. facenti anche riferimento ad Associazioni che operano nel campo ambientale a tutela della natura, della flora e della fauna. Tramite la Polizia Provinciale provvede ad effettuare un censimento dei gruppi già organizzati, nell'ambito del volontariato, impegnati in attività di protezione e di vigilanza dell'ambiente, della tutela della fauna e della flora. In tale senso provvede anche alla nomina dei responsabili dei raggruppamenti, sulla base dell'esperienza posseduta dagli operatori, e tenendo conto delle segnalazioni fornite dalle Associazioni che operano nel campo della tutela ambientale. Provvede inoltre a raccogliere le istanze di soggetti già in possesso della qualifica di guardia volontaria ai sensi delle leggi sull'attività venatoria e sulla pesca, che inendono aderire alle G.A.V. e che possano vantare attestati di partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione per un totale di almeno 40 ore complessive, distinte tra lezioni teoriche e attività pratica da effettuare, dopo l'emanazione del presente regolamento, autorizzati dalla Provincia e sotto il diretto controllo del Corpo di Polizia Provinciale. Art. 7 Raggruppamenti territoriali Le GAV sono di norma dislocate sul territorio della Provincia di Siena, secondo i seguenti raggruppamenti territoriali di competenza: 1) Chianti - Val d'Elsa comprendente i comuni di: Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, S. Gimignano e Sovicille; 2) Ombrone - Val di Merse comprendente i comuni di: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso e Siena; 3) Alta Valdiciana - Bassa Valdichiana comprendente i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. 4) Val d'Orcia - Amiata comprendente i comuni di: Abbadia S.S., Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S.Casciano Bagni e S.Quirico d'Orcia. Qualora una struttura di protezione ricada sul territorio di raggruppamenti diversi, la stessa sarà assegnata al raggruppamento sul quale ricade la maggior parte del territorio. Ogni raggruppamento potrà essere suddiviso in distaccamenti, composti da non più di dieci GAV, individuando tra di esse un responsabile, con il compito di mantenere i rapporti con il raggruppamento territoriale. Art. 8 Collegamento funzionale delle GAV Ai sensi dell'art. 4, 2° comma lett. e), della L.R. 7/98 viene istituito, presso il Servizio Ambiente della Provincia, un collegamento interno delle GAV, formato da due ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale e dai responsabili dei raggruppamenti di cui al precedente art. 6, che avrà sede presso gli uffici della Polizia Provinciale. Il collegamento potrà essere integrato da referenti dei settori che hanno predisposto i programmi di intervento o che comunque hanno specifiche competenze relativamente alle materie cui si riferiscono i programmi stessi. Per l'esame di tematiche o aspetti particolari potrà essere richiesta la partecipazione alle riunioni delle singole GAV. Il Collegamento interno delle GAV è coordinato dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale Le funzioni di segreteria della struttura di collegamento sono svolte dal personale amministrativo del settore cui fa capo la Polizia Provinciale. Il collegamento di cui al presente articolo si riunirà su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o dell'Amministrazione Provinciale e comunque non meno di una volta al mese. Delle riunioni ufficiali del collegamento verranno redatti appositi verbali in forma sintetica. Fermo restando che potranno essere formalizzate decisioni solo in presenza di almeno un Ufficiale del Corpo di Polizia Provinciale, la struttura di collegamento potrà riunirsi anche autonomamente per elaborare proposte, esaminare materiale atti e documentazione e formulare ipotesi di lavoro ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dai responsabili dei raggruppamenti. Compito della struttura di collegamento è quello di formulare proposte operative tese al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Comitato Provinciale, nonché quello di aggiornarsi sulle leggi al fine di migliorarne la conoscenza e diffonderla agli operatori ed eventualmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Siena. Per tale attività il collegamento potrà avvalersi degli strumenti informatici dell'Amministrazione Provinciale. Il collegamento provvederà inoltre a: a) Valutare la consistenza numerica delle GAV assegnate ai singoli raggruppamenti disponendo eventuali modifiche all'assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione, tenuto conto delle richieste, delle residenza, degli esiti dell'esame e di altri elementi di valutazione ritenuti significativi; b) coordinare l'intervento delle GAV secondo programmi di lavoro predisposti dal Comitato Provinciale per la Vigilanza Volontaria, definendo anche eventuali forme di collaborazione, con il personale del Corpo di Polizia Provinciale, per interventi di particolare complessità; c) vigilare sullo svolgimento del servizio e sul rispetto delle disposizioni della L.R. 7/98, delle disposizioni della delibera del G.R.T. n. 331/98 e del presente Regolamento; d) divulgare tramite i responsabili dei raggruppamenti materiale didattico e la conoscenza della legislazione ambientale; e) proporre alla Giunta Provinciale i programmi dei corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 8 della L.R. 7/98; f) verificare il rispetto dei termini della convenzione stipulata con i gruppi di GAV e proporre all'Amministrazione i rimborsi relativi; g) esaminare, anche su proposta del responsabile del raggruppamento, gli atti delle GAV che, per loro particolare complessità possono richiedere approfondimenti, chiarimenti o definizione di indirizzi operativi; h) trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, alla Provincia una relazione sull'attività svolta in riferimento agli elementi di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 7/98. Al fine di conseguire maggiore efficacia nella realizzazione dei programmi d'intervento il collegamento può proporre modifiche, anche temporanee, alle dimensioni dei raggruppamenti territoriali come pure, acquisito il consenso degli interessati, disporre l'utilizzo di nuclei di GAV al di fuori dei confini del raggruppamento territoriale di assegnazione. Art. 9 Indirizzi operativi e direttive Il Comitato di Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria, di cui alla deliberazione del C.P. del 19/12/1994 n. 257 e successive modificazioni e integrazioni, fissa le modalità d'intervento della vigilanza volontaria e stabilisce nel contempo le priorità operative, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale. L'impiego delle GAV deve essere in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia Provinciale. Il Comitato di Coordinamento della Vigilanza Volontaria, di cui al Regolamento della Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Siena, è integrato dai responsabili dei raggruppamenti delle GAV, operanti sul territorio della Provincia di Siena Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale esercita il controllo sull'operato e sul rispetto degli indirizzi programmati da parte delle GAV. Il comandante del Corpo riferisce ai Dirigenti competenti con relazione semestrale circa i risultati del servizio, in relazione alle direttive fornite dal Comitato di Coordinamento Provinciale. Art. 10 Compiti del Responsabile del Raggruppamento territoriale Il Responsabile del raggruppamento di cui all'art. 7: a) partecipa al Comitato di Coordinamento Provinciale di cui al precedente art 9; b) provvede all'organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi d'intervento; c) verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento, segnalando al Comitato di Coordinamento, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti l'attività di vigilanza; d) trasmette tempestivamente alla struttura di collegamento, copia dei tabulati mensili dei programmi e dei servizi programmati; e) visiona e verifica i verbali e i rapporti di servizio riportandone gli estremi su apposito registro, anche informatico, e provvede al successivo inoltro agli uffici competenti richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti. Oltre al segno distintivo di cui alla delibera G.R.T. 613/98 e all'eventuale stemma dell'associazione di appartenenza il responsabile sarà dotato di targhetta recante la dicitura" Raggruppamento territoriale ............Responsabile GAV". Art. 11 Compiti e doveri delle GAV Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L.R.T. 7/98 e dalla delibera G.R. n. 331 del 6 aprile 1998 i servizi delle GAV dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento con interventi effettuati in coppia o in nuclei più numerosi, evitando salvo casi espressamente autorizzati, interventi isolati: Le GAV sono inoltre tenute a: a) realizzare i programmi di intervento così come predisposti dal comitato di Coordinamento e dal Responsabile del raggruppamento; b) assicurare, salvo deroghe concesse per comprovate necessità, almeno 8 ore di servizio al mese comunicando con preavviso di norma mensile, al Responsabile del raggruppamento le disponibilità di giornate e orari; c) partecipare ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 della L.R. 7/98 e della Delibera del G.R.T. n. 331 del 6/04/1998; d) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Responsabile del raggruppamento di appartenenza; e) qualificarsi esibendo sempre il tesserino di riconoscimento; f) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, facendoli pervenire con la massima tempestività al Responsabile del raggruppamento. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della L.R.T. 7/98 e quanto disposto dall'art. 331 del C.p.p, qualora una GAV abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata è tenuta comunque ad inoltrare tempestivamente il rapporto ad un Ufficiale di P.G. della Polizia Provinciale, o altra struttura . Nell'ambito delle attività svolte, congiuntamente al personale del Corpo di Polizia Provinciale, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GAV potranno utilizzare le dotazioni del Corpo in caso di comprovata necessità. Resta comunque salva la facoltà del Corpo di Polizia Provinciale di attivare direttamente, o tramite il Responsabile del Raggruppamento, nuclei di GAV per la realizzazione di interventi urgenti nel rispetto delle fasce orarie dei servizi programmati, ai sensi della lettera b) del presente articolo. Art. 12 Servizio delle GAV I gruppi di GAV facenti capo ai raggruppamenti territoriali si riuniscono con cadenza mensile e stabiliscono le disponibilità di massima per lo svolgimento del servizio del mese successivo, al responsabile del raggruppamento di riferimento. Le disponibilità sono trasmesse al Corpo di Polizia Provinciale mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese dai gruppi GAV. Le disponibilità mensili in linea di massima devono essere rispettate tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti, da segnalare comunque alla Polizia Provinciale tramite il servizio di teleprenotazione, verranno considerati come fatti estranei al servizio. Ogni eventuale variazione della disponibilità segnalata deve essere data notizia al Corpo di Polizia Provinciale. La Provincia attiva anche un numero verde presso il comando della Polizia Provinciale al quale possono accedere tutti i cittadini per effettuare segnalazioni e fornire suggerimenti. Art. 13 Disponibilità Il servizio delle GAV è preventivamente segnalato al Corpo di Polizia Provinciale, tramite il servizio di teleprenotazione attivato dalla Provincia di Siena. Le uscite giornaliere dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima della effettuazione tramite il servizio di teleprenotazione. Eventuali uscite straordinarie, per ragioni contingenti o di urgenza, potranno essere comunicate al momento in cui si verificano, sempre tramite il sistema della teleprenotazione Resta inteso comunque che le situazioni di cui a quest'ultimo caso saranno costantemente analizzate, in corso d'opera del presente Regolamento, onde verificare la rispondenza al principio generale del necessario coordinamento provinciale, effettuato ai sensi dell art. 4 della L. R. n. 7/98. Dopo la segnalazione dell'uscita è fatto divieto di effettuare spostamenti non concordati in altri territori, salvo ragioni di urgenza, da comunicarsi al Corpo di Polizia Provinciale tramite il sistema di teleprenotazione ed, eventualmente, al Responsabile di Raggruppamento. Art. 14 Denunce penali e relazioni di servizio delle GAV La Provincia provvede a fornire alle GAV i blocchetti per i verbali, questi saranno autocalcanti e numerati. La stessa provvede inoltre a fornire tutto il materiale e la modulistica necessario per lo svolgimento del servizio. Le singole GAV saranno responsabili per l'uso e la conservazione del materiale fornito dalla Provincia. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati al Responsabile di raggruppamento e inviati all'autorità amministrativa competente. Nel caso in cui le GAV operino sequestri, ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, per le materie di competenza della Provincia, il materiale sequestrato dovrà essere consegnato al Corpo di P.P.. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro. Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del C.p.p e darne notizia all'Autorità Giudiziaria tramite il Corpo di Polizia Provinciale, o altra struttura abilitata. Sono fatte salve le diverse procedure previste dalle leggi speciali. Art. 15 Uniformi e contrassegni delle GAV Le GAV, durante il servizio indossano l'uniforme approvata dalla Provincia, con i segni distintivi del servizio delle GAV e della propria associazione. Non è consentito indossare vestiario visibile dall'esterno che possa modificare sostanzialmente l'uniforme approvata. Nel momento in cui procedono al controllo dei cittadini hanno l'obbligo di qualificarsi mostrando il tesserino di riconoscimento. Tale comportamento deve essere rispettato anche se in uniforme. E' vietato portare l'uniforme fuori dai servizi di vigilanza coordinati, salvo che per cerimonie o riunioni ufficiali, in tal caso le GAV sono considerate in attività a tutti gli effetti. L'uniforme delle GAV è fornita dalle Associazioni di appartenenza delle singole guardie o dai Gruppi di GAV organizzate. I responsabili di Raggruppamento sono tenuti a vigilare sul decoro e sull'utilizzo delle uniformi, riferendo al Comando della P.P. ogni inadempienza. La Provincia potrà prevedere il modello per un'apposita uniforme o specifici capi di vestiario la cui foggia sarà decisa nell'ambito del Coordinamento di cui all'art 9 e che comunque dovranno essere nettamente differenziati dai capi di abbigliamento in uso ad altri Corpi di Polizia . Art. 16 Mezzi in uso alle GAV Per il servizio Gruppi GAV o le Associazioni convenzionate provvederanno a fornire i mezzi per lo svolgimento del servizio e l'eventuale rimborso delle spese sostenute, per l'utilizzazione dei mezzi messi a disposizione degli Agenti stessi. Le GAV durante il servizio, o per fini attinenti allo stesso, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale. Nel caso in cui le GAV si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio, nel quale sarà indicata la targa. Per tale uso del mezzo privato, il Gruppo GAV o l'Associazione convenzionati provvederanno a rimborsare il consumo del carburante, nella misura prevista dalla normativa vigente. Le GAV sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. I Responsabili di raggruppamento di Gav sono tenuti a riferire al comando della Polizia Provinciale ogni inadempienza. Art. 17 Mezzi di comunicazione La Provincia fornisce alle GAV apparati radio trasmittenti operanti sulla frequenza di 43 Mhz. La quantità di tali apparati sarà fornita in relazione al numero delle GAV ed alle disponibilità di Bilancio. L'uso di tali apparati dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni riportate dall'allegato regolamento, nonché dalle indicazioni fornite dalla Polizia Provinciale. Art. 18 Emergenze ambientali e protezione civile Nei casi di emergenza ambientale, la Provincia può allertare le GAV unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle autorità competenti. A tale scopo il Comandanti del Corpo di Polizia Provinciale, sentiti i responsabili dei raggruppamenti, trasmette al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scheda informativa di cui al D.P.R. di att. Dell'art. 18 della Legge 225/92 e della Legge 266/91, indicando tra l'altro i settori di possibile utilizzazione specialistica. Il collegamento delle GAV provvede ad organizzare periodici corsi di aggiornamento e addestramento. La Provincia su proposta della struttura di collegamento può anche avanzare richieste di concessione di contributi, finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, da indirizzare al Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. 613/94. Tutta l'organizzazione della GAV della provincia partecipa all'attuazione del piano provinciale per la protezione dei boschi e la prevenzione degli incendi. Art. 19 Copertura assicurativa La Provincia provvede a fornire alle GAV idonea copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio. Art. 20 Sospensione o revoca Per ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle GAV si applica la procedura prevista dall'art. 9 della L.R. 7/98. I relativi rapporti vengono comunque trasmessi al collegamento delle GAV, il quale dispone una dettagliata istruttoria e la invia al Presidente della Provincia, per i provvedimenti di cui allo stesso articolo. Art. 21 Finanziamenti Per il finanziamento delle attività delle GAV, nel bilancio generale della Provincia è istituito un apposito capitolo di spesa e appositi capitoli di entrata, costituiti da finanziamenti finalizzati della Regione, nonché da entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia. Art. 22 Norme transitorie In fase di prima applicazione, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, l'acquisizione della qualità di GAV potrà avvenire prevedendo la valutazione: della qualifica già posseduta per la vigilanza ambientale; dei corsi di formazione conseguiti e l'attività pratica svolta sul territorio, per un ammontare complessivo di 40 ore. Sempre in fase di prima applicazione le richieste di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale saranno inoltrate direttamente alla Provincia di Siena Servizio Ambiente. Sulla base del numero di aspiranti che avranno superato l'esame di abilitazione, la Provincia, sentite le Associazioni, potrà riunire alcuni raggruppamenti territoriali al fine di ottenere un numero di guardie ottimale in relazione al tipo di organizzazione. In tale ambito, al fine di garantire comunque il tempestivo funzionamento del coordinamento, potranno essere attribuiti direttamente dalla Provincia incarichi di responsabile di raggruppamento a carattere provvisorio. Regav4.doc Allegato 2 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI APPARATI RADIO TRASMITTENTI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ART. 1 L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione del Coordinamento delle GAV e del personale del Corpo di Polizia Provinciale il materiale radio trasmittente di sua proprietà, per soddisfare le esigenze di comunicazione del servizio di vigilanza sul territorio della provincia di Siena. ART. 2 Le radio trasmittenti sono assegnate alle Associazioni aderenti al Coordinamento per assegnarle al proprio personale di vigilanza, per lo svolgimento delle competenze attribuite e debbono essere usate esclusivamente per comunicazioni inerenti il servizio di vigilanza o per gravi calamità(inondazioni, incendi, terremoti, gelate, etc.), utilizzando a tale scopo l'apposito canale 13. ART. 3 l'Associazione alla quale è assegnato il materiale radio trasmittente, è direttamente responsabile di eventuali danni ad esso arrecati e dalle azioni derivanti da un uso non corretto degli apparati, qualora a carico degli utilizzatori sia addebitabile un comportamento che prefiguri la fattispecie del dolo e della colpa. ART. 4 Ogni danno o anomalia che si venga a verificare, durante l'uso degli apparati radio trasmittenti, deve essere tempestivamente comunicato al Corpo di Polizia Provinciale. ART. 5 Il pagamento della tassa di concessione, tutte le pratiche ad essa collegate ed ogni altro intervento per il funzionamento dell'impianto radio fanno capo al Servizio