Oggetto: Codice della Strada - Quesito: regole sul trasporto dei cani
Grazie per l'attenzione dedicata al nostro sito Internet.
In relazione alla Sua richiesta, La informiamo che l'articolo 169 del Codice
della Strada cita:
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non
può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali
valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da
non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a
due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze
dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che
siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato
il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito
il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di
guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se
installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
La invitiamo comunque a consultare il nostro sito alla voce
"PerCircolare/Cds".
Restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza, Le inviamo i migliori
saluti.
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ACI - Automobile Club d'Italia
Direzione Sistemi Informativi
Ufficio Relazioni con il Pubblico
MAS
http://www.aci.it
info@aci.it
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