REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Dipartimento delle politiche Territoriali ed Ambientali

U.O.C. Acque Pubbliche e Rifornimenti ldrici alle Isole

AVVISO

RIORDINO IN MATERIA

DI CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE

 

Il Decreto Legislativo n. 258/2000 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" ha introdotto alcune novità in materia di utilizzo delle risorse idriche siano esse superficiali o sotterranee che, ai sensi dei D.P.R. 18.2.99 n.238, dal 10 agosto 1999 fanno parte del demanio pubblico.

Fermo restando la possibilità.

1 di raccogliere liberamente le acque piovane "in invasi o cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici"

2 di utilizzare liberamente acqua sotterranea per uso domestico (art.93 dei T.U. n. 1775/33), purché questo non comprometta l'equilibrio dei bilancio idrico

 

E VIETATO DERIVARE 0 UTILIZZARE ACQUA PUBBLICA SENZA UN PROVVEDIMENTO

AUTORIZZATIVO 0 CONCESSORIO DELL'AUTORITA COMPETENTE

Coloro che utilizzano acqua per usi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, cioè acqua che era già dichiarata pubblica, e non abbiano ancora presentato alla data del 2 ottobre 2000 domanda di concessione sono da considerarsi utilizzatori abusivi.

Questi, entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2000 devono presentare domanda di  concessione in  sanatoria potendo usufruire della riduzione della sanzione prevista della  legge.

Coloro che invece, per usi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, utilizzavano ed ancora utilizzano acqua che ha assunto, a partire dal 10 agosto 1999, natura pubblica devono richiederne il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'art. 4 dei T.U. n. 1775/33.

I proprietari, possessori o utilizzatori di pozzi esistenti alla data dei 20 agosto 1993, che non ne avessero già denunciato l'esistenza, ai sensi dei Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, devono farne denuncia.

Le domande e denunce di cui sopra devono essere presentate o spedite per raccomandata agli Uffici Regionali del Genio Civile territorialmente competenti

ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2000

utilizzando gli appositi modelli disponibili anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione, della Provincia e del Comune.

Dopo tale data chi continua ad utilizzare risorse Idriche superficiali o sotterranee senza avere regolarizzato la propria posizione è considerato ""abusivo"" e pertanto soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.17 del T.U. n. 1775/33, che vanno da £. 5.000.000 a £.50.000.000, riducibile nei casi di particolare tenuità ad una sanzione che va da £.500.000 a £. 3.000.000.

Ogni ulteriore informazioni può essere richiesta all'Ufficio dei Genio Civile competente per territorio

Il Dirigente

(Dott. Antonio Bonaccorso)

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