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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Dipartimento delle politiche Territoriali ed Ambientali
U.O.C. Acque Pubbliche e Rifornimenti ldrici alle Isole
AVVISO
RIORDINO IN MATERIA
DI CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE
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Il Decreto Legislativo n. 258/2000
"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152" ha introdotto alcune novità in materia di
utilizzo delle risorse idriche siano esse superficiali o sotterranee
che, ai sensi dei D.P.R. 18.2.99 n.238, dal 10 agosto 1999 fanno parte
del demanio pubblico. Fermo restando la
possibilità. 1 di raccogliere liberamente le
acque piovane "in invasi o cisterne a servizio di fondi agricoli o
di singoli edifici" 2 di utilizzare liberamente acqua
sotterranea per uso domestico (art.93 dei T.U. n. 1775/33), purché questo non comprometta
l'equilibrio dei bilancio idrico |
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E VIETATO DERIVARE 0 UTILIZZARE
ACQUA PUBBLICA SENZA UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
0 CONCESSORIO DELL'AUTORITA COMPETENTE Coloro che utilizzano acqua per usi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, cioè acqua che era già dichiarata pubblica, e non abbiano ancora presentato alla data del 2 ottobre 2000 domanda di concessione sono da considerarsi utilizzatori abusivi. Questi, entro e non
oltre il 31 DICEMBRE 2000 devono presentare domanda di concessione in sanatoria potendo usufruire
della riduzione della sanzione prevista della legge. |
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Coloro che invece, per usi diversi da quelli
indicati ai punti 1 e 2, utilizzavano ed ancora utilizzano acqua che ha
assunto, a partire dal 10 agosto 1999, natura pubblica devono
richiederne il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui
all'art. 4 dei T.U. n. 1775/33. |
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I proprietari, possessori o utilizzatori di
pozzi esistenti alla data dei 20 agosto 1993, che non ne avessero già
denunciato l'esistenza, ai sensi dei Decreto Legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, devono farne denuncia. |
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Le domande e denunce di cui sopra devono essere presentate o spedite per raccomandata agli Uffici Regionali del Genio Civile territorialmente competenti |
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ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2000
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utilizzando gli appositi modelli disponibili anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione, della Provincia e del Comune. |
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Dopo tale data chi continua ad utilizzare risorse Idriche superficiali o sotterranee senza avere regolarizzato la propria posizione è considerato ""abusivo"" e pertanto soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.17 del T.U. n. 1775/33, che vanno da £. 5.000.000 a £.50.000.000, riducibile nei casi di particolare tenuità ad una sanzione che va da £.500.000 a £. 3.000.000. |
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Ogni ulteriore
informazioni può essere richiesta all'Ufficio dei Genio Civile
competente per territorio |
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Il Dirigente (Dott. Antonio Bonaccorso) |
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