Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora
un albero per ogni neonato,
a seguito della
registrazione anagrafica.
LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano
forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla
registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero
nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul
certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo
esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per
l'attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto
ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo
forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla
finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo
di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la
messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della
pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree
appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i
fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali
aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da
quella di verde pubblico.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla
presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi
di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento “Interventi programmatici in agricoltura e nel
settore della forestazione”.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data Roma, 29 gennaio 1992
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Ultimo aggiornamento 24/01/01
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