CAPO IV Sanzioni

Art. 81
(Vigilanza ed accertamento delle infrazioni)

1.  La   vigilanza  sull’applicazione   della   presente   legge,
l’accertamento e  la contestazione delle relative infrazioni sono
affidate a  tutti  i  soggetti  cui  sono  attribuiti  poteri  di
accertamento e  contestazione di  illeciti amministrativi in base
alla normativa vigente.

2. Per  l’accertamento e  la contestazione  delle infrazioni alla
presente legge  si  osservano  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge
regionale   12   novembre   1993,   n.   85   "Disposizioni   per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. La Provincia nel cui territorio e’ stata commessa l’infrazione
e’  competente   all’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dalla  presente legge  e all’introitamento  delle  somme
riscosse.

Art. 82
(Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono
applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento  di una  somma minima di L.1.000.000 (Euro 516,46) e
   massima di L.10.000.000 (Euro 5.164,57) per:

   1) ogni  1.000 metri  quadrati di  terreno, o frazione minore,
      ove e’  stata effettuata  la trasformazione  dei boschi  in
      altra  qualita’   di  coltura   o  in  altra  categoria  di
      destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo
      76, comma 7, e all’articolo 42.

   2) la   produzione    o  vendita  di  materiale  forestale  di
      propagazione in assenza di licenza;

b) pagamento  di una somma minima di lire 400.000 (Euro 206,58) e
   massima di L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) per:

   1) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove
      sono state  effettuate le  trasformazioni dei  boschi o  le
      modifiche alla  destinazione d’uso  dei terreni vincolati o
      realizzate opere  o movimenti  di  terreno  o  siano  stati
      estirpati  arbusti   o   cespugli   senza   la   prescritta
      autorizzazione ovvero  in difformita’  dalla stessa o dalle
      disposizioni contenute  nel regolamento di cui all’articolo
      39;
   2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in
      cui sono  state realizzate  opere connesse  al  taglio  dei
      boschi in  assenza d’autorizzazione  o in difformita’ della
      stessa;
   3) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove
      e’ stata  effettuata  una  conversione  o  sostituzione  di
      specie di  cui all’articolo 45 in assenza di autorizzazione
      o in difformita’ dalla stessa;
   4) la  mancata comunicazione  della consistenza  del materiale
      forestale  di  propagazione  detenuto  e  la  non  corretta
      registrazione dei  movimenti  del  materiale  forestale  di
      propagazione  sul  registro  di  carico  e  scarico  quando
      prescritto;

c) pagamento  di una  somma minima  di L. 200.000 (Euro 103,29) e
   massima di  L. 2.000.000  (Euro 1.032,91) per la detenzione in
   tutte le  fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e
   trasporto di  materiale forestale  di propagazione non riunito
   in lotti separati e identificati;
d) pagamento  di una  somma minima  di L.  150.000 (Euro 77,47) e
   massima di  L. 1.500.000 (Euro 774,69) per le violazioni delle
   disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2;
e) pagamento  di una  somma minima  di L.  100.000 (Euro 51,65) e
   massima di L. 1.000.000 (516,46) per:

   1) ogni  1000 metri  quadrati o  frazione minore  per i  tagli
      boschivi effettuati  in assenza di autorizzazione al taglio
      o di approvazione del piano dei tagli, ove prescritto;
   2)  i   tagli  boschivi  effettuati  omettendo  la  prescritta
      dichiarazione preventiva;
   3) ogni  sughera abbattuta  in assenza  d’autorizzazione o  in
      difformita’ della stessa;
   4) le  violazioni della  disposizione di  cui all’articolo 76,
      comma 1;
   5) ogni  1000 metri  quadrati di sughereta, o frazione minore,
      sottoposta a  coltura agraria in assenza d’autorizzazione o
      in difformita’ dalla stessa;
   6) la  raccolta dei  prodotti secondari del bosco in quantita’
      superiore ai  limiti o  in  difformita’  alle  prescrizioni
      indicate dall’articolo 63;
   7) gli  impianti d’arboricoltura  da legno effettuati senza la
      prescritta comunicazione.

2. Qualora  le violazioni siano commesse nei boschi in situazioni
speciali di  cui all’articolo 52, le sanzioni previste al comma 1
sono raddoppiate.

3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento  di una  somma minima  di L.  20.000 (Euro  10,33) e
   massima di  L. 200.000 (Euro 103,29) per ogni capo di bestiame
   immesso in violazione della norma di cui all’articolo 76 comma
   6;  qualora  si  tratti  di  bestiame  ovino  l’importo  della
   sanzione e’ ridotto del cinquanta per cento;
b) pagamento  di una  somma minima  di L.  10.000 (Euro  5,16)  e
   massima di L. 100.000 (Euro 51,65) per:

   1) ogni   pianta    o    ceppaia      sradicata    in  assenza
      d’autorizzazione o in difformita’ della stessa;
   2) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
   3) ogni  esemplare di  flora spontanea  raccolta, tagliata  od
      estirpata in violazione ai divieti di cui all’articolo 62;
   4) ogni   ramo    o  cimale  destinato  ad  albero  di  Natale
      trasportato o  commercializzato  senza  il  permesso  o  il
      contrassegno regolamentare.


Art. 83
(Sanzioni per la violazione del regolamento forestale)

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento
forestale  di   cui  all’articolo   39  sono  applicate  sanzioni
amministrative da  un minimo  di L.  10.000  (Euro  5,16)  ad  un
massimo di L. 100.000 (Euro 51,65) per:

a) ogni  pianta o  ceppaia abbattuta  in contrasto  con le  norme
   relative alla modalita’ dei tagli dei boschi cedui;
b) ogni  ceppaia non  rinnovata in violazione alle norme relative
   ai cedui;
c)  ogni   100  metri   quadrati,  o  frazione  minore,  in  caso
   d’inosservanza  delle   norme  relative   all’allestimento   e
   sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o
   deteriorati;
d) ogni  pianta o  ceppaia sradicata  e  ogni  pianta  potata  in
   violazione alle norme;
e) ogni  pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione
   alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
f) ogni  capo di  bestiame immesso  in violazione delle norme sul
   pascolo; qualora  si tratti  di bestiame ovino l’importo della
   sanzione e’ ridotto del cinquanta per cento;
g) ogni   100    metri  quadrati,  o  frazione  minore,  in  caso
   d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

2. Per  ogni altra  violazione delle  disposizioni contenute  nel
regolamento forestale  e’ previsto  il pagamento  di una  somma a
minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (Euro
516,46).

Art. 84
(Sanzioni aggiuntive)

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni
della  presente   legge  o   del  regolamento  forestale  di  cui
all’articolo 39,  sono causati  danni  ai  boschi  ed  alle  aree
forestali, ferme  restando le  sanzioni di cui agli articoli 82 e
83, si  applica una  sanzione dal  doppio al  sestuplo del valore
delle piante tagliate o del danno commesso.

2. La  Giunta regionale individua le modalita’ per la valutazione
delle piante tagliate o del danno commesso.

Art. 85
(Ripristino)

1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni della presente legge,
la Provincia  puo’ prescrivere a carico del trasgressore i lavori
di  ripristino,   consolidamento  o   adeguamento  che  risultano
necessari al  fine di  ricostituire il bosco o di assicurare, con
altre opere  o lavori,  la stabilita’  dei suoli e la regimazione
delle acque.

2. Nei  casi di  cui al  comma 1,  la Provincia  indica  criteri,
modalita’ e  tempi per  l’attuazione degli  interventi necessari,
eventualmente richiedendo  al trasgressore  la presentazione  del
progetto delle  opere e  dei lavori  da realizzare,  fissando  il
termine per la presentazione dello stesso.

3.  Qualora  il  trasgressore  non  provveda  all’esecuzione  nei
termini disposti,  la Provincia  esegue i lavori di ripristino in
danno del trasgressore medesimo. In tal caso il trasgressore deve
depositare, entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia e
secondo  le   modalita’   dalla   stessa   indicate,   la   somma
corrispondente  alla  spesa  prevista.  Se  il  trasgressore  non
provvede al  deposito della somma entro tale termine, la relativa
riscossione e’  effettuata ai  sensi della  normativa vigente per
l’esazione delle contribuzioni dirette.

4. Il  trasgressore, qualora  non provveda  nei termini  previsti
all’esecuzione delle opere di ripristino o alla presentazione del
progetto  di   cui  al   comma  2,   e’  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da  un minimo  di L.  200.000 (Euro  103,29) ad un
massimo di  L. 2.000.000  (Euro 1032,91)  per  ogni  1.000  metri
quadrati   o   frazione   inferiore   del   terreno   interessato
dall’infrazione.