CAPO IV Sanzioni Art. 81 (Vigilanza ed accertamento delle infrazioni) 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente. 2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie". 3. La Provincia nel cui territorio e’ stata commessa l’infrazione e’ competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all’introitamento delle somme riscosse. Art. 82 (Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge) 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative: a) pagamento di una somma minima di L.1.000.000 (Euro 516,46) e massima di L.10.000.000 (Euro 5.164,57) per: 1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove e’ stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualita’ di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 7, e all’articolo 42. 2) la produzione o vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di licenza; b) pagamento di una somma minima di lire 400.000 (Euro 206,58) e massima di L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) per: 1) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformita’ dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 39; 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformita’ della stessa; 3) ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove e’ stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45 in assenza di autorizzazione o in difformita’ dalla stessa; 4) la mancata comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto e la non corretta registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico quando prescritto; c) pagamento di una somma minima di L. 200.000 (Euro 103,29) e massima di L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per la detenzione in tutte le fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati e identificati; d) pagamento di una somma minima di L. 150.000 (Euro 77,47) e massima di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2; e) pagamento di una somma minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (516,46) per: 1) ogni 1000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli, ove prescritto; 2) i tagli boschivi effettuati omettendo la prescritta dichiarazione preventiva; 3) ogni sughera abbattuta in assenza d’autorizzazione o in difformita’ della stessa; 4) le violazioni della disposizione di cui all’articolo 76, comma 1; 5) ogni 1000 metri quadrati di sughereta, o frazione minore, sottoposta a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformita’ dalla stessa; 6) la raccolta dei prodotti secondari del bosco in quantita’ superiore ai limiti o in difformita’ alle prescrizioni indicate dall’articolo 63; 7) gli impianti d’arboricoltura da legno effettuati senza la prescritta comunicazione. 2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazioni speciali di cui all’articolo 52, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate. 3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative: a) pagamento di una somma minima di L. 20.000 (Euro 10,33) e massima di L. 200.000 (Euro 103,29) per ogni capo di bestiame immesso in violazione della norma di cui all’articolo 76 comma 6; qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione e’ ridotto del cinquanta per cento; b) pagamento di una somma minima di L. 10.000 (Euro 5,16) e massima di L. 100.000 (Euro 51,65) per: 1) ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza d’autorizzazione o in difformita’ della stessa; 2) ogni sughera decorticata in violazione alle norme; 3) ogni esemplare di flora spontanea raccolta, tagliata od estirpata in violazione ai divieti di cui all’articolo 62; 4) ogni ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare. Art. 83 (Sanzioni per la violazione del regolamento forestale) 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all’articolo 39 sono applicate sanzioni amministrative da un minimo di L. 10.000 (Euro 5,16) ad un massimo di L. 100.000 (Euro 51,65) per: a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alla modalita’ dei tagli dei boschi cedui; b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione alle norme relative ai cedui; c) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati; d) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme; e) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia; f) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione e’ ridotto del cinquanta per cento; g) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti. 2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale e’ previsto il pagamento di una somma a minima di L. 100.000 (Euro 51,65) e massima di L. 1.000.000 (Euro 516,46). Art. 84 (Sanzioni aggiuntive) 1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento forestale di cui all’articolo 39, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso. 2. La Giunta regionale individua le modalita’ per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso. Art. 85 (Ripristino) 1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni della presente legge, la Provincia puo’ prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilita’ dei suoli e la regimazione delle acque. 2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia indica criteri, modalita’ e tempi per l’attuazione degli interventi necessari, eventualmente richiedendo al trasgressore la presentazione del progetto delle opere e dei lavori da realizzare, fissando il termine per la presentazione dello stesso. 3. Qualora il trasgressore non provveda all’esecuzione nei termini disposti, la Provincia esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo. In tal caso il trasgressore deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia e secondo le modalita’ dalla stessa indicate, la somma corrispondente alla spesa prevista. Se il trasgressore non provvede al deposito della somma entro tale termine, la relativa riscossione e’ effettuata ai sensi della normativa vigente per l’esazione delle contribuzioni dirette. 4. Il trasgressore, qualora non provveda nei termini previsti all’esecuzione delle opere di ripristino o alla presentazione del progetto di cui al comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 (Euro 103,29) ad un massimo di L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per ogni 1.000 metri quadrati o frazione inferiore del terreno interessato dall’infrazione.