BENVENUTO NEL SITO DEL SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE PUBBLICHIAMO QUESTA PAGINA IN FORMATO TXT PER AGEVOLARNE LA STAMPA PER CONSULTARE LE ALTRE NUMEROSE RUBRICHE DEL NOSTRO SITO http://ecoitaly.net/sva/ Ultimo aggiornamento ore 9.18 del 14/12/00 LE CAVE ILLECITE: LA CASSAZIONE RIPROPONE INDIRETTAMENTE IL SISTEMA DI PERSEGUIBILITA' PENALE Maurizio Santoloci* La questione delle cave è stata e continua ad essere fino ad oggi una storia infinita. Infatti , in via pregressa, dopo anni di dibattito giurisprudenziale e dottrinario , le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che le cave sono soggette al regime depenalizzato della autorizzazione nel campo della normativa urbanistico- edilizia e che, dunque, ogni illecito riguardante la coltivazione delle stesse non può integrare un reato ("Per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia del sindaco, ond'è che in materia non è configurabile il reato di cui all'art. 20, comma primo, lett. b, L. 28 febbraio 1 9 8 5, n. 47 ". Cass. pen., sez. un., 13 ottobre 99 3, n. 11 , c.c. 18 giugno 1993, Antonelli). Tale pronuncia pose fine a una intensa elaborazione giurisprudenziale che, per la verità , aveva visto prevalente l'orientamento contrario (peraltro da noi apertamente sostenuto su questa rivista) in base al quale le cave, che oggettivamente rappresentano uno degli interventi più macroscopicamente incidenti sulla morfologia del territorio e sugli assetti urbanistico- edilizi dell'area interessata, venivano considerate tra le prime opere soggette al regime della concessione urbanistica comunale che riguarda tutte le modifiche ed alterazioni dell'assetto territoriale di maggiore rilievo ed incidenza. Si veda per tutte: "La consegna, fatta dall'art. 117 della Costituzione, delle cave alle Regioni concorre con la competenza a queste stesse attribuita per l'urbanistica, senza che quest'ultima competenza, articolata sul doppio livello regionale e comunale, possa, essere fraintesa come assorbente rispetto alla competenza del Comune limitatamente alla sola materia delle cave. Una competenza urbanistica compattata per la sola attività estrattiva sull'ente regione contrasterebbe con l'autonomia comunale sancita dall'art. 128 Cost. che riconosce al Comune l'amministrazione dell'assetto e dell'utilizzazione del proprio territorio senza eccezione alcuna: dell'autonomia comunale sono altrettanti corollari, infatti, sia l'art. 9 della legge 8/6/90 n. 142, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino il territorio comunale precipuamente nei settori dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio sia, prima ancora, l'art. 1 della legge 28/1/77 n. 1O che subordina alla preventiva concessione ogni attività di trasformazione non soltanto edilizia, ma anche urbanistica del territorio. La dizione "ogni attività" dell'art. 1 legge n. 1 0 cit. e quella di "lavori" da eseguirsi, di cui al successivo art. 20, impediscono che si possa prendere spunto dalla data più o meno remota da cui é iniziata l'attività estrattiva, per ritenere sottratto a ogni controllo preventivo il progressivo avanzamento del fronte di cava sul territorio comunale con il relativo sconvolgimento geomorfologico. Anche l'attività estrattiva é subordinata alla preventiva concessione del sindaco. Per la presunzione di legittimità, che accompagna l'operato degli organi della pubblica amministrazione e che é garanzia di certezza dei rapporti con i cittadini, spetta al giudice di merito, competente per il procedimento principale, vagliare se gli indagati, nella mancata richiesta e ottenimento della preventiva concessione per l'attività estrattiva, siano stati inevitabilmente e incolpevolmente fuorviati dal pregresso atteggiamento omissivo di detti organi". (Cass. pen. sez. III - cc 7/4/93 - n. 5640 - Pres. Glinni - Rel. Raimondi - imp. Patucchi; conformi tra le altre Cass. pen. Sez. III - 9/12/92 - n. 2218 - Pres. Accini - Rel. Raimondi - lmp. Montanari; Cass. pen. Sez. III - 9/12/92 - n. 2220 - Pres. Accini - Rel. Raimondi - lmp. Di Girolamo + 2; Cass. Pen. sez. III 12/3/93, Salesi). Secondo tale interpretazione la coltivazione di una cava era soggetta ad una doppia valenza normativa: da un lato la normativa specifica selettiva per l'esercizio amministrativo e formale della coltivazione di cava, e dall'altro l'intervento del sindaco in ordine agli aspetti urbanistico-edilizi disciplinati dalla legge numero 47/85 (giacché appariva, ed ancora oggi francamente a noi appare assurdo) che uno degli interventi di maggiore incidenza e trauma sul territorio debba essere, relegato nel modesto e trascurabile campo degli illeciti amministrativi soggetto ad autorizzazione amministrativa mentre, ad esempio e paradossalmente, il muro di cinta in cemento che circonda la cava o la piccola dimora del custode, realizzata in mattoni sarebbe soggetto a regime della concessione urbanistico- edilizia e quindi sanzionata penalmente. Pur tuttavia la citata pronuncia delle Sezioni Unite è stata assolutamente chiara e non dava luogo ad equivoci. Di fatto, dopo tale pronuncia ogni intervento di politica giudiziaria tendente a perseguire le cave illecite con gli strumenti penali è stato soggetto a moratoria generale in quanto detta sentenza ha eliminato ogni possibilità conseguente. Certamente il danno a livello territoriale ed ambientale è stato incalcolabile in quanto è logico che le coltivazioni illecite di cave hanno goduto in tal modo di un lasciapassare ambientale assolutamente incontrollato ed incontrollabile, giacché il modesto regime sanzionatorio amministrativo, a fronte di budget di impresa assolutamente cospicui e fortunati, assume un aspetto deterrente preventivo e repressivo assolutamente modesto se non addirittura insignificante. Si devono registrare, per la verità, alcune isolate pronuncia della III Sezione Penale della Corte di Cassazione che in modo dichiaratamente antitetico alla precedente pronuncia delle Sezione Unite, avendo asserito espressamente di non poter condividere l'interpretazione così come tracciata dallo stesso organo collegiale, hanno continuato a ribadire autonomamente la natura concessoria del regime gestionale delle cave e quindi a confermare le sentenze di condanna per assenza di concessione, riportando l'esercizio abusivo della cava nel settore penale. Si veda: "Per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia del sindaco sicché non è configurabile il reato di cui all ' art. 20 comma primo lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47; ciò in considerazione del fatto che in materia di cave e torbiere l'autorità comunale non ha potere di controllo, né sotto forma di autorizzazione, né di concessione, perché l 'attività urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio e, per quanto questi possano diversificarsi, è certo che non è tale una attività estrattiva. Pertanto, il reinterro di una cava di pozzolana dismessa nemmeno è soggetto ad assenso del sindaco, ciò del resto risulta dal D.L. 25 maggio 1996, n. 285, che all'art. 9 comma settimo, tra gli interventi subordinati alla sola denuncia di inizio dell'attività prevede, alla lett. b), le "opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere", perché quando reinterri e scavi concernono tale materia sono regolati dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dettante norme di polizia delle miniere e delle cave."(Cass. pen., sez. III, 9 settembre 1996, n. 2864, c.c. 1 luglio 1996, Scacco). Va tuttavia altrettanto ricordato che, contemporaneamente, altre Sezioni della Corte di Cassazione nel contempo hanno varato pronunce singole in modo del tutto antitetico e cioè perfettamente adeguandosi al principio precedentemente stabilito dalle Sezioni Unite. Dunque se pure a livello di giurisprudenza di merito si sono registrate anche sentenze sempre favorevoli al regime concessorio (e quindi penalmente rilevante) per le cave abusive, di fatto lo sbarramento generale posto dalle Sezioni Unite ha fino ad oggi pesato (come del resto è giusto che sia) nell'ambito di tutte le attività di accertamento di Polizia giudiziaria e di verifica giurisdizionale e quindi, di fatto, sostanzialmente tutto il complesso delle cave abusive a livello nazionale è rimasto in un regime di moratoria modestamente soggetto a improbabili sanzioni amministrative. Fermo restando detto principio basilare, registriamo oggi una importante e raffinata sentenza della terza sezione della Suprema Corte (Cass. pen. sez. III - 9.10.1997 - Rel. Postiglione - P.G. Calderone - lmp. Sabatini) che affronta il tema sotto diverso profilo e ripropone, indirettamente, la perseguibilità penale delle cave abusive nonostante la citata pronuncia delle Sezioni Unite. I fatti traggono origine da una pronuncia del Pretore di Latina che assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 20 lett. b) Legge47/85 (aver proseguito i lavori, nonostante l'ordine di sospensione n. 266/92, consistiti nella coltivazione di una cava di pozzolana), con la formula "perché il fatto non é previsto dalla legge come reato, richiamandosi in motivazione alla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha escluso la necessità di una preventiva concessione edilizia nella materia. Il procuratore generale ricorreva osservando che il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite é irrilevante, allorché venga contestata non la prima ipotesi dell'art. 20 lett. b) legge47/85 (ossia la mancanza di concessione), ma la seconda ipotesi dello stesso articolo 20 lett. b), cioè la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione del Sindaco (ordine finalizzato a conservare lo stato dei luoghi per finalità pubbliche anche diverse da quelle edilizie in senso stretto, come nel caso della coltivazione di una cava di pozzolana ritenuta non compatibile ed illegittima). Secondo il ricorrente l'articolo 20 lettera b), seconda parte, della legge 47/85 configurerebbe un autonomo potere cautelare del Sindaco, un atto dovuto per fattispecie abusive sul territorio, anche diverse da quelle tradizionali di lavori senza concessione o in difformità dalla concessione (esempio, lavori in contrasto con la prescrizione degli strumenti urbanistici, con particolari modalità esecutive imposte dal Regolamento comunale o da altre norme), cui conseguirebbe, in caso di inosservanza, una autonoma e specifica sanzione penale. La Suprema Corte ritiene in motivazione il ricorso fondato nei suoi punti di diritto e fa proprie le relative argomentazioni sancendo che "il potere di vigilanza del sindaco, che in base all'art. 32, l comma della legge 1150/42 si esercitava soltanto sulle "costruzioni", é stato esteso dall'art. 4 della legge 47/85 all'"attività urbanistico - edilizia sul territorio comunale". In tal modo viene recepita la fondamentale distinzione tra "edilizia" ed "urbanistica", nel senso che "assetto ed utilizzazione del territorio" costituiscono materia più ampia rispetto alle costruzioni (art. 80 DPR 61 6/77), con la conseguenza della estensione del potere-dovere di vigilanza del Sindaco a tutte le attività od opere sull'intero territorio comunale, onde assicurarne la rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Comunale. L'attività di vigilanza del Sindaco non é, dunque, finalizzata soltanto all'accertamento, prevenzione e repressione degli "illeciti edilizi", ma anche di quelli "urbanistici" o comunque incidenti sul territorio attinenti ad altri usi non conformi alle leggi. Si spiega, perciò, il potere cautelare del Sindaco di sospensione dei lavori e perfino di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 4, 2 comma della legge 47/85 per le "opere eseguite senza titolo" (non si fa riferimento dunque alla sola concessione) in violazione non solo della normativa edilizia statale, ma anche delle norme statali e regionali urbanistiche vigenti o adottate, ovvero di altre normative sul vincolo idrogeologico, sui vincoli storico-artistici ed archeologici, sui vincoli paesaggistici, ecc. Si noti che le violazioni sopra indicate possono consistere anche in opere di alterazione non consistenti in lavori edilizi in senso stretto, come ha rilevato più volte la giurisprudenza. La vigilanza ed il potere di intervento del giudice si estende, in forza del richiamato art. 4 legge 47/85, perfino ad opere ed interventi che rientrano nella competenza d'altre amministrazioni, in uno spirito di collaborazione istituzionale, per la finalità comune di assicurare l'assetto del territorio ed il suo corretto utilizzo. In questo contesto, ritiene la Corte che vada letto l'art. 20 lett. b) della legge 47/85, il quale prevede la medesima sanzione penale per due condotte 0autoriome, la prima consistente nella esecuzione di lavori in assenza di concessione od in totale difformità, la seconda nella prosecuzione di lavori nonostante l'ordine di sospensione. Poiché il presupposto dell'ordine di sospensione dei lavori non é costituito solo da opere soggette a concessione, può fondatamente ritenersi che il legislatore abbia voluto punire il comportamento di chiunque contrasti l'intervento cautelare del sindaco, cui spetta la vigilanza del territorio. Né può invocarsi al contrario l'art. 650 c.p., in quanto tra le ipotesi ivi previste (sicurezza, igiene) non é ricompresa quella attinente alla tutela dell'assetto del territorio. Naturalmente la sanzione penale ex art. 20 lett. b) seconda parte Legge 47/85, presuppone che l'attività illecita sul territorio sia in corso e non già terminata, che sia stata accertata una illegittimità e non semplicemente ritenuta possibile, che il provvedimento sia motivato, che il provvedimento sia portato a conoscenza degli autori dell'abuso. Si comprende allora, come giustamente osserva il PM ricorrente, che la finalità dell'art. 20 lett. b), seconda parte, sia quella di impedire la prosecuzione di lavori (inteso il termine in senso ampio) e che l'ordine di sospensione debba assicurare la salvaguardia dello stato dei luoghi, onde prevenire le ipotesi di danno e le misure, soltanto successive, di demolizione o di ripristino. Nel caso delle cave, proprio per il loro rilevante impatto sul territorio, la Corte, mentre esclude la necessità di una concessione "edilizia" in conformità all'orientamento discusso in dottrina e giurisprudenza delle S.U., 18.3.1993, Mattioni rileva che la materia rientra a pieno titolo nel concetto di "urbanistica" ed assetto del territorio. Conseguentemente, nella presente fattispecie, legittimamente il sindaco con ampia e dettagliata motivazione, adottava un provvedimento di sospensione dell'attività di cava perché in netto contrasto con le leggi regionali, con gli strumenti urbanistici e con il vincolo paesaggistico. Il Pretore di Latina, che già si era occupato del caso con una precedente sentenza (assolvendo l'imputato ex art. 20 lett. b) legge 47/85 perché era stata contestata l'assenza di concessione e condannandolo ex art. 1 sexies L. 431/85) non poteva assolvere con la sentenza impugnata dalla distinta imputazione di prosecuzione dei lavori, ritenuta illegittima dal Sindaco a prescindere dalla concessione edilizia, ma doveva verificare soltanto se esisteva un ordine di sospensione e se di questo sussisteva o meno la violazione, applicando la relativa sanzione penale (art. 2, lett. b), seconda parte, L. 47/85). Nel caso di specie la contestazione riguardava, infatti, soltanto la prosecuzione di lavori ed opere che il Sindaco riteneva illegittimi, a nulla rilevando la questione se le cave debbano essere sottoposte o meno ad una preventiva concessione. Si é già chiarito che il potere di vigilanza del Sindaco ed il potere di sospensione non sono condizionati dal presupposto che si tratti soltanto di attività edilizia soggetta a concessione, ma attengono a tutto il territorio ed anche ad attività (come sbancamenti, alterazioni del paesaggio, dello stato dei luoghi soggetti a vincolo idrogeologico, cave non conformi alle leggi regionali o alle destinazioni urbanistiche) che possono essere realizzate senza opere edilizie in senso stretto. Peraltro questa Corte ha già ritenuto che "anche se per una determinata opera non fosse necessaria la concessione edilizia, non ne discenderebbe tout court la insussistenza del reato punito dall'art. 20, lett. b), L. 47/85, consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione della Autorità amministrativa (Cass. Sez. III, 23.3.1997, Bernardi; Cass. Sez. III, 13.4.1997, Scurto)." Dunque, ferma restando la natura di illecito amministrativo della coltivazione originaria e primaria della cava, l'ordinanza del sindaco di sospensione dei lavori resta comunque doverosa anche se l'illecito è di tipo squisitamente amministrativo (oltre che, naturalmente, per quelle opere che risultino abusive perché in violazione del regime concessorio). Da questo momento in poi si apre un secondo momento giuridico autonomo che riguarda l'osservanza o meno da parte del titolare della cava dell'ordinanza sospensiva. L'interpretazione della Terza Sezione della Cassazione, a firma della prestigiosa penna del Consigliere Amedeo Postiglione, che è uno dei magistrati più esperti nel campo dei reati ambientali, argomenta, ed è assolutamente condivisibile , che la legge numero 47/85 non vincola affatto il regime sanzionatorio (penale ) dell'articolo 20, lettera b) alla inosservanza del provvedimento sindacale di sospensione dei lavori soltanto al caso in cui questi lavori originariamente erano soggetti alla concessione urbanistico- edilizia e solo ad essa. L'ordinanza del sindaco deve, quindi, essere considerata onnicomprensiva e la sua inosservanza determina un autonomo illecito di natura penale sulla base della citata lettera b) dell'articolo 20 della legge urbanistico- edilizia. Dunque, anche se i lavori di cava abusiva in se stessi originariamente sono soggetti a semplice sanzione amministrativa, la successiva inosservanza dell'ordinanza del sindaco per la sospensione dei lavori stessi fa scattare l'ipotesi sanzionatoria senz'altro penale in esame. Tale sentenza determina una conseguenza pratica di primissimo livello. Premesso infatti che l'accertamento dell'attività di coltivazione di cava illecita è nella prima fase soggetto, seguendo l'interpretazione delle Sezioni Unite, soltanto ad un illecito amministrativo che viene accertato dal comune, resta fermo il punto che il sindaco dopo l'accertamento di tale illecito amministrativo , deve comunque ordinare la sospensione dei lavori e notificare il proprio provvedimento al titolare della cava. Il titolare deve a questo punto sospendere l'attività di cava e se, invece, continua ad esercitare l'attività stessa, la mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco, fa scattare l'inosservanza del provvedimento sanzionata espressamente in modo trasversale e non selettivo dall'articolo 20, lettera b), citato, come sanzione penale e dunque quell'attività che fino a quel momento era ritenuta esclusivamente soggetta a regime amministrativo dopo l'intimazione sindacale non osservata diventa soggetta al regime penale proprio a causa della mancata osservanza del blocco dei lavori. Si può facilmente intuire la portata innovativa, ma soprattutto estremamente operativa a livello nazionale, di tale sentenza della Cassazione in quanto fornisce nuovamente in mano agli operatori di Polizia giudiziaria e in mano al magistrato penale, un rinnovato ed efficace strumento di intervento per contrastare il dilagante e devastante fenomeno delle cave abusive che stanno stressando su tutto il territorio nazionale le aree di maggiore interesse naturalistico. Quindi, riteniamo che sulla scorta di tale sentenza della III Sezione Penale oggi un organo di polizia giudiziaria possa legittimamente procedere sulla base del codice di rito penale nei confronti del titolare della cava abusiva che continui l'attività dopo l'ordinanza di sospensione sindacale, e poiché trattasi comunque adesso e in tale seconda fase di reato, può naturalmente attivare anche gli strumenti forniti dalla procedura conseguente quali ad esempio il sequestro. GRAZIE PER LA VISITA http://ecoitaly.net/sva/