DGR

REGIONE TOSCANA

 

GIUNTA REGIONALE

Delibera N .139 del 14-02-2000
Oggetto: L.R. 25/98 - ART. 4 COMMA 1 - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TIPO PER IL RIUTILIZZO, RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEL SETTORE AGRICOLO" E APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 05.02.97 e sue modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. n. 389 del 08.11.97 e L. n. 426 del 0912.98;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 22/97 prevede che le autorità competenti possano promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici;

VISTA la L.R. n. 25 del 18.05.98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, della L.R. 25/98 favorisce e definisce opportune intese con Province, Comuni ed operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti

VISTO l’art 5 lettera e) della L.R.25/98 inerente le competenze regionali relative all’adozione di direttive tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, d’intesa con gli operatori del settore, ha predisposto una bozza di accordo di programma tipo allo scopo di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti prodotti nell’attività lavorativa del settore agricolo;

ATTESO che tale ipotesi di accordo è stata preventivamente discussa nell’ambito del tavolo di concertazione con le Organizzazioni e Associazioni firmatarie del Protocollo d’intesa in agricoltura presso il Dipartimento agricoltura nella seduta del 19.10.99;

SENTITO il Comitato Tecnico della Programmazione che nella seduta del 13.1.2000 ha convenuto sull’opportunità di promuovere iniziative tendenti al riutilizzo di materiali ed alla semplificazione di procedure amministrative rinviando alle competenze delle singole province ed eventualmente dei comuni, la stipula effettiva degli accordi di programma previsti dal Decreto legislativo n. 22/1997 con il comparto agricolo secondo le opportunità e le necessità che di volta in volta si presenteranno;

ATTESO che la suddetta bozza di accordo tipo è stata discussa congiuntamente a tutti i rappresentanti delle Province ed è stata esaminata positivamente nella seduta del.28.1.2000 della Conferenza Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all’art 8 comma 1 della L.R. n. 25/98;

VISTA la bozza di accordo tipo allegata (Allegato 1);

VISTA la nota della Direzione Generale A.R.P.A.T. del 04.02.2000 con la quale viene trasmessa la "Procedura per il lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari" prevista al punto 5.4.5 della D.C.R.T. n. 385 del 21.12.99 allegata alla presente deliberazione (Allegato 2);

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare per quanto in premessa la bozza di accordo tipo allegata (Allegato 1), al fine di favorire anche attraverso la semplificazione delle procedure, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti prodotti nell’attività lavorativa del settore agricolo;

2. di prendere atto che la bozza di accordo di programma tipo di cui trattasi risponde anche agli obiettivi e motivazioni di cui all’art. 4 del D. Lgs 22/97, nonché all’art. 4, comma 1, della L.R 25/98;

3. di dare mandato alle Province ed eventualmente ai Comuni interessati di intraprendere tutte le azioni necessarie per la successiva stipula di accordi di programma con il settore agricolo sulla base della bozza di accordo tipo allegata, e secondo le singole necessità ed opportunità che si dovessero di volta in volta presentare;

4. di approvare la "Procedura per il lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari" (Allegato 2);

5. di trasmettere la presente Delibera alle Amministrazioni Provinciali, all’A.N.C.I., alla Direzione Generale A.R.P.A.T. ed alle associazioni di categoria del settore agricolo;

6. di stabilire che il presente provvedimento ed i suoi allegati soggetti a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), della L.R. 9/95 siano pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/96.

Allegato 1

BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

Premesso che

Considerato che

Visto che

spettano alla Provincia:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in quanto delegate dalla Regione

spettano all'ARPAT:

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

LE PARTI:

LA PROVINCIA

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

CISPEL

ARPAT

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

Art.1

Scopo

Il presente accordo di programma ha lo scopo di:

Art.2

Oggetto

Il presente accordo si applica ai rifiuti prodotti, di norma, nell'ambito dell'impresa agricola, quali ad esempio:

a) imballaggi in carta e cartone;

b) imballaggi in polietielene (films) e altri imballaggi e rifiuti plastici, compresi i contenitori di prodotti fitosanitari;

c) materiali plastici non di imballaggi (teli in PE per pacciamature e coperture serre, ecc.);

d) imballaggi in legno e affini (pallets, cassette, cassette da ortofrutta, ecc.);

e) altri imballaggi compositi o poliaccoppiati;

f) imballaggi in vetro e rottami in vetro;

g) pneumatici fuori uso;

h) oli minerali esauriti;

i) batterie ed accumulatori;

l) altri rifiuti potenzialmente pericolosi.

Art.3

Modalità di gestione di alcuni rifiuti pericolosi prima del conferimento

  1. Il deposito temporaneo nei luoghi di produzione dei rifiuti pericolosi deve essere fatto per tipi omogenei nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 del D. Lgs. 22/97 e con le seguenti precauzioni:
  1. le batterie e gli accumulatori devono essere stoccate in idonei contenitori e dovranno essere conservati in locali idonei a prevenire qualsiasi possibilità di versamento o dispersione delle sostanze liquide;
  2. gli oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi ed i filtri olio devono essere tenuti prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e versamenti. Non possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi, solventi organici clorurati. Inoltre, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita di contenuto, di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e svuotamento, e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere inoltre dotati di apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

Art.4

Disposizioni tecniche per il lavaggio dei contenitori vuoti di fitosanitari

  1. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, prima del conferimento degli imballaggi usati di prodotti fitofarmaci devono provvedere al loro lavaggio con acqua nel luogo ove si proceda alla preparazione della miscela e il trattamento fitosanitario, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto residuo dagli stessi.
  2. Tale operazione potrà avvenire manualmente mediante lavaggi consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche, secondo la metodologia in allegato.
  3. Le acque reflue derivanti dai singoli lavaggi dovranno essere immesse esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario.
  4. Dopo aver effettuato le operazioni di lavaggio, gli utilizzatori di prodotti di fitosanitari conferiscono ai centri di raccolta gli imballaggi unitamente ai sistemi di chiusura (tappi), separati dagli imballaggi stessi, in appositi sacchi in plastica trasparenti, muniti di chiusura irreversibile e di etichetta su cui ogni utilizzatore dovrà indicare il nome e la ragione sociale, indirizzo della sede operativa e la data di conferimento.
  5. Nei sacchi di plastica destinati al conferimento degli imballaggi usati di prodotti fitosanitari non possono essere immessi:
  1. Oltre ai controlli empirici all'atto del conferimento dei sacchi contenenti gli imballaggi usati di prodotti fitosanitari, potranno essere effettuati prelievi e analisi degli imballaggi conferiti, secondo adeguate modalità di campionamento, al fine di verificare l'eventuale contaminazione degli stessi dovuta alla mancata applicazione delle operazioni di lavaggio o l'eventuale presenza di prodotti fitosanitari o materiali diversi degli imballaggi sottoposti alle operazioni di lavaggio.
  2. Gli accertamenti analitici saranno effettuati su base campionaria dal gestore dell' ecocentro con relativi oneri a carico dei soggetti conferenti.
  3. Ai fini del recupero, gli imballaggi sottoposti alle operazioni di lavaggio debbono presentare residui di prodotti fitosanitari < 0,05% di principio attivo.
  4. Nel dettaglio le procedure di lavaggio dovranno ottemperare a quanto previsto all’Allegato 2 alla D.G.R.T. n. 0000 del 00.00.2000 avente per oggetto "L.R. 25/98 art. 4, comma 1 - Approvazione bozza accordo tipo per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti nell’attività lavorativa del settore agricolo, e presa d’atto delle procedure per il lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari".

Art.5

Modalità di conferimento

  1. I soggetti stipulanti il presente accordo si impegnano a promuovere tutte le iniziative idonee alla realizzazione e messa in esercizio di ECOCENTRI al servizio delle raccolte finalizzate di rifiuti prodotti nelle imprese agricole.
  2. Si intendono per ECOCENTRI:
  1. gli impianti di stoccaggio di rifiuti speciali gestite da operatori autorizzati che abbiano le stesse caratteristiche delle strutture previste dai piani provinciali;
  2. analoghe aree appositamente attrezzate collocate presso consorzi agrari, imprese agricole e/o consorzi e cooperative di imprese agricole, nonché strutture di commercializzazione di prodotti e articoli per l'agricoltura.
  1. Gli ECOCENTRI e le aree di conferimento ad essi equiparabili devono in ogni caso essere autorizzati ai sensi degli articoli 27- 28 del D. Lgs. 22/97.
  2. I rifiuti dovranno essere conferiti in modo differenziato e per tipi omogenei.
  3. Per il conferimento dei contenitori di prodotti utilizzati per la profilassi e la terapia, di fitosanitari e dei rifiuti agrochimici lavati vengono messi a disposizione dei produttori che ne fanno richiesta dei sacchi provvisti di etichetta su cui vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.
  4. Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente.

Art.6

Adempimenti dei soggetti produttori

  1. Il trasporto dei rifiuti in conto proprio da conferire agli ecocentri dovrà essere accompagnato da un certificato, secondo lo schema allegato che documenta il conferimento e che contiene i seguenti dati:
  1. Il certificato di cui al comma precedente, firmato dall'imprenditore e controfirmato dal gestore dell'ecocentro al momento del conferimento, costituisce equipollente al formulario di identificazione di cui all'art.15 del D. Lgs. 22/97.
  2. Per il produttore agricolo che effettua il trasporto dei rifiuti in conto proprio, la raccolta ordinata delle fatture di acquisto dei prodotti che danno origine alle tipologie dei rifiuti e dei documenti di conferimento relativi ai rifiuti costituisce quando occorre documentazione equipollente al registro di carico e scarico e solleva il conferitore di rifiuti dalla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione di cui alla L. 70/94.
  3. Il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi di quantità superiori a 30 Kg o 30 l è comunque vincolata all’iscrizione all’Albo Nazionale degli Smaltitori.

Art.7

Oneri dei gestori degli Ecocentri

  1. I gestori degli Ecocentri dovranno osservare i seguenti obblighi ed adempimenti amministrativi in ordine alla gestione dei rifiuti di cui al presente accordo:
  1. Il titolare dell'ecocentro negli orari di apertura dovrà sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologia di rifiuto o il danneggiamento delle strutture adibite alla raccolta .
  2. Il titolare dovrà rendere accessibile l'area agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Art.8

Modalità attuative

  1. Le parti si impegnano a stipulare entro sei mesi dalla firma del presente accordo apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti.

 

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFUTI AGRICOLI DALL'AZIENDA PRODUTTRICE ALL'ECOCENTRO CONVENZIONATO

ECOCENTRO DI CONFERIMENTO

(ESTREMI E DATI IDENTIFICATIVI )

DATA DATA
 

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

CODICI CER

QUANTITA'

KG - LITRI- UNITA'- COLLI

(da verificarsi a destino)

QUANTITA'

KG - LITRI- UNITA'- COLLI

(verificata a destino)

  RESIDUI DI LAVORAZIONE (SCARTI ORGANICI E VEGETALI)

02.01.03

   
  RIFIUTI PLASTICI (ANCHE IN POLIETILENE ED ESCLUSI IMBALLAGGI)

02.01.04

   
  OLI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

02.03.04

   
  ROTTAMI FERROSI

12.01.02

   
  IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

15.01.01

   
  IMBALAGGI IN PLASTICA

15.01.02

   
  IMBALLAGGI IN LEGNO E AFFINI

15.01.03

   
  IMBALLAGGI IN METALLO

15.01.04

   
  ALTRI IMBALLAGGI COMPOSITI O POLIACCOPPIATI

15.01.05

15.01.06

   
  CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI LAVATI SECONDO METODO ARPAT

15.01.06

   
  INDUMENTI E PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

15.02.01

   
  PNEUMATICI FUORI USO

16.01.03

   
  ROTTAMI DI VETRO

20.01.02

   
  ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI:

………….

   
         
         
         
  CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI NON LAVATI

02.01.05

   
  OLI MINERALI ESAURITI

13.02.02

   
  BATTERIE ED ACCUMULATORI

16.06.01

   
  ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI:

…………

   
         
         
         

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONFERENTE

NOME O RAGIONE SOCIALE __________________________________________

CODICE FISCALE ___________________________________________________

LUOGO DI PRODUZIONE O DI DETENZIONE _____________________________

 

FIRMA DEL CONFERITORE FIRMA DEL GESTORE DELL'ECONCENTRO

_____________________________ _______________________________________

 

Allegato 2

procedura per Il LAVAGGIO dei contenitori usati di prodotti fitosanitari

Indice:

Premessa

Metodologia di lavoro

Considerazioni

Procedura

Premessa

In attuazione degli indirizzi del "Piano regionale di gestione dei rifiuti - 2° stralcio relativo ai rifiuti speciali, anche pericolosi" di cui alla DCRT n° 385 del 21/12/99, ed in particolare del paragrafo 5.4.4.1 – disciplina particolare della gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, viene dettagliata la procedura metodologica per il lavaggio dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

Il D.Lgs 22/97, e più in generale, le strategie comunitarie, si pongono come obbiettivi prioritari in materia di rifiuti:

1. La prevenzione dei rifiuti intesa come riduzione al minimo della quantità e pericolosità dei rifiuti

2. Una gestione fortemente orientata alla protezione e tutela dell’ambiente ed alla conservazione delle risorse naturali.

Nell’ambito di questo secondo punto sono state individuate le azioni elencate di seguito per ordine di priorità:

  1. Reimpiego
  2. Riciclo
  3. Recupero di materia
  4. Recupero di energia
  5. Smaltimento.

Fermo restando che sono da perseguire tutte le politiche finalizzate ad una riduzione dei consumi di prodotti fitosanitari, la bonifica mediante lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari risponde pienamente agli obbiettivi strategici sopra indicati, poichè:

Lo scopo pertanto della procedura è quello di ridurre la pericolosità dei rifiuti in esame che permetta, nell’ambito degli indirizzi del Piano, l’organizzazione dei servizi di gestione finalizzati alla raccolta differenziata.

 

Metodologia di lavoro

Sono state prese a riferimento per l’elaborazione della metodologia, le procedure normalmente consigliate per le pratiche del laboratorio chimico quando, nei travasi e nei lavaggi, è necessario garantire un trasferimento pressochè quantitativo di un prodotto.

I fattori che incidono sulla buona riuscita dell’operazione sono:

Il solvente da considerare è, ovviamente, l’acqua ed il suo quantitativo, sempre limitato rispetto al volume del recipiente, incide relativamente sul risultato finale e, comunque, in ogni caso non tanto quanto la fase di sgocciolamento del recipiente tra un risciacquo e l’altro.

Tenuto conto quanto sopra, sono state considerate le esperienze più significative, condotte in ambito regionale e non, da soggetti pubblici e privati.

Dall’esame è da rilevare che:

  1. le indagini hanno riguardato esperienze condotte sia in laboratorio che sul campo;
  1. gran parte delle indagini analitiche sono state effettuate in data antecendente al Dlgs 22/97, prendendo a riferimento la deliberazione del CI 27/7/84 con i relativi valori limite per la classificazione dei rifiuti in speciali e speciali tossici e nocivi.

In merito è da rilevare che le concentrazioni limite prese a riferimento risultano uguali, ed in alcuni casi più restrittive, rispetto ai criteri comunitari per la classificazione dei rifiuti speciali in rifiuti speciali pericolosi di cui alla decisione 94/904/CEE ed alla nuova proposta di revisione in discussione in questi giorni; pertanto quelli presi a riferimento sono da ritenersi più cautelativi.

Inoltre il valore limite di residuo di principio attivo indicato nel piano di gestione dei rifiuti, pari a 0,05% º 500 mg p.a/ kg di rifiuto, risulta ancora più cautelativo rispetto ai sopracitati riferimenti normativi.

  1. le indagini analitiche sui contenitori bonificati mediante lavaggio effettuato in vari modi hanno accertato il declassamento del rifiuto da tossico e nocivo a speciale. L’eccezione riguardava alcuni specifici prodotti fitosanitari nell’ambito di quelli etichettati come molto tossici (T+).
  1. appare particolarmente significativa l’esperienza del Dipartimento provinciale ARPAT di Pistoia poiché riferita ad indagini effettuate nel 1998 (già vigente il DLgs 22/97) su contenitori bonificati dagli utilizzatori (verifica di una esperienza in "campo"). Le analisi hanno interessato 54 campioni costituiti da contenitori di varia natura dichiarati essere stati sottoposti a bonifica dagli utilizzatori mediante lavaggio (3 volte). Gli accertamenti hanno evidenziato che quando la procedura è stata attuata correttamente la concentrazione del principio attivo è risultata molto bassa e di gran lunga inferiore al valore di 500 mg p.a/kg di rifiuto (0,05%) indicata dal piano in fase di approvazione. Il valore massimo rilevato (500 mg p.a/kg di rifiuto) era riferito ad un contenitore di prodotto fitosanitario (dimetoato) per il quale, in altre due occasioni, erano stati rilevati valori decisamente inferiori: inferiore al limite di rilevabilità in un campione e 97,3 mg p.a./Kg di rifiuto nell’altro.. Ciò indica che sul risultato incide poco la natura del principio attivo e molto la concreta esecuzione del lavaggio, oggetto pertanto di adeguato controllo.

 

Considerazioni

Alla luce di quanto sopra esposto, sono da ritenersi sufficienti gli elementi in possesso dell’Agenzia per la stesura della metodologia di bonifica dei contenitori usati di prodotti fitosanitari.

I risultati, se le procedure sono concretamente attuate, sono molto positivi anche con metodologie definite al minimo (3 lavaggi indipendentemente dalla tossicità del prodotto, non focalizzazione dell’attenzione sul quantitativo di solvente e sulla necessità di sgocciolamento etc). Comunque cautelativamente si ritiene necessario tener presente e definire anche quelle variabili, come effettivamente indicato nel capitolo "procedura".

L’effettivo risultato dipende dai comportamenti individuali su cui incide notevolmente la formazione degli utilizzatori. A tal fine le Amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati dovranno prevedere adeguati corsi formativi.

La metodologia di lavaggio, per non vanificarne la funzione, per consentire i necessari controlli e per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente, dovrà trovare spazio in una procedura più generale, cui l’ARPAT è disponibile a fornire il proprio contributo tecnico, che definisca:

  1. le modalità di:
  1. i divieti
  2. le conseguenze in caso di accertato non rispetto della procedura
  3. le modalità di campionamento dei rifiuti ai fini dell’autocontrollo e del controllo da stabilirsi a cura dell’organo tecnico (ARPAT) non appena saranno precisati i punti 1) e 2) sopraindicati.

 

Procedura

Titolo procedura per il lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari
Finalità

§ ridurre la pericolosità dei rifiuti costituiti da contenitori usati di prodotti fitosanitari,

§ consentire il reimpiego del prodotto fitosanitario residuo,

§ permettere l’organizzazione dei servizi di gestione finalizzati alla raccolta differenziata ed al recupero

Definizione

- Prodotto fitosanitario: sostanze attive e preparati contenenti una o più sostanze attive, definite dall’art. 2 del Dlgs 17/03/95, n° 194 (art. 2, c. 1a) nelle forme in cui sono forniti all’utilizzatore finale e destinati a proteggere i vegetali e le forme vegetali da organismi nocivi o a prevenirne gli effetti

- Contenitore vuoto: l’imballaggio primario che ha contenuto il prodotto o comunque l’imballaggio che con esso è venuto a contatto diretto.

- Operazione di lavaggio del contenitore vuoto: lavaggio con acqua dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori vuoti effettuato presso il luogo di utilizzazione dei prodotti stessi, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario previsto per il prodotto fitosanitario presente nel refluo stesso.

- Contenitore lavato: contenitore vuoto sottoposto all’operazione di lavaggio.

Riferimento normativo D.Lgs 5/2/97 n° 22/97 – norme comunitarie
Destinatari Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, quali:

- aziende agricole di cui all’art 21/35 del Codice civile

- altre tipologie di utilizzatori professionali e non professionali

Tipi di contenitori cui si applica la procedura Contenitori di plastica, metallo e di carta plastificata internamente
Classe di pericolosità del prodotto fitosanitario Tutte le classi tossicologiche
Modalità di effettuazione del lavaggio del contenitore L’operazione è effettuata dagli utilizzatori del prodotto fitosanitario, presso il luogo di utilizzazione, mediante lavaggio, manuale o meccanico, con acqua dei contenitori vuoti, usati, di prodotti fitosanitari, nei modi sottoindicati:
  Lavaggio manuale

a) immettere nel contenitore vuoto un quantitativo di acqua pari a circa il 20% del volume del contenitore vuoto (200 ml nel caso il contenitore abbia il volume di 1 litro),

b) richiudere il contenitore (se possibile)

c) agitare bene, avendo cura di:

§ accertarsi che l’acqua di lavaggio interessi tutte le asperità del contenitore, quali manici etc,

§ non venire in contatto con il liquido.

d) Trasferire il refluo così ottenuto nel recipiente contenente la soluzione di prodotto fitosanitario preparato per l’uso.

e) Sgocciolare bene il contenitore lavato

Ripetere il lavaggio e trasferimento come sopra indicato per almeno 3 volte.

  Lavaggio meccanico

Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato: per eseguire il lavaggio meccanico occorre:

 

§ una portata d’acqua minima di 4,5 litri/minuto

§ una pressione di almeno 3 bar

§ il tempo di lavaggio di almeno 40 secondi

§ il tempo di sgocciolamento del contenitore di almeno 60 secondi

Anche in questo caso l’acqua di lavaggio deve essere aggiunta al recipiente contenente la soluzione del principio fitosanitario ed impiegata per il trattamento fitosanitario previsto per il prodotto.

 

 

 

Allegato 1

Cooperativa "Terre di Maremma" Bottiglie o taniche Xn - T

§ riempimento del contenitore con acqua per ¾ e vigorosa agitazione

§ 5 lavaggi

Declassamento a speciali

§ Prove effettuate sia in laboratorio che da contenitori prelevati in azienda

§ Le prove su campo, ad esclusione di sporadici casi, hanno evidenziato concentrazioni da 1/100 ad 1/1000 della CL

  Bottiglie o taniche escluso quelli che presentano asperità (rientranze, interstizi) T+

§ riempimento del contenitore con acqua per ¾ e vigorosa agitazione

§ 10 lavaggi

Declassamento a speciali ad esclusione dei principi attivi: Brution e Trifina (T+)  
  Flessibili (buste) Xn - T

1. riempire le buste con acqua fino alla metà, agitare e svuotarle

2. ripetere l’operazione 1 per 3 volte

3. tagliare le buste lungo i bordi verticali

4. lavare la busta così aperta in un secchio con 10 l di acqua.

5. Ripetere l’operazione 4 per 2 volte

Declassamento a speciali  
    T+

1. riempire le buste con acqua fino alla metà, agitare e svuotarle

2. ripetere l’operazione 1 per 5 volte

3. tagliare le buste lungo i bordi verticali

4. lavare la busta così aperta in un secchio con 10 l di acqua.

5. Ripetere l’operazione 4 per 5 volte

   
Regione Piemonte tutti tutti

v Lavaggio manuale

a.) Immettere nel contenitore il 20% v/v di acqua

b.) Chiudere il contenitore

c.) Fare 15 inversioni complete per una durata complessiva di almeno 30’’

d.) Svuotare il contenitore e sgocciolare per 60’’

v Lavaggio meccanico

a.) Attrezzatura disponibile in commercio con portata minima di 4,5 l/min ed una pressione di almeno 3.0 bar

b.) Tempo di lavaggio di almeno 40’’

c.) Tempo di sgocciolamento di almeno 60’’

Speciali assimilabili agli urbani Riferimento: deliberazione Regione Piemonte approvata nella seduta del 19/10/98
ARPAT-PT Di vario tipo Tutte le classi 3 lavaggi con acqua Se la procedura è seguita correttamente i valori riscontrati sono bassi. Alcuni principi attivi sembrano asportabili con maggiore difficoltà (fenamirol e fenthion) L’indagine è riferita a contenitori lavati dagli utilizzatori.
Agrofarma rigidi   3 lavaggi Vedere tabella ARRR
Modena:

§ Consorzio provinciale Fitosanitario

§ USL

Contenitori lavabili (anche di carta purchè internamente plastificati) Non precisata lavaggio Speciali assimilabili agli urbani

§ Procedure elaborate sulla base di studi effettuati dall’USL di MO per vari anni (dal 1986 al 1992 come fase sperimentale e successivamente come servizio operativo permanente) in accordo con Provincia – Regione e di vari Comuni

§ Vedi note relative a documento USL - MO

§ Tutto si riferisce agli anni prima del 1997. Con l’entrata in vigore del Dlgs 22/97 la provincia di MO, con delibera n°310 del 14/10/98 con la quale approva un accrdo di programma che modifica il sistema di gestione di tali tipologie di contnitori, prevedendo, per i piccoli imprenditori, il conferimento a centri di raccolta pubblica, di contenitori anche non bonificati (vedi nota a questa delibera)

  Carta non plastificata Non precisata Scuotimento del contenitore di carta sul recipiente su cui si prepara la miscela.    
Regione Veneto (DGRT n° 1261 del 20/04/99) Non precisati Xn 3 lavaggi. Per ogni lavaggio: usare un volume di acqua pari al 20% del volume del recipiente.

Svuotare dopo ogni lavaggio e sgocciolare

   
    T e T+ ( 1° classe) 6 lavaggi. Per ogni lavaggio: usare un volume di acqua pari al 20% del volume del recipiente.

Svuotare dopo ogni lavaggio e sgocciolare

   
      Lavaggio meccanico:

- portata minima di acqua: 4,5 l/min,

- pressione almeno 3.0 bar.

- Tempo di lavaggio: 40’’

- Tempo di sgocciolamento: 60’’