| DGR REGIONE TOSCANA
|
GIUNTA REGIONALE
|
| Delibera |
N .139 |
del 14-02-2000 |
| Oggetto: L.R. 25/98 - ART. 4
COMMA 1 - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TIPO PER IL
RIUTILIZZO, RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI
NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEL SETTORE AGRICOLO" E
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI
CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI. |
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D. Lgs. n. 22 del 05.02.97 e sue modifiche e
integrazioni di cui al D. Lgs. n. 389 del 08.11.97 e L. n. 426
del 0912.98;
CONSIDERATO che lart. 4, comma 4, del D. Lgs. 22/97
prevede che le autorità competenti possano promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti
economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel
rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti
economici;
VISTA la L.R. n. 25 del 18.05.98 "Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";
CONSIDERATO che lart. 4, comma 1, della L.R. 25/98
favorisce e definisce opportune intese con Province, Comuni ed
operatori singoli e associati della produzione e della
distribuzione al fine di attivare interventi volti a limitare la
produzione di rifiuti
VISTO lart 5 lettera e) della L.R.25/98 inerente le
competenze regionali relative alladozione di direttive
tecniche e procedurali per lesercizio delle funzioni
attribuite agli Enti Locali;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, dintesa con gli
operatori del settore, ha predisposto una bozza di accordo di
programma tipo allo scopo di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti prodotti
nellattività lavorativa del settore agricolo;
ATTESO che tale ipotesi di accordo è stata preventivamente
discussa nellambito del tavolo di concertazione con le
Organizzazioni e Associazioni firmatarie del Protocollo
dintesa in agricoltura presso il Dipartimento agricoltura
nella seduta del 19.10.99;
SENTITO il Comitato Tecnico della Programmazione che nella
seduta del 13.1.2000 ha convenuto sullopportunità di
promuovere iniziative tendenti al riutilizzo di materiali ed alla
semplificazione di procedure amministrative rinviando alle
competenze delle singole province ed eventualmente dei comuni, la
stipula effettiva degli accordi di programma previsti dal Decreto
legislativo n. 22/1997 con il comparto agricolo secondo le
opportunità e le necessità che di volta in volta si
presenteranno;
ATTESO che la suddetta bozza di accordo tipo è stata discussa
congiuntamente a tutti i rappresentanti delle Province ed è
stata esaminata positivamente nella seduta del.28.1.2000 della
Conferenza Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui allart
8 comma 1 della L.R. n. 25/98;
VISTA la bozza di accordo tipo allegata (Allegato 1);
VISTA la nota della Direzione Generale A.R.P.A.T. del
04.02.2000 con la quale viene trasmessa la "Procedura per il
lavaggio dei contenitori usati di prodotti fitosanitari"
prevista al punto 5.4.5 della D.C.R.T. n. 385 del 21.12.99
allegata alla presente deliberazione (Allegato 2);
A VOTI UNANIMI DELIBERA
1. di approvare per quanto in premessa la bozza di accordo
tipo allegata (Allegato 1), al fine di favorire anche attraverso
la semplificazione delle procedure, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti prodotti nellattività
lavorativa del settore agricolo;
2. di prendere atto che la bozza di accordo di programma tipo
di cui trattasi risponde anche agli obiettivi e motivazioni di
cui allart. 4 del D. Lgs 22/97, nonché allart. 4,
comma 1, della L.R 25/98;
3. di dare mandato alle Province ed eventualmente ai Comuni
interessati di intraprendere tutte le azioni necessarie per la
successiva stipula di accordi di programma con il settore
agricolo sulla base della bozza di accordo tipo allegata, e
secondo le singole necessità ed opportunità che si dovessero di
volta in volta presentare;
4. di approvare la "Procedura per il lavaggio dei
contenitori usati di prodotti fitosanitari" (Allegato 2);
5. di trasmettere la presente Delibera alle Amministrazioni
Provinciali, allA.N.C.I., alla Direzione Generale
A.R.P.A.T. ed alle associazioni di categoria del settore
agricolo;
6. di stabilire che il presente provvedimento ed i suoi
allegati soggetti a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1,
lettera b), della L.R. 9/95 siano pubblicato per intero sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3,
comma 1 della Legge Regionale n. 18/96.
Allegato 1
BOZZA DI ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA'
AGRICOLE
Premesso che
- il decreto legislativo 5
febbraio 1997 n.22 fornisce una nuova e completa
disciplina per la gestione dei rifiuti in recepimento
delle direttive comunitarie n.91/156/CEE, n. 91/689/CEE e
n.94/62/CE;
- gli obiettivi fondamentali
della nuova legge - quadro sono quelli di assicurare
un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci
(art.2), favorire la "prevenzione della produzione
di rifiuti " (art.2), ridurre la quota di rifiuti
avviati allo smaltimento privilegiando il
"reimpiego, il riciclaggio ed il recupero"
(art.4);
- in tale prospettiva, il D.
Lgs. 22/97 prevede e disciplina in modo rinnovato una
serie di importanti strumenti di controllo della gestione
dei rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, quali
il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), il
registro di carico e scarico dei rifiuti, l'Albo delle
imprese per la gestione dei rifiuti, il formulario di
identificazione;
- per il perseguimento delle
finalità del decreto e per affrontare le difficoltà
applicative in spirito di leale collaborazione fra
autorità competenti, operatori economici ed associazioni
di categoria, la legge invita (art. 2, co.4) Stato,
Regioni ed Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze ad adottare ogni opportuna azione avvalendosi
anche mediante accordi e contratti di programma, di
soggetti privati o pubblici qualificati;
- più specificamente, l'art.
4, co.4, prevede che le autorità competenti promuovono e
stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti
economici interessati al fine di favorire il riutilizzo,
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego delle materie prime e dei
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la
possibilità di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme
comunitarie ed il ricorso a strumenti economici;
- le disposizioni citate al
punto precedente prevedono espressamente:
- il coinvolgimento negli
accordi di programma di soggetti privati qualificati, fra
i quali le associazioni di categoria;
- la possibilità di stabilire
con gli accordi di programma specifiche agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle
norme comunitarie;
- la legge regionale 25/98,
conformemente al D. Lgs. 22/97 prevede la eventualità di
attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione
dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti
negoziali;
Considerato
che
- la prima fase applicativa del
Decreto ha dato luogo ad alcune difficoltà collegate
principalmente alla concreta possibilità di gestione dei
predetti adempimenti modellati su realtà imprenditoriali
medio grandi, da parte di aziende che producono ridotte
quantità di rifiuti ed in particolare per le aziende
agricole caratterizzate da peculiarità specifiche;
- le difficoltà applicative
sono tali da condizionare negativamente sia l'attività
di numerosissime piccole unità produttive impegnate in
adempimenti onerosi rispetto alle caratteristiche dei
rifiuti prodotti, sia l'efficacia dell'azione di
controllo da parte degli enti preposti, costretti a
gestire un numero imponente di pratiche burocratiche
riguardanti attività di minore impatto che potrebbero
essere efficacemente trattate in forme semplificate e
coordinate;
- scopo del presente accordo è
perciò quello di rendere concretamente applicabile alle
imprese agricole, che per la loro dimensione o la loro
configurazione organizzativa producono una limitata
quantità di rifiuti, una legge di importanza
fondamentale per i valori costituzionalmente garantiti;
- la Conferenza Regionale per
la gestione dei rifiuti di cui allart. 8, comma 1,
della L.R. 25/98 ha espresso parere positivo al presente
accordo;
Visto che
- la Giunta Regionale ha
approvato bozza di accordo tipo avente per oggetto
"Approvazione bozza accordo tipo per il riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
nellattività lavorativa del settore
agricolo";
spettano alla Provincia:
- le funzioni amministrative
concernenti la programmazione e l'organizzazione della
gestione dei rifiuti a livello provinciale
- il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, in quanto delegate dalla Regione
- le funzioni di vigilanza e
controllo sulle attività di gestione dei rifiuti che
sono esercitate avvalendosi dell' ARPAT;
spettano all'ARPAT:
- le funzioni di controllo di
carattere tecnico-scientifico connesse alla protezione
ambientale;
TUTTO CIÒ
PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
LE PARTI:
LA PROVINCIA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
CISPEL
ARPAT
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
STIPULANO IL
SEGUENTE
ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
Art.1
Scopo
Il presente accordo di programma
ha lo scopo di:
- favorire ed incrementare le
attività di recupero, riutilizzo e riciclaggio di alcune
tipologie di rifiuti attraverso un sistema organizzato di
conferimento e raccolta dei medesimi presso appositi
centri di raccolta o ecocentri;
- introdurre agevolazioni e /o
semplificazioni burocratiche in materia di adempimenti
amministrativi a carico delle aziende agricole
produttrici di rifiuti;
- elevare l'efficacia dei
controlli;
- incrementare i livelli di
protezione ambientale, individuando corretti percorsi per
la gestione integrata dei rifiuti agricoli.
Art.2
Oggetto
Il presente accordo si applica ai
rifiuti prodotti, di norma, nell'ambito dell'impresa agricola,
quali ad esempio:
a) imballaggi in carta e cartone;
b) imballaggi in polietielene
(films) e altri imballaggi e rifiuti plastici, compresi i
contenitori di prodotti fitosanitari;
c) materiali plastici non di
imballaggi (teli in PE per pacciamature e coperture serre, ecc.);
d) imballaggi in legno e affini
(pallets, cassette, cassette da ortofrutta, ecc.);
e) altri imballaggi compositi o
poliaccoppiati;
f) imballaggi in vetro e rottami
in vetro;
g) pneumatici fuori uso;
h) oli minerali esauriti;
i) batterie ed accumulatori;
l) altri rifiuti potenzialmente
pericolosi.
Art.3
Modalità di
gestione di alcuni rifiuti pericolosi prima del conferimento
- Il deposito temporaneo nei
luoghi di produzione dei rifiuti pericolosi deve essere
fatto per tipi omogenei nel rispetto delle condizioni di
cui all'art.6 del D. Lgs. 22/97 e con le seguenti
precauzioni:
- le batterie e gli
accumulatori devono essere stoccate in idonei contenitori
e dovranno essere conservati in locali idonei a prevenire
qualsiasi possibilità di versamento o dispersione delle
sostanze liquide;
- gli oli esauriti da
motori, trasmissioni ed ingranaggi ed i filtri olio
devono essere tenuti prima del conferimento in
contenitori a tenuta adatti a conservarli in condizioni
idonee, eliminando i rischi di rottura e versamenti. Non
possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, miscele
acquose, emulsioni oleose, idrocarburi, solventi organici
clorurati. Inoltre, devono essere provvisti di idonee
chiusure per impedire la fuoriuscita di contenuto, di
dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza
il riempimento e svuotamento, e di mezzi di presa per
rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione. Devono essere inoltre dotati di apposita
etichettatura che ne identifichi il contenuto.
Art.4
Disposizioni
tecniche per il lavaggio dei contenitori vuoti di fitosanitari
- Gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari, prima del conferimento degli imballaggi
usati di prodotti fitofarmaci devono provvedere al loro
lavaggio con acqua nel luogo ove si proceda alla
preparazione della miscela e il trattamento
fitosanitario, al fine di asportare la massima quantità
possibile di prodotto residuo dagli stessi.
- Tale operazione
potrà avvenire manualmente mediante lavaggi consecutivi
o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche,
secondo la metodologia in allegato.
- Le acque reflue
derivanti dai singoli lavaggi dovranno essere immesse
esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il
trattamento fitosanitario.
- Dopo aver
effettuato le operazioni di lavaggio, gli utilizzatori di
prodotti di fitosanitari conferiscono ai centri di
raccolta gli imballaggi unitamente ai sistemi di chiusura
(tappi), separati dagli imballaggi stessi, in appositi
sacchi in plastica trasparenti, muniti di chiusura
irreversibile e di etichetta su cui ogni utilizzatore
dovrà indicare il nome e la ragione sociale, indirizzo
della sede operativa e la data di conferimento.
- Nei sacchi di
plastica destinati al conferimento degli imballaggi usati
di prodotti fitosanitari non possono essere immessi:
- imballaggi contenenti
prodotti fitosanitari non utilizzati o solo parzialmente
utilizzati,
- imballaggi vuoti che non
siano stati sottoposti alle operazioni di lavaggio
indicate nei punti precedenti;
- qualsiasi altro materiale
diverso dagli imballaggi e parti accessorie sottoposti
alle operazioni di lavaggio indicate nei punti
precedenti.
- Oltre ai controlli empirici
all'atto del conferimento dei sacchi contenenti gli
imballaggi usati di prodotti fitosanitari, potranno
essere effettuati prelievi e analisi degli imballaggi
conferiti, secondo adeguate modalità di campionamento,
al fine di verificare l'eventuale contaminazione degli
stessi dovuta alla mancata applicazione delle operazioni
di lavaggio o l'eventuale presenza di prodotti
fitosanitari o materiali diversi degli imballaggi
sottoposti alle operazioni di lavaggio.
- Gli accertamenti
analitici saranno effettuati su base campionaria dal
gestore dell' ecocentro con relativi oneri a carico dei
soggetti conferenti.
- Ai fini del
recupero, gli imballaggi sottoposti alle operazioni di
lavaggio debbono presentare residui di prodotti
fitosanitari < 0,05% di principio attivo.
- Nel dettaglio le procedure di
lavaggio dovranno ottemperare a quanto previsto
allAllegato 2 alla D.G.R.T. n. 0000 del 00.00.2000
avente per oggetto "L.R. 25/98 art. 4, comma 1 -
Approvazione bozza accordo tipo per il riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
nellattività lavorativa del settore agricolo, e
presa datto delle procedure per il lavaggio dei
contenitori usati di prodotti fitosanitari".
Art.5
Modalità di
conferimento
- I soggetti stipulanti il
presente accordo si impegnano a promuovere tutte le
iniziative idonee alla realizzazione e messa in esercizio
di ECOCENTRI al servizio delle raccolte finalizzate di
rifiuti prodotti nelle imprese agricole.
- Si intendono per
ECOCENTRI:
- gli impianti di stoccaggio di
rifiuti speciali gestite da operatori autorizzati che
abbiano le stesse caratteristiche delle strutture
previste dai piani provinciali;
- analoghe aree
appositamente attrezzate collocate presso consorzi
agrari, imprese agricole e/o consorzi e cooperative di
imprese agricole, nonché strutture di
commercializzazione di prodotti e articoli per
l'agricoltura.
- Gli ECOCENTRI e le aree di
conferimento ad essi equiparabili devono in ogni caso
essere autorizzati ai sensi degli articoli 27- 28 del D.
Lgs. 22/97.
- I rifiuti dovranno
essere conferiti in modo differenziato e per tipi
omogenei.
- Per il conferimento
dei contenitori di prodotti utilizzati per la profilassi
e la terapia, di fitosanitari e dei rifiuti agrochimici
lavati vengono messi a disposizione dei produttori che ne
fanno richiesta dei sacchi provvisti di etichetta su cui
vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.
- Il personale
addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente
chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante
in modo leggibile i dati identificativi del conferente.
Art.6
Adempimenti dei
soggetti produttori
- Il trasporto dei rifiuti in
conto proprio da conferire agli ecocentri dovrà essere
accompagnato da un certificato, secondo lo schema
allegato che documenta il conferimento e che contiene i
seguenti dati:
- individuazione e ragione
sociale dell'imprenditore agricolo,
- qualità e quantità del
conferimento ed identificazione del centro di raccolta.
- Il certificato di cui al
comma precedente, firmato dall'imprenditore e
controfirmato dal gestore dell'ecocentro al momento del
conferimento, costituisce equipollente al formulario di
identificazione di cui all'art.15 del D. Lgs. 22/97.
- Per il produttore
agricolo che effettua il trasporto dei rifiuti in conto
proprio, la raccolta ordinata delle fatture di acquisto
dei prodotti che danno origine alle tipologie dei rifiuti
e dei documenti di conferimento relativi ai rifiuti
costituisce quando occorre documentazione equipollente al
registro di carico e scarico e solleva il conferitore di
rifiuti dalla presentazione del Modello Unico di
Dichiarazione di cui alla L. 70/94.
- Il trasporto in conto proprio
di rifiuti pericolosi di quantità superiori a 30 Kg o 30
l è comunque vincolata alliscrizione allAlbo
Nazionale degli Smaltitori.
Art.7
Oneri dei
gestori degli Ecocentri
- I gestori degli Ecocentri
dovranno osservare i seguenti obblighi ed adempimenti
amministrativi in ordine alla gestione dei rifiuti di cui
al presente accordo:
- tenuta del registro di carico
e scarico
- presentazione della
dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD)
- compilazione del formulario
di identificazione per il trasporto dei rifiuti alle
ditte di smaltimento o recupero dei rifiuti.
- Il titolare dell'ecocentro
negli orari di apertura dovrà sorvegliare l'area al fine
di impedire l'immissione di altre tipologia di rifiuto o
il danneggiamento delle strutture adibite alla raccolta .
- Il titolare dovrà
rendere accessibile l'area agli organi di controllo per
la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di
gestione dei rifiuti.
Art.8
Modalità
attuative
- Le parti si impegnano a
stipulare entro sei mesi dalla firma del presente accordo
apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori per il
recupero e il riciclaggio dei rifiuti.
SCHEDA DI
ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFUTI AGRICOLI DALL'AZIENDA PRODUTTRICE
ALL'ECOCENTRO CONVENZIONATO
ECOCENTRO DI CONFERIMENTO
(ESTREMI E DATI
IDENTIFICATIVI )
|
DATA |
DATA |
| |
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
|
CODICI CER
|
QUANTITA'
KG - LITRI-
UNITA'- COLLI
(da
verificarsi a destino)
|
QUANTITA'
KG - LITRI-
UNITA'- COLLI
(verificata
a destino)
|
| |
RESIDUI DI LAVORAZIONE (SCARTI ORGANICI E
VEGETALI) |
02.01.03
|
|
|
| |
RIFIUTI PLASTICI (ANCHE IN POLIETILENE ED
ESCLUSI IMBALLAGGI) |
02.01.04
|
|
|
| |
OLI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI |
02.03.04
|
|
|
| |
ROTTAMI FERROSI |
12.01.02
|
|
|
| |
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE |
15.01.01
|
|
|
| |
IMBALAGGI IN PLASTICA |
15.01.02
|
|
|
| |
IMBALLAGGI IN LEGNO E AFFINI |
15.01.03
|
|
|
| |
IMBALLAGGI IN METALLO |
15.01.04
|
|
|
| |
ALTRI IMBALLAGGI COMPOSITI O POLIACCOPPIATI |
15.01.05
15.01.06
|
|
|
| |
CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI
LAVATI SECONDO METODO ARPAT |
15.01.06
|
|
|
| |
INDUMENTI E PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE |
15.02.01
|
|
|
| |
PNEUMATICI FUORI USO |
16.01.03
|
|
|
| |
ROTTAMI
DI VETRO |
20.01.02
|
|
|
| |
ALTRI
RIFIUTI NON PERICOLOSI: |
.
|
|
|
| |
|
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|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
CONTENITORI
USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI NON LAVATI |
02.01.05
|
|
|
| |
OLI
MINERALI ESAURITI |
13.02.02
|
|
|
| |
BATTERIE
ED ACCUMULATORI |
16.06.01
|
|
|
| |
ALTRI
RIFIUTI PERICOLOSI: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONFERENTE
NOME O RAGIONE SOCIALE
__________________________________________
CODICE FISCALE
___________________________________________________
LUOGO DI PRODUZIONE O DI
DETENZIONE _____________________________
|
FIRMA DEL CONFERITORE FIRMA DEL GESTORE
DELL'ECONCENTRO
_____________________________
_______________________________________
|
Allegato 2
procedura
per Il LAVAGGIO dei contenitori usati di prodotti fitosanitari
Indice:
Premessa
Metodologia di lavoro
Considerazioni
Procedura
Premessa
In attuazione degli indirizzi del
"Piano regionale di gestione dei rifiuti - 2° stralcio
relativo ai rifiuti speciali, anche pericolosi" di cui alla
DCRT n° 385 del 21/12/99, ed in particolare del paragrafo
5.4.4.1 disciplina particolare della gestione dei
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, viene dettagliata
la procedura metodologica per il lavaggio dei contenitori vuoti
di prodotti fitosanitari.
Il D.Lgs 22/97, e più in generale, le
strategie comunitarie, si pongono come obbiettivi prioritari in
materia di rifiuti:
1. La prevenzione dei rifiuti intesa
come riduzione al minimo della quantità e pericolosità
dei rifiuti
2. Una gestione fortemente orientata
alla protezione e tutela dellambiente ed alla
conservazione delle risorse naturali.
Nellambito di questo secondo
punto sono state individuate le azioni elencate di seguito
per ordine di priorità:
- Reimpiego
- Riciclo
- Recupero di materia
- Recupero di energia
- Smaltimento.
Fermo restando che sono da perseguire tutte
le politiche finalizzate ad una riduzione dei consumi di prodotti
fitosanitari, la bonifica mediante lavaggio dei contenitori usati
di prodotti fitosanitari risponde pienamente agli obbiettivi
strategici sopra indicati, poichè:
- incide sulla riduzione di
pericolosità del rifiuto,
- consente il reimpiego, nella pratica
agricola cui il prodotto è destinato, del prodotto
fitosanitario residuo, normalmente inviato allo
smaltimento con i contenitori,
- consente il recupero energetico dei
contenitori bonificati º imballaggi primari.
Lo scopo pertanto della procedura è quello
di ridurre la pericolosità dei rifiuti in esame che permetta,
nellambito degli indirizzi del Piano, lorganizzazione
dei servizi di gestione finalizzati alla raccolta differenziata.
Metodologia di lavoro
Sono state prese a riferimento per
lelaborazione della metodologia, le procedure normalmente
consigliate per le pratiche del laboratorio chimico quando, nei
travasi e nei lavaggi, è necessario garantire un trasferimento
pressochè quantitativo di un prodotto.
I fattori che incidono sulla buona riuscita
delloperazione sono:
- solvente (natura e quantità)
- n° di lavaggi consigliati
(normalmente 3)
- modalità di effettuazione
Il solvente da considerare è, ovviamente,
lacqua ed il suo quantitativo, sempre limitato rispetto al
volume del recipiente, incide relativamente sul risultato finale
e, comunque, in ogni caso non tanto quanto la fase di
sgocciolamento del recipiente tra un risciacquo e laltro.
Tenuto conto quanto sopra, sono state
considerate le esperienze più significative, condotte in ambito
regionale e non, da soggetti pubblici e privati.
Dallesame è da rilevare che:
- le indagini hanno riguardato
esperienze condotte sia in laboratorio che sul campo;
- gran parte delle indagini analitiche
sono state effettuate in data antecendente al Dlgs 22/97,
prendendo a riferimento la deliberazione del CI 27/7/84
con i relativi valori limite per la classificazione dei
rifiuti in speciali e speciali tossici e nocivi.
In merito è da rilevare che le
concentrazioni limite prese a riferimento risultano uguali,
ed in alcuni casi più restrittive, rispetto ai criteri
comunitari per la classificazione dei rifiuti speciali in
rifiuti speciali pericolosi di cui alla decisione 94/904/CEE
ed alla nuova proposta di revisione in discussione in questi
giorni; pertanto quelli presi a riferimento sono da ritenersi
più cautelativi.
Inoltre il valore limite di residuo di
principio attivo indicato nel piano di gestione dei rifiuti,
pari a 0,05% º 500 mg p.a/ kg di rifiuto, risulta ancora più
cautelativo rispetto ai sopracitati riferimenti normativi.
- le indagini analitiche sui contenitori
bonificati mediante lavaggio effettuato in vari modi
hanno accertato il declassamento del rifiuto da tossico e
nocivo a speciale. Leccezione riguardava alcuni
specifici prodotti fitosanitari nellambito di
quelli etichettati come molto tossici (T+).
- appare particolarmente significativa
lesperienza del Dipartimento provinciale ARPAT di
Pistoia poiché riferita ad indagini effettuate nel 1998
(già vigente il DLgs 22/97) su contenitori bonificati
dagli utilizzatori (verifica di una esperienza in
"campo"). Le analisi hanno interessato 54
campioni costituiti da contenitori di varia natura
dichiarati essere stati sottoposti a bonifica dagli
utilizzatori mediante lavaggio (3 volte). Gli
accertamenti hanno evidenziato che quando la procedura è
stata attuata correttamente la concentrazione del
principio attivo è risultata molto bassa e di gran lunga
inferiore al valore di 500 mg p.a/kg di rifiuto (0,05%)
indicata dal piano in fase di approvazione. Il valore
massimo rilevato (500 mg p.a/kg di rifiuto) era riferito
ad un contenitore di prodotto fitosanitario (dimetoato)
per il quale, in altre due occasioni, erano stati
rilevati valori decisamente inferiori: inferiore al
limite di rilevabilità in un campione e 97,3 mg p.a./Kg
di rifiuto nellaltro.. Ciò indica che sul
risultato incide poco la natura del principio attivo e
molto la concreta esecuzione del lavaggio, oggetto
pertanto di adeguato controllo.
Considerazioni
Alla luce di quanto sopra esposto, sono da
ritenersi sufficienti gli elementi in possesso dellAgenzia
per la stesura della metodologia di bonifica dei contenitori
usati di prodotti fitosanitari.
I risultati, se le procedure sono
concretamente attuate, sono molto positivi anche con metodologie
definite al minimo (3 lavaggi indipendentemente dalla tossicità
del prodotto, non focalizzazione dellattenzione sul
quantitativo di solvente e sulla necessità di sgocciolamento
etc). Comunque cautelativamente si ritiene necessario tener
presente e definire anche quelle variabili, come effettivamente
indicato nel capitolo "procedura".
Leffettivo risultato dipende dai
comportamenti individuali su cui incide notevolmente la
formazione degli utilizzatori. A tal fine le Amministrazioni
pubbliche ed i soggetti privati interessati dovranno prevedere
adeguati corsi formativi.
La metodologia di lavaggio, per non
vanificarne la funzione, per consentire i necessari controlli e
per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e
dellambiente, dovrà trovare spazio in una procedura più
generale, cui lARPAT è disponibile a fornire il proprio
contributo tecnico, che definisca:
- le modalità di:
- deposito temporaneo dei contenitori
bonificati presso lutilizzatore del prodotto,
- conferimento ai centri di raccolta
- stoccaggio provvisorio presso i centri
di raccolta
- i divieti
- le conseguenze in caso di
accertato non rispetto della procedura
- le modalità di
campionamento dei rifiuti ai fini dellautocontrollo
e del controllo da stabilirsi a cura dellorgano
tecnico (ARPAT) non appena saranno precisati i punti 1) e
2) sopraindicati.
Procedura
| Titolo |
procedura
per il lavaggio dei contenitori usati di prodotti
fitosanitari |
| Finalità |
§ ridurre la pericolosità dei rifiuti
costituiti da contenitori usati di prodotti
fitosanitari,
§ consentire il reimpiego del prodotto
fitosanitario residuo,
§ permettere lorganizzazione dei
servizi di gestione finalizzati alla raccolta
differenziata ed al recupero
|
| Definizione |
- Prodotto
fitosanitario: sostanze attive e preparati
contenenti una o più sostanze attive, definite
dallart. 2 del Dlgs 17/03/95, n° 194 (art. 2,
c. 1a) nelle forme in cui sono forniti
allutilizzatore finale e destinati a proteggere
i vegetali e le forme vegetali da organismi nocivi o
a prevenirne gli effetti
- Contenitore
vuoto: limballaggio primario che ha
contenuto il prodotto o comunque limballaggio
che con esso è venuto a contatto diretto.
- Operazione
di lavaggio del contenitore vuoto: lavaggio
con acqua dei residui di prodotti fitosanitari
presenti nei contenitori vuoti effettuato presso il
luogo di utilizzazione dei prodotti stessi, con
riutilizzo del refluo così ottenuto per il
trattamento fitosanitario previsto per il prodotto
fitosanitario presente nel refluo stesso.
- Contenitore
lavato: contenitore vuoto sottoposto
alloperazione di lavaggio.
|
| Riferimento
normativo |
D.Lgs
5/2/97 n° 22/97 norme comunitarie |
| Destinatari |
Gli
utilizzatori di prodotti fitosanitari, quali:
- aziende
agricole di cui allart 21/35 del Codice civile
- altre
tipologie di utilizzatori professionali e non
professionali
|
| Tipi di
contenitori cui si applica la procedura |
Contenitori
di plastica, metallo e di carta plastificata internamente |
| Classe di
pericolosità del prodotto fitosanitario |
Tutte
le classi tossicologiche |
| Modalità
di effettuazione del lavaggio del contenitore |
Loperazione
è effettuata dagli utilizzatori del prodotto
fitosanitario, presso il luogo di utilizzazione,
mediante lavaggio, manuale o meccanico, con acqua
dei contenitori vuoti, usati, di prodotti fitosanitari,
nei modi sottoindicati: |
| |
Lavaggio
manuale
a) immettere nel
contenitore vuoto un quantitativo di acqua pari a
circa il 20% del volume del contenitore vuoto (200 ml
nel caso il contenitore abbia il volume di 1 litro),
b) richiudere il
contenitore (se possibile)
c) agitare bene,
avendo cura di:
§ accertarsi che lacqua di
lavaggio interessi tutte le asperità del
contenitore, quali manici etc,
§ non venire in contatto con il
liquido.
d) Trasferire il
refluo così ottenuto nel recipiente contenente la
soluzione di prodotto fitosanitario preparato per
luso.
e) Sgocciolare bene il
contenitore lavato
Ripetere il lavaggio e
trasferimento come sopra indicato per almeno 3 volte.
|
| |
Lavaggio
meccanico Il
lavaggio può essere effettuato con una delle
attrezzature disponibili sul mercato: per eseguire il
lavaggio meccanico occorre:
|
| |
§ una portata dacqua minima di 4,5
litri/minuto
§ una pressione di almeno 3 bar
§ il tempo di lavaggio di almeno 40
secondi
§ il tempo di sgocciolamento del
contenitore di almeno 60 secondi
Anche in questo caso
lacqua di lavaggio deve essere aggiunta al
recipiente contenente la soluzione del principio
fitosanitario ed impiegata per il trattamento
fitosanitario previsto per il prodotto.
|
Allegato 1
| Cooperativa
"Terre di Maremma" |
Bottiglie o
taniche |
Xn - T |
§ riempimento
del contenitore con acqua per ¾ e vigorosa
agitazione
§ 5 lavaggi
|
Declassamento
a speciali |
§ Prove
effettuate sia in laboratorio che da contenitori
prelevati in azienda
§ Le prove su
campo, ad esclusione di sporadici casi, hanno
evidenziato concentrazioni da 1/100 ad 1/1000 della
CL
|
| |
Bottiglie o
taniche escluso quelli che presentano asperità
(rientranze, interstizi) |
T+ |
§ riempimento
del contenitore con acqua per ¾ e vigorosa
agitazione
§ 10 lavaggi
|
Declassamento
a speciali ad esclusione dei principi attivi: Brution e
Trifina (T+) |
|
| |
Flessibili
(buste) |
Xn - T |
1. riempire le buste con acqua fino
alla metà, agitare e svuotarle
2. ripetere loperazione 1 per
3 volte
3. tagliare le buste lungo i bordi
verticali
4. lavare la busta così aperta in
un secchio con 10 l di acqua.
5. Ripetere loperazione 4 per
2 volte
|
Declassamento
a speciali |
|
| |
|
T+ |
1. riempire le buste con acqua fino
alla metà, agitare e svuotarle
2. ripetere loperazione 1 per
5 volte
3. tagliare le buste lungo i bordi
verticali
4. lavare la busta così aperta in
un secchio con 10 l di acqua.
5. Ripetere loperazione 4 per
5 volte
|
|
|
| Regione
Piemonte |
tutti |
tutti |
v Lavaggio
manuale
a.) Immettere nel contenitore il
20% v/v di acqua
b.) Chiudere il contenitore
c.) Fare 15 inversioni complete per
una durata complessiva di almeno 30
d.) Svuotare il contenitore e
sgocciolare per 60
v Lavaggio
meccanico
a.) Attrezzatura disponibile in
commercio con portata minima di 4,5 l/min ed una
pressione di almeno 3.0 bar
b.) Tempo di lavaggio di almeno
40
c.) Tempo di sgocciolamento di
almeno 60
|
Speciali
assimilabili agli urbani |
Riferimento:
deliberazione Regione Piemonte approvata nella seduta del
19/10/98 |
| ARPAT-PT |
Di vario tipo |
Tutte le
classi |
3 lavaggi con
acqua |
Se la
procedura è seguita correttamente i valori riscontrati
sono bassi. Alcuni principi attivi sembrano asportabili
con maggiore difficoltà (fenamirol e fenthion) |
Lindagine
è riferita a contenitori lavati dagli utilizzatori. |
| Agrofarma |
rigidi |
|
3 lavaggi |
Vedere
tabella |
ARRR |
Modena:
§ Consorzio
provinciale Fitosanitario
§ USL
|
Contenitori
lavabili (anche di carta purchè internamente
plastificati) |
Non precisata |
lavaggio |
Speciali
assimilabili agli urbani |
§ Procedure
elaborate sulla base di studi effettuati
dallUSL di MO per vari anni (dal 1986 al 1992
come fase sperimentale e successivamente come
servizio operativo permanente) in accordo con
Provincia Regione e di vari Comuni
§ Vedi note
relative a documento USL - MO
§ Tutto si
riferisce agli anni prima del 1997. Con
lentrata in vigore del Dlgs 22/97 la provincia
di MO, con delibera n°310 del 14/10/98 con la quale
approva un accrdo di programma che modifica il
sistema di gestione di tali tipologie di contnitori,
prevedendo, per i piccoli imprenditori, il
conferimento a centri di raccolta pubblica, di
contenitori anche non bonificati (vedi nota a questa
delibera)
|
| |
Carta
non plastificata |
Non
precisata |
Scuotimento
del contenitore di carta sul recipiente su cui si prepara
la miscela. |
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| Regione
Veneto (DGRT n° 1261 del 20/04/99) |
Non precisati |
Xn |
3 lavaggi.
Per ogni lavaggio: usare un volume di acqua pari al 20%
del volume del recipiente. Svuotare
dopo ogni lavaggio e sgocciolare
|
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| |
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T e T+ ( 1°
classe) |
6 lavaggi.
Per ogni lavaggio: usare un volume di acqua pari al 20%
del volume del recipiente. Svuotare
dopo ogni lavaggio e sgocciolare
|
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| |
|
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Lavaggio
meccanico:
- portata minima
di acqua: 4,5 l/min,
- pressione almeno
3.0 bar.
- Tempo di
lavaggio: 40
- Tempo di
sgocciolamento: 60
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