Legge regionale n. 7 del 23.1.1998
modificata dalla L.R. n.56 del 6.04.2000
Istituzione del servizio volontario di vigilanza
ambientale
Art. 1
Istituzione e finalità del Servizio Volontario di
Vigilanza Ambientale
1.
La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto 1991 n. 226, la
funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce
l'azione in particolare per le seguenti finalità
:
a)
diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b) collaborare con le istituzioni
pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;
c) partecipare, prestando la propria opera
sotto il coordinamento delle autorità competenti, ad interventi in caso di
emergenze di carattere ambientale.
2. A
tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, promuove
la istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da
Guardie Ambientali Volontarie.
Art. 2
Guardie Ambientali
Volontarie - GAV
1.
Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV ,
coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da comuni,
comunità montane ed Enti Parco o dalle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della L.8 luglio 1986 n.349 (Istituzione
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) di cui
all’articolo 27 della L. 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dagli
altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a
svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di
tutela del territorio e, superato l'esame finale ai sensi dell'art.9, siano nominati dalla Provincia ai sensi
dell'art.4.
2.
Possono altresì essere nominati GAV dalla Provincia, previa frequenza di un
corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dagli enti ed
associazioni di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano :
a)
Guardie Volontarie ai sensi dell'art.22 della L.R.8 novembre 1982 n.82;
b)
Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche
ai sensi dell'art.25 della L.R. 24 aprile 1984 n.25 ;
c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi
dell'art.52 della L.R.12 gennaio 1994 n.3.
3. Possono altresì essere nominati GAV,
dalla Provincia, nelle modalità previste dal precedente comma 2, coloro che
hanno superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, già
indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Possono altresì essere nominati GAV,
previa frequenza di un corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle
specificità dell'ambiente e della normativa ambientale toscana, organizzato
dagli enti ed associazioni di cui
al comma 1, coloro che abbiano già conseguito analoga qualifica in altra
Regione.
5.
Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano
domanda alla Provincia di residenza dichiarando sotto la propria responsabilità
ai sensi della vigente normativa:
a)
di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver subito condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
c) di non aver subito condanna penale,
anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa
con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e
naturalistico e relative all’attività faunistico-venatoria e ittica.
Art. 3
Funzioni della Regione
1.
La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio
volontario di vigilanza ambientale.
2.
In particolare la Giunta Regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge:
a) definisce le linee fondamentali dei
programmi di attività e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio
delle GAV ;
b) definisce le materie obbligatorie dei
corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;
c) può adottare schemi tipo per le
convenzioni di cui all'art.10.
3. La Giunta regionale trasmette
annualmente al Consiglio regionale entro il 30 aprile una relazione sulla
attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Art. 4
Funzioni delle Province
1.Sono attribuite alle
Province le funzioni amministrative concernenti le GAV.
2. In particolare é
compito delle Province:
a) indire, su richiesta
delle associazioni o degli enti di cui all'art.2 della presente legge, e
comunque almeno una volta l'anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV,
nominando le relative commissioni d'esame;
b) nominare le GAV e
adottare i provvedimenti concernenti il loro status;
c) predisporre il
regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate
dalla Giunta regionale ed integrando l'attività del servizio volontario di
vigilanza ambientale con quella della Polizia Provinciale;
d) organizzare per raggruppamenti
territoriali, anche mediante l'eventuale apporto delle associazioni di
protezione ambientale, il servizio delle GAV;
e) coordinare le attività delle GAV
anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da
rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;
f) vigilare sul regolare svolgimento del
servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dalla presente
legge e dal regolamento di servizio;
g) stipulare idonee coperture
assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza
legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ;
h) ripartire i fondi disponibili per
l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tra le
associazioni di protezione ambientale stipulando con le stesse apposite
convenzioni ai sensi dell'art.10.
3. L’esercizio delle funzioni e le
competenze di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli
Enti Parco regionali per i rispettivi territori.
Art. 5
Compiti delle GAV
1.
Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina per
favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione
dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in
riferimento alla tutela degli animali d'affezione.
2. In particolare le GAV svolgono compiti
di:
a) prevenzione delle violazioni delle
normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve
naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori
sottoposti a vincolo paesaggistico;
b) vigilanza mediante l’accertamento
delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in
materia ambientale nonché attraverso la segnalazione dei casi di degrado
ambientale e delle relative cause;
c) educazione, partecipando a programmi di
sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo
l'informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le
istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e
della cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le autorità
competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
3. Le attività di cui al comma 1
possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da
GAV dotate di specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione
Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del
settore.
4. Le GAV durante l'espletamento della
loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia
amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge
24 novembre 1981 n.689.
5. Le GAV sono dotate di tesserino di
riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta
regionale.
6. L'espletamento del servizio di
vigilanza ambientale delle GAV non
dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro
subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266.
Art.6
Doveri delle GAV
1.
Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a rispettare le
modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla provincia o Ente
Parco regionale nonché dal programma di intervento redatto dall'associazione di
eventuale appartenenza, fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Le GAV devono inoltre :
a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni
mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale
di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;
b) prestare il proprio servizio con
diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal raggruppamento di
appartenenza;
c) qualificarsi esibendo il tesserino di
riconoscimento;
d) compilare in modo chiaro e completo i
rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al
responsabile del servizio presso la Provincia o l'Ente Parco;
e) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi
in dotazione ;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento
obbligatori di cui all'art.8;
g) collaborare con il corpo di Polizia
Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di
accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e
naturalistico.
3. Alle GAV è vietata la caccia nel
proprio ambito di competenza territoriale, nelle sole giornate in cui espletano
il loro servizio, salvo che nell’ipotesi di cui all’articolo 37 della legge
regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”).
4. Alle GAV è altresì vietata la pesca e
la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza
territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio
5. Se una GAV ha notizia di un reato
nell'esercizio o a causa del servizio di cui
è incaricata, è obbligata a farne rapporto secondo le modalità
stabilite dal regolamento di servizio.
Art.7
Esami per l'acquisizione
della qualifica di GAV
1.
Al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art.2, i
candidati alla qualifica di GAV sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad
una commissione nominata dalla
Provincia e così composta :
a) un dirigente della struttura
organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale , con
funzione di presidente ;
b) un esperto in discipline
naturalistico-ambientali ;
c) un esperto in discipline giuridiche con
particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia
amministrativa;
d) un ufficiale della polizia provinciale ;
e) un funzionario del Corpo Forestale dello
Stato.
2. Per ogni membro della Commissione è
previsto un membro supplente.
3. La commissione d'esame è nominata entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non sono
intervenute tutte le designazioni previste.
4. I membri della Commissione d'esame
restano in carica 4 anni.
5. La Commissione opera validamente purché
sia presente la maggioranza dei membri previsti dal comma 1.
Art.8
Corsi di aggiornamento obbligatori
1.
Gli Enti e le associazioni di cui all'art.2 organizzano, su richiesta delle
Province, corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche
sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso
in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.
2. I corsi di aggiornamento di cui al comma
1 nonché i corsi di formazione e riqualificazione di cui all'art.2, ove il
numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla
frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.
Art. 9
Sospensione e revoca delle
GAV
1.
Gli enti locali, gli Enti Parco e le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 sono
tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri di cui
all'art.6 riscontrata
nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.
2. La Provincia, ricevuta la segnalazione
di cui al comma 1 o comunque sulla base di ogni altro elemento utile di
conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso
sentito l'interessato, può disporre una sospensione dall'attività, per un
periodo non superiore a sei mesi .
3. In caso di reiterate violazioni dei
doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dall'attività per
almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a
seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato
nonché l'associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui
all’articolo 2, comma 1 la Provincia può
disporre anche la revoca della nomina.
4. La revoca della nomina può essere
disposta dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui
al comma 3, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a
giustificati motivi.
5. La Provincia dichiara la decadenza
della nomina ove sia accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei
requisiti di cui all'art. 2 comma 5.
Art.10
Organizzazione del servizio
delle GAV
1. Le GAV sono organizzate per
raggruppamenti territoriali a cura della competente struttura organizzativa
della Provincia o dell’Ente Parco, anche su proposta di Comune e Comunità
Montane, mediante l'adozione di programmi di servizio mensili che ne
disciplinino l'impiego sul territorio e nel tempo.
2. L'organizzazione delle GAV che
siano associate ad una delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 è
regolata da apposita convenzione tra la Provincia o l’Ente Parco e
l'associazione che disciplini complessivamente le modalità di impiego delle GAV
associate e determini i rapporti tra la Provincia o l’Ente Parco e
l'associazione, compresa l’eventuale erogazione di contributi finanziari a
ristoro delle spese sostenute dall'associazione per l'organizzazione
dell'impiego delle GAV associate.
3.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate da Comuni, Comunità Montane ed
Enti Parco Nazionali.
Art.11
Consulta tecnica
1.
Per l'esercizio delle funzioni
previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale della Consulta
tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n.49,
integrata da due rappresentanti delle GAV appartenenti a provincie diverse e
designati con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo , a cura
della Segreteria della Consulta.
2. La Consulta tecnica, integrata
secondo quanto previsto dal comma 1, formula pareri su richiesta della Giunta
regionale ed avanza proposte in ordine:
a) allo stato d'attuazione della
presente legge ;
b) ai provvedimenti di competenza
regionale relativi al servizio volontario di vigilanza ambientale.
Art. 12
Relazione sull'attività
svolta dalle GAV
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le
Province e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta Regionale:
a) un dettagliato rapporto sull'attività
svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli
interventi effettuati dalla GAV ;
b) un rendiconto sull'impiego delle risorse
finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione ;
c) un piano di organizzazione del servizio
per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di
dotazioni strumentali.
2. Nei successivi sessanta giorni, la
Giunta regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all'art.3 e
delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle
amministrazioni provinciali.
Art. 13
Abrogazione e norma finale
1.
Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della legge regionale 8
novembre 1982, n.82.
2. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore
della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie
volontarie di cui alle LL.RR. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle
disposizioni delle leggi suddette.
Art. 14
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in lire
100.000.000 e decorrenti dal 1998, si provvede mediante imputazione al capitolo
29440 del bilancio di previsione 1998.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvederà con legge di bilancio.
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Ultimo aggiornamento 11/01/01
[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE]