Diritto all'Ambiente

  • DOMANDA
  • Le guardie volontarie delle associazioni ecologiche hanno funzioni di polizia giudiziaria?

    Sul tema, oggetto di dibattito, riportiamo in via integrale una importante e significativa sentenza della Corte di Cassazione che riconosce le funzioni di  PG alle guardie ecologiche volontarie delle associazioni ambientaliste

    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE III PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. G. Salvatore Tridico                                     Presidente

    Dott. Giuseppe Savignano                                     Consigliere

    Dott. Amedeo Postiglione                                      Consigliere

    Dott. Guido De Maio                                             Consigliere

    Dott. Amedeo Franco                                             Consigliere

     

    Udienza in Camera di Consiglio del 1/4/1998

    Sentenza n. 1151

    R.G.N. 45971/97

     

    Ha pronunciato la seguente:

     

    SENTENZA

    Sul ricorso proposto da: G. P., nato Morono (BS) il ..../........./1931

    Avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 5 novembre 1997

    Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione

    Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Fraticelli

    Che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

     

    Udito, il difensore, l’Avv. Francesco Caffarelli

     
     
    FATTO E DIRITTO  

    In data 5 ottobre 1997 guardie giurate in servizio presso il nucleo WWF di Brescia procedevano al sequestro, in località Riva del Ghet in Marone, di 5 fringuelli vivi in gabbiette da richiamo in possesso di G. P.

    I fringuelli erano provvisti di anello di identificazione ed il G. era intento a cacciare con l’ausilio dei volatili sopraindicati.

    Il nucleo WWF allegava al verbale di sequestro un comunicato della Provincia di Bergamo, da cui risultava che “per il prelievo da appostamento fisso e temporaneo sono utilizzabili richiami vivi appartenenti alle specie Passero d’Italia, Passero Mattugia e Storno” e non anche a quello del fringuello.

    Il Procuratore  della Repubblica presso la Pretura di Brescia non convalidava il sequestro delle guardie WWF per ragioni formali (in  quanto non rivestenti la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria), ma si avvaleva del suo autonomo potere di disporre il sequestro dei fringuelli, aventi la natura di “compendio del reato ex art. 30, lettera h),  legge 157/92”, essendo tali beni necessari ai fini del procedimento penale in corso. A seguito di istanza da parte del G., il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 5.11.1997, confermava il decreto di sequestro disposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Brescia dell’8 ottobre 1997.

    Avverso questa ordinanza, G. P. ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione della legge 157/92, in quanto l’uso di richiami non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa ex art. 31, comma 1, lettera h), della predetta legge e, comunque, l’uso del fringuello come richiamo vivo sarebbe conforme alla normativa regionale (L. Lombardia n. 34/97) ed alla Delibera della Giunta Provinciale di Brescia del 30 settembre 1997.

    Il ricorso non può essere accolto.

    Rileva preliminarmente la Corte che, in via di principio, non si può escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell’ambiente riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (come il WWF), perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla “applicazione della presente legge” compreso l’art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l’articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende  sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, 1° comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, 5° comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella  legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. “il prendere notizia dei reati” è collegato logicamente in via funzionale al dovere di “impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze” e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l’azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6  U.L. del Ministero Giustizia).

    Ciò chiarito, il provvedimento di sequestro del Procuratore della Repubblica di Brescia appare correttamente adottato in relazione all’articolo 30, lettera h), legge 157/92, con riferimento all’art. 4 stessa legge, in quanto la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli,  sicché la caccia con i fringuelli equivale a caccia “con mezzi vietati”, concetto diverso da quello di “mezzi non autorizzati” (di cui all’art. 31, lettera h), ipotesi, punita solo con sanzioni amministrative).

    Come è noto, la peppola ed il fringuello sono state escluse dall’elenco delle specie cacciabili dall’art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, ma anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall’art. 4, L. 157/91.

    Le Regioni possono certamente emanare norme per la costituzione e gestione del patrimonio dei richiami vivi (art. 5, comma 2, L. 157/91), ma solo per quelli consentiti come si ricava dall’espresso rinvio all’art. 4, comma 4, stessa legge.

    Il ricorrente confonde il concetto di utilizzo di “richiami non autorizzati” di cui all’art. 31 lettera h) (peraltro non riferito espressamente alla caccia e punito con sanzioni amministrative “salvo che il fatto sia punito come reato” ex art. 30, comma 1), con il concetto di “caccia con mezzi vietati” ed art. 30 lettera h;

    Poiché l’ordinanza impugnata si è ispirata a questi principi, il ricorso va rigettato.

     

    P.Q.M.

    La Corte

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

     

    Così deciso in Roma il 1.4.1998.

     

    IL PRESIDENTE

    (Dr. G. Tridico Salvatore)

       

    IL CONSIGLIERE ESTENSORE

        (Dr. Amedeo Postiglione)


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