PRONTUARIO DELLE SANZIONI  Ultimo aggiornamento 18/10/01

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Legge Regionale n. 56 del 6 aprile 2000

Titolo: Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

VIOLAZIONE

NORMA VIOLATA L.R. n.°56/2000

NORMA SANZIONATORIA E SANZIONE

AUTORITA’ COMPETENTE

NOTE

Per ogni esemplare catturato e/o ucciso di fauna individuata nell’Allegato B

 

 

Art. 5

comma 1

lettera  a

L.R. 56/2000

Art. 17 comma 1

da 500.000  (258,23 euro)  a  3.000.000  (1549,37 euro)

1.000.000

(516,46 euro)max 10.000.000  (5164,57 euro).

Provincia

o Ente Parco

confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione

Per ogni sito di riproduzione o di riposo deteriorato o distrutto di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B

Art. 5

comma 1

lettera  b

Come sopra

Provincia

o Ente Parco

Ordinanza di ripristino

Per la molestia di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo

Art.5, comma 1, lettera c

Art. 17 comma 2

da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro)

100.000 (51,64 euro)

Provincia

o Ente Parco

 

Per ogni esemplare raccolto o distrutto di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B

Art.5, comma 1, lettera d

Art. 17 comma 3 da lire 100.000 (51,65 euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro).

 

 

confisca amministrativa animali o vegetali oggetto della violazione

Per ogni esemplare detenuto o commercializzato di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B senza autorizzazione

Art. 5

Comma 1

Lett . e

Art. 17 comma 1

da 500.000  (258,23 euro)  a  3.000.000  (1549,37 euro)

1.000.000

(516,46 euro)max 10.000.000  (5164,57 euro)

Provincia

o Ente Parco

confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione

Omessa denuncia alla Provincia competente per territorio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi o morti, anche imbalsamati, di cui all’Allegato B, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale

Art. 5, comma 3

Art. 17 comma 4

da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) 100.000 (51,64 euro)

 

Provincia

o Ente Parco

confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione

Mancato rispetto delle limitazioni del prelievo delle specie elencate nell’Allegato B1 per le quali sono definiti limiti e modalità di prelievo

Art. 5, comma 5

Art. 17 comma 5

da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 2.000.000 (1032,91 euro).

Provincia

o Ente Parco

confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione

Rilasciare in natura di specie estranee alla fauna locale

Art.5, comma 6

Art. 17 comma 6

da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro).

Provincia

o Ente Parco

 

Danneggiare, estirpare, distruggere e raccogliere tutte le specie vegetali individuate dall’Allegato C e nell’Allegato C1

Art.6, comma 1 e 3

Art. 17 comma 7 da lire 5.000 (2,58 euro) a lire 30.000 (15,49 euro) per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 300.000 (154,94 euro).

Provincia

o Ente Parco

confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione

E’ vietata l’utilizzazione, ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, delle specie elencate nelle  note e dovranno essere utilizzati prioritariamente ecotipi locali in generale negli interventi di recupero ambientale di siti degradati

Art.6, comma 4 e 5

 

Provincia

o Ente Parco

Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa).

Art. 7 (Non operatività dei divieti) comma 1 I divieti ed i limiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed all’articolo 6, commi 1 e 3, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli.

Art. 7 comma 2 Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

Ns.rif. prontuario biodiv.DOC a cura di Luca Robustelli è vietata la riproduzione senza autorizzazione scritta.

 

 

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