PRONTUARIO DELLE SANZIONI
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Legge Regionale n. 56 del 6
aprile 2000
Titolo: Norme per la
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora
e della fauna selvatiche modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998,
n.7 modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. |
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VIOLAZIONE |
NORMA VIOLATA
L.R. n.°56/2000 |
NORMA SANZIONATORIA E
SANZIONE |
AUTORITA’ COMPETENTE |
NOTE |
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Per ogni esemplare catturato e/o ucciso di
fauna individuata nell’Allegato B |
Art. 5 comma 1 lettera a |
L.R. 56/2000 Art. 17 comma 1 da 500.000 (258,23
euro) a 3.000.000 (1549,37
euro) 1.000.000 (516,46
euro)max 10.000.000 (5164,57 euro). |
Provincia o Ente Parco |
confisca amministrativa di
animali o vegetali oggetto della violazione |
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Per ogni sito di
riproduzione o di riposo deteriorato o distrutto di tutte le specie animali individuate
dall’Allegato B |
Art. 5 comma 1 lettera b |
Come sopra
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Provincia o Ente Parco |
Ordinanza di ripristino |
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Per la molestia di tutte le
specie animali individuate dall’Allegato B, specie nel periodo della
riproduzione e dell’ibernazione o del letargo |
Art.5, comma 1, lettera c |
Art. 17 comma 2 da lire 50.000 (25,82 euro)
a lire 300.000 (154,94 euro) 100.000 (51,64 euro) |
Provincia o Ente Parco |
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Per ogni esemplare raccolto
o distrutto di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B |
Art.5, comma 1, lettera d |
Art. 17 comma 3 da lire 100.000 (51,65
euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni esemplare raccolto o distrutto,
fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro). |
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confisca amministrativa
animali o vegetali oggetto della violazione |
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Per ogni esemplare detenuto
o commercializzato di tutte le specie animali individuate dall’Allegato B
senza autorizzazione |
Art. 5 Comma 1 Lett . e |
Art. 17 comma 1 da 500.000 (258,23
euro) a 3.000.000 (1549,37
euro) 1.000.000 (516,46
euro)max 10.000.000 (5164,57 euro) |
Provincia o Ente Parco |
confisca amministrativa di
animali o vegetali oggetto della violazione |
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Omessa denuncia alla
Provincia competente per territorio, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge per coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi
o morti, anche imbalsamati, di cui all’Allegato B, nonché loro parti o
prodotti identificabili ottenuti dall’animale |
Art. 5, comma 3 |
Art. 17 comma 4 da lire 50.000 (25,82 euro)
a lire 300.000 (154,94 euro) 100.000 (51,64 euro) |
Provincia o Ente Parco |
confisca amministrativa di
animali o vegetali oggetto della violazione |
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Mancato rispetto delle
limitazioni del prelievo delle specie elencate nell’Allegato B1 per le quali sono definiti
limiti e modalità di prelievo |
Art. 5, comma 5 |
Art. 17 comma 5 da
lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni esemplare
prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 2.000.000
(1032,91 euro). |
Provincia o Ente Parco |
confisca amministrativa di
animali o vegetali oggetto della violazione |
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Rilasciare in natura di
specie estranee alla fauna locale |
Art.5, comma 6 |
Art. 17 comma 6 da lire 500.000 (258,23
euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro). |
Provincia o Ente Parco |
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Danneggiare, estirpare,
distruggere e raccogliere tutte le specie vegetali individuate dall’Allegato C e nell’Allegato C1 |
Art.6, comma 1 e 3 |
Art.
17 comma 7 da lire 5.000 (2,58 euro) a lire 30.000 (15,49 euro) per ogni
esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire
300.000 (154,94 euro). |
Provincia o Ente Parco |
confisca amministrativa di
animali o vegetali oggetto della violazione |
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E’ vietata l’utilizzazione,
ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e
consolidamento, delle specie elencate nelle
note e dovranno essere utilizzati prioritariamente ecotipi locali in generale
negli interventi di recupero ambientale di siti degradati |
Art.6, comma 4 e 5 |
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Provincia o Ente Parco |
Ailanto (Ailanthus altissima),
Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica),
Amorfa (Amorpha fruticosa). |
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Art. 7 (Non operatività
dei divieti) comma 1 I divieti ed i
limiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed all’articolo 6,
commi 1 e 3, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su
terreni agricoli. |
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Art. 7 comma 2 Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini. |
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Ns.rif.
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senza autorizzazione scritta. |
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