"RIFIUTI" VENATORI
Le immagini che hai cliccato riguardano il ritrovamento delle spoglie di un capriolo ucciso con munizione spezzata. Attività vietata dall'art.21 lett.U della legge 11 febbraio 1992 n.157, un reato sanzionato dall'art.30 lett.H con ammenda fino a 3.000.000 di lire e previsto dalla stessa legge.
La caccia con munizione spezzata agli ungulati, la caccia con reti, tagliole e lacci, con balestre, l'utilizzo di richiami acustici pur essendo tecniche espressamente vietate, sono praticate con estrema tranquillità da molti.
Questo problema deriva a nostro
parere dall'impostazione stessa della legge che, non contemplando interventi di
prevenzione e di educazione, prevede la semplice repressione in aree dove non
esiste controllo. Muoversi, vigilanza e
cacciatori, in un'ottica di costruttivo confronto,
di rispetto reciproco, consentirebbe ai cacciatori di ritrovare un'etica
cinegetica, agli altri cittadini, ambientalisti e non, di vedere l'attività
venatoria con minore diffidenza.
Visto che proprio i cacciatori sanno dove
e ad opera di chi avvengono i reati, ci aspettiamo maggiore collaborazione.
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[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].
Ultimo aggiornamento 11/01/01