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DM 29 novembre 2000.
Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore.
(Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000)
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici
per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del
rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi dell'art.
10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Obblighi del gestore
1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le
regioni, hanno l'obbligo di:
individuare le aree in cui per effetto delle
immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di
immissione previsti;
determinare il contributo specifico delle
infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; presentare al comune e alla
regione o all'autorità da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del
rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra.
2.1 piani vengono presentati secondo le modalità ed
i termini seguenti:
a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse
regionale e locale:
a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la società o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati
relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorità da essa indicata;
a.2) entro i successivi diciotto mesi la società o
l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o
all'autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del
rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale
termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori
limite successivamente all'individuazione di cui al punto a. l), in ragione di
sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano
devono essere conseguiti entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o
dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la
regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in
considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità
del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse
nazionale o di più regioni:
b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la società. o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati
relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
b.2) entro i successivi diciotto mesi la società o
l'ente gestore presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorità da
esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al
comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si
applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite
successivamente all'individuazione di cui al punto b.1), in ragione di
sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano
devono essere conseguiti entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o
dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la
regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in
considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità
di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
c) per gli aeroporti:
c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei
confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997,
art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle
regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di
superamento dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed
alle regioni o alle autorità da esse indicate il piano di contenimento ed
abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il
superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto
c. l), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o
relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano
devono essere conseguiti entro 5 anni:
dalla data di espressione della regione o
dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la
regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in
considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità
del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; d) per le altre
infrastrutture:
d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la società o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati
relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
d.2) entro i successivi diciotto mesi la società o
l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorità
da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al
comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si
applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite
successivamente all'individuazione di cui al punto d. l), in ragione di
sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano
devono essere conseguiti entro cinque anni:
dalla data di espressione della regione o
dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la
regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in
considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità
di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al
comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i
comuni possono notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti
previsti.
4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto
delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere:
a) l'individuazione degli interventi e le relative
modalità di realizzazione;
b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture
dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il
superamento dei limiti;
c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi
previsti per ciascun intervento;
d) il grado di priorità di esecuzione di ciascun
intervento;
e) le motivazioni per eventuali interventi sui
ricettori.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni
intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l'ente gestore ivi
compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso
piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli
obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione
o all'autorità da essa indicata.
Art. 3.
Criteri di priorità degli interventi
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di
priorità dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
459 del 18 novembre 1998, l'ordine di priorità degli interventi di risanamento
è stabilito dal valore numerico dell'indice di priorità P, la cui procedura di
calcolo è indicata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di
più regioni saranno stabiliti ordini di priorità anche a livello regionale
sulla base delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 5.
3. La regione o l'autorità da esse indicata può
stabilire, d'intesa con i comuni interessati, un ordine di priorità degli
interventi che prescinda dall'indice di priorità di cui al comma 1.
4. Nel caso di più gestori concorrenti al
superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi
provvedono di norma all'esecuzione congiunta delle attività di risanamento. La
regione, o l'autorità da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di
priorità di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta
degli interventi.
Art. 4.
Obiettivi dell'attività di risanamento
1. Le attività di risanamento devono conseguire il
rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di
trasporto, stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, nonché
dall'art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. II rumore immesso nell'area in cui si
sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il
maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole
infrastrutture.
3. L'attività di risanamento è svolta dai soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti, che
partecipano all'intervento di risanamento, secondo il criterio riportato in
allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto, oppure
attraverso un accordo fra i medesimi soggetti, le regioni e le province
autonome, i comuni e le province territorialmente competenti.
Art. 5.
Oneri e modalità di risanamento
1. Gli oneri derivanti dall'attività di risanamento
sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture dei
trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma
5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse
nazionale o di più regioni e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza
unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base
regionale, tenuto conto delle priorità valutate ai sensi dell'art. 3, comma 1,
dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo complessivo a
livello nazionale.
3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attività
di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla
sorgente al ricettore;
c) direttamente sul ricettore.
4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono
adottati qualora, mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b)
del comma 2, non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori
limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale.
Art. 6.
Attività di controllo
1. Le società e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31
marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni
competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in
materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5,
della legge n. 447/1995:
a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e
complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/
1995;
b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei
singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.
2. L'attività di controllo sul conseguimento degli
obiettivi del risanamento è svolta, nell'ambito delle competenze assegnate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale e
regionale.
Art. 7.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni
dopo sua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Ultimo aggiornamento 11/01/01