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Io curo questo sito, scrivetemi e datemi consigli per migliorare. Ultimo aggiornamento 14/12/01 |
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Questi sono Fabiola, Miria e Stefano che
con Mario, Federico, Marco, Marilena, Giovanni,Valentina, Gessica e 2 Francesche, svolgono l'attività di GAV.
LA FOTO DEL NUOVO GRUPPO DI GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
La STORIA della vigilanza volontaria
Dalla fine del secolo scorso si inizia ad attribuire alle Guardie
Giurate(G.G.) delle funzioni pubbliche; e non è senza significato che ciò sia
avvenuto, prima che in ogni altro, nel settore della protezione dell’ambiente:
quello stesso al quale gli odierni Agenti S.V.A. e le future G.A.V. si dedicano volontariamente. E’
facile intuire che privo di poteri pubblici, non si potrebbe svolgere
efficacemente questo genere di attività. Ci sono voluti parecchi interventi
legislativi prima che il triangolo pubblici poteri-volontariato-ambiente venisse
messo a fuoco. Tra la fine dell’ottocento e i primi anni del novecento si
attribuisce per legge a qualsiasi Agente giurato della pubblica amministrazione
la funzione di accertare le contravvenzioni alle norme che regolavano le opere
di bonifica delle paludi; e di stenderne verbale. Nel 1914 la figura della G. G.
ottiene una dettagliata disciplina col Regio decreto n.563. Negli anni
venti-trenta, con varie leggi e decreti vengono attribuite alle G.G.funzioni di
vigilanza su: acque, foreste, caccia e pesca, protezione degli animali. Oggi in
vigore il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,(T.U.P.L.P.S.) del 1931,
n.773 di cui l’art.138 e completato dagli art. 249 , 250 e 251 del regolamento
approvato con Regio Decreto n.635 del 6 maggio 1940 disciplinano le attività
delle G.G. In Toscana l’amministrazione regionale resa sensibile dai gravissimi
danni causati dal turismo di massa non educato ai principi di rispetto della
natura, istituisce la Legge Regionale 8/11/1982, n.82: Normativa per disciplinare
la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente
naturale. All’ art. 22- Vigilanza; la Regione delega ai Comuni e alle Comunità
montane e alle Province i compiti di formazione e direzione delle G.G.
volontarie. Malgrado le ottime intenzioni del legislatore ed i validissimi
contenuti del testo, questa normativa non è mai stata applicata. Constatata la scarsissima efficienza delle metodi in vigore; vista
la facoltà per le Associazioni Naturalistiche e Protezionistiche di costituire
nuclei di guardie volontarie addette alla vigilanza sull’osservanza delle Leggi
in materia ambientale; visto che lo svolgimento di tale attività risponde ai
compiti statutari di tutela dei consumatori, della loro salute e della
protezione e tutela della flora e della fauna selvatica e dell’ambiente naturale, così come da
riconoscimento della Associazione Legambiente con Decreto del Ministero
dell’Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1987.
Siamo giunti alla costituzione del S.V.A.Legambiente Nucleo Provinciale di Siena nel marzo del 1994.
Oggi in Toscana si sta avviando l' applicazione della legge regionale che istituisce il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale (vedi titolo le GAV).
I REQUISITI NECESSARI, PER ENTRARE NEL S.V.A.
Autocertificazione attestante la cittadinanza, lo stato di famiglia e la residenza;
la fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità (fronte-retro)
la fotocopia del Titolo di Studio;
la fotocopia del Foglio di Congedo militare;
la fotocopia dell’Attestato di partecipazione al corso di formazione;
la fotocopia della Tessera associazione;
due Marche da Bollo da lire 20.000.
LE G.A.V. (Guardie Ambientali Volontarie) La REGIONE TOSCANA con Legge Regionale n.7 del 23 gennaio 1998 pubblicata sul B.U.R.T. n.4 del 2 febbraio 1998 Istituisce il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce l'azione in particolare per le seguenti finalità :
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali ;
b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;
c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.
Nella Provincia di Siena il 15 giugno 2000, a seguito di forti pressioni del mondo del volontariato, si è avviato il primo corso di formazione per le GAV che ci auguriamo entreranno in servizio nei primi mesi del 2001, la procedura del rilascio della qualifica di GAV è attribuita alle province.(vedi legge regionale)
Partecipare alle attività del Nucleo S.V.A. è utile a tutti coloro che si sentono responsabili e che vivono con forte motivazione personale il degrado qualitativo delle risorse naturali. E’ necessario essere consapevoli che arrabbiarsi da soli non serve a cambiare i malcostumi della società, solo con un lavoro di ampio raggio e un costante impegno di gruppo si può incidere positivamente. Entrando, quindi, a contatto diretto con le situazioni critiche, approfondendo le conoscenze specifiche degli impatti ambientali, analizzando nei particolari le dinamiche naturali e le interazioni causate dall’uomo sul territorio, ricercando la collaborazione dell’uomo stesso, si possono affrontare propositivamente e con successo gran parte dei problemi ambientali.
E’ necessario conoscere lo Statuto Nazionale di Legambiente ed in particolare degli articoli 1°; 2°; 3°; 4°; si consiglia di leggere l’art.130R Titolo XVI Ambiente del Trattato della Comunità Economica Europea; e l’art.9; 117; 118; della Costituzione della Repubblica Italiana.
LE FINALITA' E I COMPITI DEL S.V.A.
Operare per l’applicazione delle Leggi Nazionali, Regionali, delle direttive U.E. e delle Convenzioni Internazionali in materia di ambiente e quindi adoperarsi per la prevenzione e la repressione degli illeciti riguardanti tale materia. Al fine di consentire una valorizzazione delle risorse personali e uno scambio attivo di conoscenze abbiamo diviso le attività in due gruppi di lavoro. Un gruppo si adopera prevalentemente della tutela delle acque e della fauna ittica; l’altro dell' educazione ambientale.
svolgere il servizio con la massima competenza e correttezza nei confronti dei cittadini sottoposti all’accertamento;
assicurare mediamente 15 ore mensili di servizio o comunque 200 ore annue complessive, di cui 100 per attività di vigilanza sul territorio e 100 possono essere utilizzate per attività di carattere educativo/amministrativo;
comunicare al Responsabile prov.le con preavviso mensile la propria disponibilità: data-orario-località, e attività programmate;
prestare il servizio nei modi, orari e località indicati;
operare di norma in coppia, con prudenza, diligenza e perizia;
compilare in modo chiaro e completo i Rapporti di Servizio nonché Verbali di accertamento e/o i Rapporti di riferimento, facendoli pervenire nel più breve tempo possibili al Resp. prov.le o ad U.P.G.nel caso si tratti di Notizia di reato;
qualificarsi sempre esibendo il Tesserino di riconoscimento e indossando l’uniforme e/o la casacca di riconoscimento del Coordinamento della Vigilanza Faunistica-Ambientale della Provincia di Siena.
STRUMENTI: LA PREVENZIONE.
Esistono tre livelli di prevenzione nella fattispecie di illeciti e/o reati ambientali.
1°) Essere consapevoli di un fattore determinante che è la conoscenza del territorio degli usi e delle consuetudini locali, delle vie di comunicazione e del livello di determinazione che alcuni soggetti hanno acquisito nella decisione di commettere illeciti a danno dell’ambiente e/o della comunità, queste sono precondizioni sostanziali per la prevenzione e per operare un servizio di vigilanza con buoni risultati e in relativa sicurezza. In parole povere il "furfante" incallito si aspetta l’arrivo delle guardie e ha già predisposto la sua via di fuga, per acciuffarlo dobbiamo conoscere come si muove, senza che nessuno, prima dell’intervento, noti la nostra presenza.
2°) Essere presenti sul territorio spesso è sufficiente a dissuadere coloro che commettono illeciti. C'è il famoso metodo mordi e fuggi. Esempio, abbandonare rifiuti, oppure entrare in riserva abbattere un fagiano e uscire. Quasi sempre sono comportamenti finalizzati, consapevoli e di difficile individuazione. Un metodo di dissuasione è "l’aspetto" vale a dire quando si è a conoscenza che si verificano questo genere di situazioni con una certa frequenza, non bisogna farsi vedere ma aspettare e sanzionare. Se la frequenza è bassa ma costante, ad esempio solo nei giorni festivi, è sufficiente essere presenti effettuare controlli, farsi vedere e la situazione migliora lentamente.
3°) La prevenzione su atti amministrativi di dubbia sostenibilità ambientale si deve espletare presso gli albi pretori degli Enti locali. Cosa stiamo dicendo? Dobbiamo essere consapevoli che per costruire una casa, una fabbrica, sono necessari atti amministrativi ai quali si può nei termini stabiliti dalla Legge 241 e 142 fare osservazioni e/o opposizione. Se sul territorio ci rendiamo conto che il Sig. Rossi vorrebbe costruire una casa in un area tutelata dal vincolo idrogeologico, magari a dieci metri dalla riva di un fiume, non dobbiamo aspettare che si inizi a scavare per gettare le fondazioni e poi intervenire, poiché sarà molto difficile una volta che il Sig. Rossi ha in mano delle Autorizzazioni e/o Concessioni dimostrare che queste sono state rilasciate in difformità o peggio in "amicizia". Si deve pertanto promuovere nei cittadini la consapevolezza che è possibile fare prevenzione e nei Servizi di Vigilanza prevedere un passaggio al mese presso le sedi comunali, provinciali e se possibile regionali.
Dal 1 gennaio 1996 l’Amministrazione Provinciale di Siena (A.P.) ha
avviato un progetto di coordinamento della Vigilanza Faunistico-Ambientale ed in
particolare tra le Associazioni di volontariato ed il Corpo di Polizia
Provinciale e questo a sua volta coadiuva e collabora con la Procura della
Repubblica e con le altre Forze di P.S. Le Associazioni hanno sottoscritto una
convenzione ed un regolamento di servizio con l’A.P, la quale provvede a fornire i blocchi di Verbali per
accertamento delle sanzioni Amministrative e i blocchi dei Verbali di sequestro
amministrativo, le casacche di riconoscimento, un
apparato radio-ricetrasmittente 4W ogni tre Agenti. Stiamo terminando la fase di
rodaggio e complessivamente possiamo dire che il rapporto costi-benefici è buono
ma sicuramente migliorabile adeguando le risorse.
Un' Associazione di volontariato estrinseca la sua forza solamente se riesce a organizzarsi al suo interno ed ogni partecipante si adegua a regole semplici ma sicure. Dare la disponibilità a giorni fissi ad esempio tutti i sabati mattina, semplifica l’organizzazione degli altri e direttamente anche la tua, si tratta prima di un sacrificio mentale per mettere in pratica una volontà, poi di una soddisfazione quando si raggiunge un affiatamento che da buoni risultati pratici. Non è un obbligo fare attività di volontariato, basta essere chiari e rispettare la buona volontà degli altri che provano a farlo seriamente. Stabilire punti di incontro fissi, telefonarsi la sera prima per confermare, essere puntuali aiuta a stabilire affiatamento, dando per scontato che bisogna fare servizio in due minimo. La disponibilità dell’orario, data e destinazioni previste vanno date con un mese di anticipo, possibilmente concordandola con la persona/e con le quali si farà servizio. Inutile dire che queste sono regole principali per essere e sentirsi sicuri sul territorio in qualsiasi situazione.
RAPPORTO DI SERVIZIO.
Questa parte del servizio potrebbe sembrare marginale quando si è presi dall’entusiasmo dell’attività. Avere comunque un momento di riflessione alla fine del servizio nel quale si scrivono i percorsi fatti, le anomalie e le intuizioni che durante la giornata abbiamo incontrato e avuto, contribuisce in maniera sostanziale a fissare con certezza dei riferimenti che a memoria non si possono avere. Redigere rapporti di servizio in maniera chiara e concisa è una delle cose più importanti e difficili di ogni incaricato di pubblico servizio. Vi ricordo il vecchio detto "nel più ci sta il meno"! Scrivete a fine giornata, date punti di riferimento alla vostra memoria, dopo qualche anno di servizio capirete quanto sia importante.
VERBALI DI ACCERTAMENTO.
La Legge 689/81, detta di depenalizzazione, traccia per la prima volta il sistema dell’illecito amministrativo. Depenalizzare una materia, cioè trasferirla dal settore penale a quello amministrativo, vuol dire per quello che ci riguarda almeno due cose: che non se ne occuperanno più solo i Corpi di pubblica Sicurezza o la Polizia giudiziaria ma anche la Polizia amministrativa; e che si amplia l’intervento delle Amministrazioni locali. Lo Stato non può delegare le funzioni di sicurezza e giudiziarie, può invece delegare le funzioni amministrative alle Regioni che a loro volta le delegano agli Enti locali minori. Una possibile definizione di illecito amministrativo è questa: una trasgressione posta in essere dal privato e che si intende lesiva non dell’ordine sociale generale (altrimenti sarebbe reato) ma solo dell’ordine particolare della Pubblica amministrazione. La tutela dell’ambiente naturale è affidata dalla Costituzione della Repubblica Italiana anche alle Regioni, e lo Stato, con il D.P.R. 616/77 e la recente Legge Bassanini ha attuato il completo trasferimento alle Regioni delle loro competenze. Queste sono le basi su cui poggiano l’esercizio delle nostre funzioni a coadiuvare gli organi di Polizia amministrativa. Stabilito il principio dell’illecito amministrativo e pertanto dovremo verbalizzarlo anche se siamo convinti di trovarci di fronte a comportamenti assunti in buonafede, senza cattive intenzioni. Quella che deve essere provata è la volontarietà. Detto questo e raccomandando la massima serietà possiamo affermare che l’accertamento delle violazioni è il compito più delicato affidato all’Agente volontario per i seguenti motivi;
perché esige sicura padronanza tecnico-giuridica della materia;
perché l’accertamento e/o verbalizzazione è un atto obbligatorio;
perché non è sempre facile far rientrare la condotta realizzata in una o in un’altra delle fattispecie previste dalla Legge;
perché padronanza e puntualità d’intervento quasi sempre vengono accettati non senza discussioni da chi commette l’illecito;
perché il sistema amministrativo dell’accertamento verbale svolge una funzione di repressione dell’illecito a presidio di una serie di interessi che il legislatore riconosce come meritevoli di tutela e intervengono direttamente sulla sfera patrimoniale; somme pecuniarie, obblighi di fare, provvedimenti interdittivi ecc.
perché la normativa italiana in materia ambientale è troppo spesso frutto di innumerevoli mediazioni politiche che mirano a rendere la repressione inapplicabile.
Questi cinque punti evidenziano la delicatezza dell’argomento e danno spunto per avviarci a comprendere la sostanziale differenza tra il sistema penale e quello amministrativo. Quest’ultimo si basa su leggi che istituiscono illeciti e stabiliscono le relative sanzioni. Nel Codice Penale ad esempio a proposito del delitto tentato il legislatore all’art.56 si esprime così: " chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica". Nel procedimento amministrativo questo principio non vale, possiamo osservare un uomo tentare di pescare con le mani ma se non lo cogliamo in flagranza di cattura non possiamo fare nulla. Questo esempio per far capire che la precisa descrizione dei fatti nella redazione di un verbale di accertamento è di fondamentale importanza. Dobbiamo pensare che chi leggerà e dovrà giudicare, magari anni dopo, se la sanzione da noi comminata è giusta o meno avrà in mano solo il nostro verbale e gli scritti difensivi redatti dall’imputato che ha presentato ricorso. Pertanto senza omettere nulla di quanto riportato nella modulistica bisogna indicare: data, ora, luogo, numero del documento di riconoscimento, matricola dell’arma e/o targa dell’auto, nomi dei testimoni, tutti i dati che possiamo raccogliere sul momento. La descrizione del fatto dovrà essere chiara riportando lo svolgimento dei fatti, come si è arrivati alla contestazione dell’illecito previsto da quale legge e articolo, non omettendo di mettere a verbale le dichiarazioni del trasgressore e si dovranno indicare cifra (anche in Euro), modalità di pagamento e l’Ente competente per l’attuazione della sanzione e al quale rivolgersi per l’eventuale opposizione, riletto due volte e firmato dai verbalizzanti e quindi proposto alla firma del contravventore si procede all’immediata notifica dell’atto. Come vedete massima attenzione perché vedersi archiviare un verbale per aver dimenticato la data non fa piacere dopo tutta la fatica che ci è costato. E’ importante sapere che si deve procedere nell’accertamento con la stessa metodologia, anche se non abbiamo con noi il blocco dei verbali, si procederà alla notifica d’ufficio entro 90 giorni, per i cittadini italiani e 360 per i residenti all’estero.
RAPPORTI DI RIFERIMENTO.